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Movimento
degli studenti della laurea tradizionale (V.O.) delle facoltà di ingegneria
italiane
DOCUMENTI
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Con il fiato sospeso, ma la Camera approva il 2009!
Sì definitivo alla proroga dei termini previsti da disposizioni legislative. Nella seduta del 26 febbraio 2007, - ultimo giorno di validità del decreto - è stato approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Il Decreto ottenuto a seguito degli sforzi di tutto il Movimento Nazionale DPR328, è stato ufficialmente convertito in Legge! Fino alla fine del 2009 sarà possibile sostenere l'esame di Stato con le modalità previgenti il D.P.R. 328/01 e iscriversi a tutti i settori dell'Albo degli Ingegneri. Il D.L. 300/06 è stato infatti convertito con modificazioni nella Legge n.17 del 26 febbraio 2007, pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007. L'Art.1 comma 6 della Legge recita: All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: "anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "anno 2009". Questo significa che il D.L. 300/06 non fa altro che modificare il secondo decreto ottenuto dal Movimento ovvero il 105/03, convertito con modifiche nella legge 170/03. I diritti garantiti dal nuovo decreto sono pertanto gli stessi, esame di Stato con le modalità previgenti il D.P.R.328 e iscrizione a tutti i tre settori dell'Albo professionale fino alla fine del 2009. In particolare quest'ultimo aspetto è sancito dal primo decreto legge ottenuto dal Movimento ovvero il D.L. 107/02, convertito poi con modifiche nella legge 173/02, che recita all'art. 2-bis: Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato svolti secondo l'ordinamento previgente al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, possono iscriversi nel settore, o nei settori, della sezione A dell'albo, per il quale dichiarano di optare. e ribadito dal Ministero della Giustizia: a seguito di uno specifico quesito avanzato dal Consiglio Nazionale, il Ministero Vigilante ha infine chiarito che, pur in mancanza di una previsione espressa analoga a quella di cui al decreto-legge n. 107/2002, "la ratio del D.L. n. 105/2003 sia quella di ritenere implicitamente che l’abilitato abbia la facoltà di scelta dei settori della sezione A dell’Albo. (21/06/2004 CIRCOLARE - XVI SESSIONE n. 369) Ma non è tutto!
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Ultimo aggiornamento: 14-07-07
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