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Movimento
degli studenti della laurea tradizionale (V.O.) delle facoltà di ingegneria
italiane
IL PROBLEMA
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La
riforma degli ordini professionali, specificamente quello degli Ingegneri
penalizza in modo inaccettabile tutti gli studenti del vecchio ordinamento
che loro malgrado, ancora non hanno sostenuto l’esame di abilitazione
professionale.
Con l'approvazione
nel Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010 del Decreto Milleproroghe,
la successiva conversione in legge e l'emanazione del D.P.C.M. del 25
marzo 2011, il transitorio viene esteso fino alla fine del 2011. Con
la conversione con modifiche del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225
nella legge 26 febbraio 2011 n° 10 (supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2011), che restituisce
il diritto solo fino al 31 marzo 2011 e il D.P.C.M del 25 marzo 2011 che
estende il transitorio fino alla fine del 2011, del decreto legge
1 luglio 2009 n. 78 nella legge 3
agosto 2009 n° 102 (supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale
n. 179 del 4 agostoo 2009) del decreto legge 26 dicembre 2006 n. 300 nella
legge 17 febbraio
2007 n° 17 (supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.
47 del 26 febbraio 2007), del decreto legge 10 giugno 2002 n. 107 nella
legge 1° agosto 2002 n° 173 (Gazzetta
Ufficiale n°184 del 7 agosto 2002) e del decreto legge 9 maggio 2003
n° 105 (Gazzetta Ufficiale n°160 del 12 luglio 2003) nella legge
11 luglio 2003, n° 170, viene accentuata l'ingiustizia del D.P.R.
328/01 trattando in modo diverso gli aspiranti Ingegneri con lo stesso
percorso formativo di coloro che si abiliteranno entro il 2009.
Non comprendiamo il criterio seguito per definire quale termine ultimo per il transitorio il 2011 (se mai ce ne fosse uno!!!)!!! ...ancora in molte facoltà è attivo il primo anno dei corsi di laurea v.o. e inoltre non si è assolutamente tenuto conto della durata media del tempo di laurea (per altro, è questo uno dei motivi della riforma corrente) ! ! !
Chiediamo l'introduzione di un' opportuna norma transitoria, non vincolata da un periodo di validità temporale, ma legata alla condizione personale di studente/neo-laureato col vecchio ordinamento, che riconosca a tutti gli effetti un'assoluta parità di trattamento tra noi e i nostri colleghi che con maggior fortuna hanno potuto concludere gli studi prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n°328: per essere più chiari chiediamo di poter accedere a tutti e tre i settori della sezione A dell' albo sostenendo, come hanno fatto i nostri pari-titolo, un solo esame di stato.
Le nostre rivendicazioni hanno motivato cinque decreti e quattro leggi che non condividiamo solo nei tempi. Abbiamo sollevato un polverone che sta dando i suoi frutti su questioni che tutti ora riconoscono ma che senza le nostre rivendicazioni nessuno vedeva ........ nessuna "guerra" è stata vinta tutta e subito, bisogna insistere, insistere , insistere. Coloro
che si sono iscritti ad un corso di laurea in ingegneria all'epoca in
cui era ancora in vigore il vecchio ordinamento (gli iscritti all'anno
accademico 2000-2001) non potranno, loro malgrado, sostenere l'esame di
Stato secondo le vecchie regole, entro il 2010. E' evidente e palese la
contraddizione, é talmente palese l'erroneità del dettato normativo che
lo stesso Governo uscente aveva assunto l'impegno, peraltro formale, a
monitorare tale situazione, prima della scadenza del termine fissato,
ed a valutare, eventualmente, la necessità di adottare le opportune
iniziative, anche normative, al fine di dare una risposta alle esigenze
sopra rappresentate.
AFFARI COSTITUZIONALI (1ª) MERCOLEDI'
19 GIUGNO 2002 Presidenza
del Vice Presidente Il relatore MALAN, dopo aver ricordato che nella seduta dello scorso 12 giugno la 1ª Commissione si è espressa favorevolmente sulla sussistenza dei presupposti costituzionali, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, illustra il provvedimento in titolo, volto ad assicurare ai possessori dei titoli universitari conseguiti in base alla normativa previgente alla riforma universitaria la possibilità di sostenere gli esami di Stato in coerenza con il percorso formativo svolto. Il provvedimento assicura inoltre il regolare svolgimento delle prove selettive per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali e proroga gli organi di taluni ordini professionali. Non ravvisando profili di contrasto con disposizioni costituzionali propone infine di ribadire anche in questa sede un parere favorevole. Il sottosegretario Maria Grazia SILIQUINI sottolinea come le disposizioni introdotte dal provvedimento in titolo, garantendo il diritto di coloro che hanno conseguito diplomi di laurea in base alle regole dell'ordinamento previgente di sostenere esami di Stato coerenti col percorso formativo svolto, costituisce un atto dovuto ai sensi degli articoli 3 e 33 della Costituzione. Per quanto attiene ad altri profili costituzionali si rimette inoltre alle considerazioni espresse in sede di dibattito sui requisiti di necessità ed urgenza ed all'esposizione del relatore. La Sottocommissione conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere favorevole nei termini proposti. COMMENTO: Addirittura viene citata la Costituzione! Ma in ITALIA la Costituzione è uguale per tutti? ............e allora il transitorio fino al 2003 vi sembrava costituzionale? ......................la
Costituzione era uguale per tutti fino al 2003; oltre no!!!!!!!! .......e chi si laurea con il vecchio ordinamento dopo il 2011 non è un cittadino italiano?
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Ultimo aggiornamento: 25-12-10
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