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Decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (estratto)
Modifiche
ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione
all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune
professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto 2001)
Il Presidente della
Repubblica
visto [... omissis ...]
emana il seguente regolamento:
TITOLO
PRIMO - Norme generali
Art.
1. - Ambito di applicazione
- Il
presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento,
dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per
l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle
professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico,
architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo,
geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.
- Le norme contenute nel presente
regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa
vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via
esclusiva o meno, a ciascuna professione.
Art.
2. - Istituzione di sezioni negli albi professionali
- Le
sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali
diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza
acquisita mediante il percorso formativo.
- Ove previsto dalle disposizioni
di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite,
in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le
seguenti due sezioni:
- a) sezione A, cui si accede,
previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;
- b) sezione B, cui si accede,
previo esame di Stato, con il titolo di laurea.
- L'iscritto alla sezione B, in
possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella
sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento
del relativo esame di Stato.
Art.
3. - Istituzione di settori negli albi professionali
- I
settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono
a circoscritte e individuate attività professionali.
- Ove previsto dalle disposizioni
di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono
istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso
formativo.
- Il professionista iscritto in
un settore non può esercitare le competenze di natura riservata
attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa
sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori
della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di
Stato.
- Gli iscritti in un settore che,
in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere
iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire
la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito
esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti
il settore cui intendono accedere.
- Formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre
a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite
agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.
Art.
4. - Norme organizzative generali
- Salve
le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il
numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale
o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni
di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due
sezioni di cui all'articolo 2, è ripartito in proporzione al numero
degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato
assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti
e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente
corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione
del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.
- Nell'ipotesi di procedimento
disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente
dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista
assoggettato al procedimento.
- Con successivo regolamento ai
sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4,
e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali
e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto
dei principi definiti nei commi 1 e 2.
Art.
5. - Esami di Stato
- Coloro
che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione
A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B,
fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.
- Salvo disposizioni speciali,
gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale,
una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle
prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori
diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo
di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche
convenzioni tra le università e gli ordini o collegi professionali.
- Il contenuto delle prove degli
esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali
definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.
- Nulla è innovato circa le norme
vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici
e alle modalità di espletamento delle prove d'esame.
Art.
6. - Tirocinio
- Il
periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto
o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite
in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università,
ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo
XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che
svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.
- Coloro che hanno effettuato
il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne
esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base dei criteri
fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini
e collegi.
Art.
7. - Valore delle classi di laurea
-
I titoli universitari conseguiti
al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti
alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione
agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto
di crediti formativi.
-
I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi
di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità
alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli
previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione
agli esami di Stato.
Art. 8. - Salvaguardia
del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità
al precedente ordinamento
-
Fatto salvo quanto previsto
dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro
i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea
regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione
dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono
ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A
che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui
al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto
dalla normativa previgente.
-
Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione,
hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente
dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per
l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.
-
I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono
ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata
al presente regolamento.
TITOLO SECONDO
- Disciplina dei singoli ordinamenti
Capo I -
Attività professionali
Art. 9. - Attività
professionali
-
L'elencazione delle attività
professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione,
non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre professioni
ai sensi della normativa vigente.
[... omissis ...]
Capo IX
- Professione di ingegnere
Art. 45. -
Sezioni e titoli professionali
-
Nell'albo professionale
dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione
B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:
-
civile e ambientale;
-
industriale;
-
dell'informazione.
-
Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
-
agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo
di ingegnere civile e ambientale;
-
agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di
ingegnere industriale;
-
agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo
di ingegnere dell'informazione.
-
Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
-
agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo
di ingegnere civile e ambientale iunior;
-
agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di
ingegnere industriale iunior;
-
agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo
di ingegnere dell'informazione iunior.
-
L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata
dalle dizioni: "sezione degli ingegneri - settore civile
e ambientale"; "sezione degli ingegneri - settore industriale";
"sezione degli ingegneri - settore dell'informazione";
"sezione degli ingegneri iuniores - settore civile e ambientale";
"sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale";
"sezione degli ingegneri iuniores - settore dell'informazione".
Art. 46. -
Attività professionali
-
Le attività professionali
che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite
tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:
-
per il settore "ingegneria civile e ambientale":
la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione
lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione
di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture,
territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo
e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche,
di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
-
per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione,
la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima,
il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale
di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione,
trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi
e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni
per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
-
per il settore "ingegneria dell'informazione": la
pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione
lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e
sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione
ed elaborazione delle informazioni.
-
Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla
vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3,
formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli
iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto
dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative
o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e
collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.
-
Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla
vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 1, comma 2:
-
per il settore "ingegneria civile e ambientale":
-
le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte
al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione,
direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie
comprese le opere pubbliche;
-
la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza,
la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni
civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
-
i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale
e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;
-
per il settore "ingegneria industriale":
-
le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte
al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione,
direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti,
comprese le opere pubbliche;
-
i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti
macchine e impianti;
-
le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate,
quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di
singoli organi o di singoli componenti di macchine, di
impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di
tipologia semplice o ripetitiva;
-
per il settore "ingegneria dell'informazione":
-
le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte
al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione,
direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi
elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione
ed elaborazione delle informazioni;
-
i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti
impianti e sistemi elettronici;
-
le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate,
quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di
singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici,
di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione
delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia
semplice o ripetitiva.
Art. 47. -
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
-
L'iscrizione nella sezione
A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
-
Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della
laurea specialistica in una delle seguenti classi:
-
per il settore civile e ambientale:
-
classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
-
classe 28/S - Ingegneria civile;
-
classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;
-
per il settore industriale:
-
classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;
-
classe 26/S - Ingegneria biomedica;
-
classe 27/S - Ingegneria chimica;
-
classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
-
classe 31/S - Ingegneria elettrica;
-
classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;
-
classe 34/S - Ingegneria gestionale;
-
classe 36/S - Ingegneria meccanica;
-
classe 37/S - Ingegneria navale;
-
classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;
-
per il settore dell'informazione:
-
classe 23/S - Informatica;
-
classe 26/S - Ingegneria biomedica;
-
classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
-
classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
-
classe 32/S - Ingegneria elettronica;
-
classe 34/S - Ingegneria gestionale;
-
classe 35/S - Ingegneria informatica.
-
L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
-
una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il
settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
-
una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la
classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
-
una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte
ed in legislazione e deontologia professionale;
-
una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti
la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.
-
Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato
per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova
scritta, purché il settore di provenienza coincida con quello
per il quale è richiesta l'iscrizione.
-
Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad
altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato
nelle seguenti prove:
-
una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore
per il quale è richiesta l'iscrizione;
-
una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti
il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.
Art. 48. -
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove
-
L'iscrizione nella sezione
B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
-
Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della
laurea in una delle seguenti classi:
-
per il settore civile e ambientale:
-
classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria
edile;
-
classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;
-
per il settore industriale:
-
classe 10 - Ingegneria industriale;
-
per il settore dell'informazione:
-
classe 9 - Ingegneria dell'informazione;
-
classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche.
-
L'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:
-
una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il
settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
-
una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli
ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti
la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
-
una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte
ed in legislazione e deontologia professionale;
-
una prova pratica di progettazione nelle materie relative
ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato,
caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso
formativo specifico.
-
Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad
un altro settore della stessa sezione l'esame di Stato è articolato
nelle seguenti prove:
-
una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il
settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
-
una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti
il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.
Art. 49. -
Norme finali e transitorie
-
Gli attuali appartenenti
all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo
degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale
ciascuno di essi dichiara di optare.
-
Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel
settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara
di optare.
-
Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito
di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore
del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo
degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale
ciascuno di essi dichiara di optare.

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