Movimento degli studenti della laurea tradizionale (V.O.) delle facoltà di ingegneria italiane
Il Movimento sorge con l'intento di protestare contro la riforma del DPR328 che introduce una separazione
nell'albo degli ingegneri e riduce le competenze dei laureati in ingegneria del vecchio ordinamento
che non hanno ancora sostenuto l'esame di stato.
Il "Movimento Nazionale DPR328" è apartitico ed autofinanziato.

Home MANIFESTO IL PROBLEMA DPR 328 COMITATI GIORNALISTI F.A.Q.

CONTATTACI

 

DECRETO             

 

Su

"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO ALLE PROFESSIONI"

 

 
E' stato riconosciuto dal governo un principio fondamentale
  Laurea V.O. = Esame di Stato V.O.
 
Però il decreto garantisce praticamente solo per il 25 giugno!!!!!

Questo principio dovrà essere quindi inserito nella nuova legge ordinaria che si sta preparando in modo da poterlo applicare a TUTTI gli studenti con il percorso formativo del V.O.

Il governo ci ha dato ragione adesso e dovrà farlo anche in futuro!!!
 
Il governo non può rinnegare in futuro un principio che oggi considera valido!!!!

CHIEDIAMO GARANZIE PER TUTTI GLI STUDENTI DEL VECCHIO ORDINAMENTO.

Tratto dalla relazione illustrativa del

DECRETO LEGGE RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO ALLE PROFESSIONI"

     L'articolo 1, comma 1, prevede che i possessori dei titoli conseguiti nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria, attuata con il D.M. 509/99, svolgono le prove degli esami di Stato per la sessione del 25 giugno 2002, nelle forme e con le modalità stabilite dalle norme previgenti al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328 per le professioni da quest'ultimo regolamentate; in attuazione della delega conferita con l'articolo 1, comma 18, della legge 4/99, infatti, il D.P.R. 5 giugno 2001, n.328, in coerenza con i nuovi titoli introdotti dal D.M. 509/99 e dai decreti attuativi, detta tra l'altro nuove norme sugli esami di Stato; tali norme dovrebbero applicarsi sia ai possessori dei nuovi titoli istituiti con la riforma universitaria, sia ai possessori dei titoli conseguiti nell'ambito del previgente ordinamento per gli esami di Stato indetti con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 12 marzo 2002 - per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo-. Appare, invece, necessario garantire la possibilità, a coloro che hanno ricevuto una formazione orientata al superamento di prove d'esame regolate dall'ordinamento previgente al D.P.R.328/2001, di partecipare a quelle stesse prove. In particolare, la disciplina degli esami di Stato, prima dell'entrata in vigore del D. P. R. 328/2001, era prevista dal D.M. 9/9/1957 per le professioni di architetto, attuario, chimico ed ingegnere, dal D.M. n. 158 del 21 marzo 1997 per la professione di dottore agronomo e dottore forestale, dal DM n. 155 del 30 marzo 1998 per la professione di assistente sociale, dal DPR n.980 del 28 ottobre 1982 per la professione di biologo, dal DPR 3 novembre 1982 n. 981 per la professione di geologo, dal DM n.240 del 13 gennaio 1992 per la professione di psicologo. L'urgenza della norma deriva dall'imminenza dei prossimi esami di Stato che si terranno nel mese di giugno.

Decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107
 "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO ALLE PROFESSIONI"

(Approvato dal Consiglio dei ministri il 6 giugno 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell' 11.6.2002)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 1, comma 18, della legge n. 4 del 14 gennaio 1999, così come modificato dalla legge n. 370 del 19 ottobre 1999;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 5 giugno 2001;

VISTO l'articolo 17, commi 113 e 114 della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

VISTO il decreto legislativo n. 537 del 21 dicembre 1999;

RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di assicurare ai possessori dei titoli universitari conseguiti nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria la possibilità di sostenere esami di stato coerenti con il percorso formativo svolto, nonché la necessità e urgenza di assicurare uno sbocco professionale immediato ai possessori dei nuovi titoli universitari nelle materie economiche; ritenuta altresì la necessità e urgenza di assicurare il regolare svolgimento delle prove selettive per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2002-2003; ritenuta infine la straordinaria necessità e urgenza di prorogare gli organi degli ordini professionali interessati fino all'emanazione delle relative disposizioni regolamentari al fine di garantire che le prossime elezioni avvengano assicurando una adeguata rappresentatività di tutti gli iscritti;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge

Art. 1

     

  1. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato indetti con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 12 marzo 2002 per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, per la sessione del 25 giugno 2002, secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328.

     

  2. Coloro i quali provengono dalla sezione B dell'albo degli assistenti sociali sono esonerati dalla seconda prova scritta prevista dall'articolo 22 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 5 giugno 2001 per gli esami di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo stesso, limitatamente agli esami di Stato indetti per l'anno 2002 .

Art. 2

     

  1. Per l'anno accademico 2002-2003 le prove di ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 17, commi 113 e 114 ,della legge 15 maggio 1997 n. 127, si svolgono con le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto 21 dicembre 1999, n. 537.

Art. 3

     

  1. Fino al riordino della professione di dottore commercialista di ragioniere e perito commerciale, hanno titolo:

     

  1. per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di dottore commercialista, di cui all'articolo 2 comma 2-bis del D.P.R. 27/10/1953, n. 1067, così come modificato dalla legge 17/2/1992 n.206, coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella Classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico aziendali;

     

  2. per l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 31 comma 3 del D.P.R. 27/10/1953, n. 1068, così come modificato dalla legge 12/2/1992 n.183, coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella Classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico aziendali, nonché coloro che sono in possesso del diploma di laurea nelle Classi 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, e 28, classe delle lauree in scienze economiche.

     

  1. Alla iscrizione nei registri dei praticanti di cui al comma 1, lettere a) e b), hanno titolo anche tutti coloro che sono in possesso di laurea rilasciata dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

     

  2. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto il requisito del conseguimento del diploma di ragioniere e perito commerciale previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f) del D.P.R.27/10/1953, n. 1068, così come modificato dalla legge 12/2/1992 n.183.

Art. 4

     

  1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 4 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001 n.328, in materia di procedure elettorali e funzionamento degli Organi degli ordini professionali regolamentati, e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2003, i consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, sono prorogati nella composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il testo del decreto e la relazione illustrativa sono reperibili anche al sito:

http://www.murst.it/normativa/normativainitinere.html

Al senato e successivamente alla Camera dei Deputati è stato approvato un emendamento che estende il transitorio del 25 giugno 2002 fino al 2003 (senza alcuna motivazione ragionevolmente valida) non prendendo in considerazione ciò che è stato dichiarato nella relazione illustrativa del decreto.

Il movimento continua a lottare in modo civile e democratico contro questa palese ingiustizia.

Le nostre rivendicazioni hanno motivato un decreto e una legge che non condividiamo solo nei tempi.

Abbiamo sollevato un polverone che sta dando i suoi frutti su questioni che tutti ora riconoscono ma che senza le nostre rivendicazioni nessuno vedeva ........nessuna "guerra" è stata vinta tutta e subito, bisogna insistere, insistere , insistere.

 

 

Ultimo aggiornamento: 22-08-06