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E' stato riconosciuto
dal governo un principio fondamentale
Laurea V.O.
= Esame di Stato V.O.
Però
il decreto garantisce praticamente solo per il 25
giugno!!!!!
Questo
principio dovrà essere quindi inserito nella nuova legge ordinaria
che si sta preparando in modo da poterlo applicare a TUTTI
gli studenti con il percorso formativo del V.O.
Il
governo ci ha dato ragione adesso e dovrà farlo anche in futuro!!!
Il governo non
può rinnegare in futuro un principio che oggi considera valido!!!!
CHIEDIAMO
GARANZIE PER TUTTI GLI STUDENTI DEL VECCHIO ORDINAMENTO.

Tratto
dalla relazione illustrativa del
DECRETO LEGGE RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI ACCESSO ALLE PROFESSIONI"
L'articolo
1, comma 1, prevede che i possessori dei titoli conseguiti nell'ambito
dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria, attuata
con il D.M. 509/99, svolgono le prove degli esami di Stato per
la sessione del 25 giugno 2002, nelle forme e con le modalità
stabilite dalle norme previgenti al decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n.328 per le professioni da quest'ultimo
regolamentate; in attuazione della delega conferita con l'articolo
1, comma 18, della legge 4/99, infatti, il D.P.R. 5 giugno 2001,
n.328, in coerenza con i nuovi titoli introdotti dal D.M. 509/99
e dai decreti attuativi, detta tra l'altro nuove norme sugli
esami di Stato; tali norme dovrebbero applicarsi sia ai possessori
dei nuovi titoli istituiti con la riforma universitaria, sia
ai possessori dei titoli conseguiti nell'ambito del previgente
ordinamento per gli esami di Stato indetti con ordinanza del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del
12 marzo 2002 - per le professioni di dottore agronomo e dottore
forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo,
chimico, geologo, ingegnere e psicologo-.
Appare, invece, necessario garantire la possibilità, a coloro
che hanno ricevuto una formazione orientata al superamento di
prove d'esame regolate dall'ordinamento previgente al D.P.R.328/2001,
di partecipare a quelle stesse prove.
In particolare, la disciplina degli
esami di Stato, prima dell'entrata in vigore del D. P. R. 328/2001,
era prevista dal D.M. 9/9/1957 per le professioni di architetto,
attuario, chimico ed ingegnere, dal D.M. n. 158 del 21 marzo
1997 per la professione di dottore agronomo e dottore forestale,
dal DM n. 155 del 30 marzo 1998 per la professione di assistente
sociale, dal DPR n.980 del 28 ottobre 1982 per la professione
di biologo, dal DPR 3 novembre 1982 n. 981 per la professione
di geologo, dal DM n.240 del 13 gennaio 1992 per la professione
di psicologo. L'urgenza della norma deriva dall'imminenza dei
prossimi esami di Stato che si terranno nel mese di giugno.

Decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107
"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ACCESSO ALLE
PROFESSIONI"
(Approvato dal Consiglio dei ministri il 6 giugno 2002 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell' 11.6.2002)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 1, comma 18, della legge n. 4 del 14 gennaio
1999, così come modificato dalla legge n. 370 del 19 ottobre
1999;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del
5 giugno 2001;
VISTO l'articolo 17, commi 113 e 114 della legge n. 127 del
15 maggio 1997;
VISTO il decreto legislativo n. 537 del 21 dicembre 1999;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di assicurare
ai possessori dei titoli universitari conseguiti nell'ambito
dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria la possibilità
di sostenere esami di stato coerenti con il percorso formativo
svolto, nonché la necessità e urgenza di assicurare uno sbocco
professionale immediato ai possessori dei nuovi titoli universitari
nelle materie economiche; ritenuta altresì la necessità e urgenza
di assicurare il regolare svolgimento delle prove selettive
per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni
legali per l'anno accademico 2002-2003; ritenuta infine la straordinaria
necessità e urgenza di prorogare gli organi degli ordini professionali
interessati fino all'emanazione delle relative disposizioni
regolamentari al fine di garantire che le prossime elezioni
avvengano assicurando una adeguata rappresentatività di tutti
gli iscritti;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 6 giugno 2002;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di
concerto con il Ministro della giustizia;
EMANA
il
seguente decreto-legge
Art. 1
- I
possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente
alla riforma di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n. 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove
degli esami di Stato indetti con ordinanza del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, del 12 marzo 2002 per le
professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto,
assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere
e psicologo, per la sessione del 25 giugno 2002, secondo l'ordinamento
previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n.328.
- Coloro
i quali provengono dalla sezione B dell'albo degli assistenti
sociali sono esonerati dalla seconda prova scritta prevista
dall'articolo 22 comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 328 del 5 giugno 2001 per gli esami di Stato
per l'accesso alla sezione A dell'albo stesso, limitatamente
agli esami di Stato indetti per l'anno 2002 .
Art. 2
- Per
l'anno accademico 2002-2003 le prove di ammissione alle scuole
di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo
17, commi 113 e 114 ,della legge 15 maggio 1997 n. 127, si
svolgono con le modalità previste dall'articolo 9, comma 2,
del decreto 21 dicembre 1999, n. 537.
Art. 3
- Fino
al riordino della professione di dottore commercialista di
ragioniere e perito commerciale, hanno titolo:
- per
l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della
professione di dottore commercialista, di cui all'articolo
2 comma 2-bis del D.P.R. 27/10/1953, n. 1067, così come modificato
dalla legge 17/2/1992 n.206, coloro che sono in possesso del
diploma di laurea specialistica nella Classe 64/S, classe
delle lauree specialistiche in scienze dell'economia ovvero
nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze
economico aziendali;
- per
l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della
professione di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo
31 comma 3 del D.P.R. 27/10/1953, n. 1068, così come modificato
dalla legge 12/2/1992 n.183, coloro che sono in possesso del
diploma di laurea specialistica nella Classe 64/S, classe
delle lauree specialistiche in scienze dell'economia ovvero
nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze
economico aziendali, nonché coloro che sono in possesso del
diploma di laurea nelle Classi 17, classe delle lauree in
scienze dell'economia e della gestione aziendale, e 28, classe
delle lauree in scienze economiche.
- Alla
iscrizione nei registri dei praticanti di cui al comma 1,
lettere a) e b), hanno titolo anche tutti coloro che sono
in possesso di laurea rilasciata dalle facoltà di economia
secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione
dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127.
- Per
l'iscrizione nel registro dei praticanti di cui al comma 1,
lettera b), non è richiesto il requisito del conseguimento
del diploma di ragioniere e perito commerciale previsto dall'articolo
31, comma 1, lettera f) del D.P.R.27/10/1953, n. 1068, così
come modificato dalla legge 12/2/1992 n.183.
Art. 4
- Fino
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
4 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del
5 giugno 2001 n.328, in materia di procedure elettorali e
funzionamento degli Organi degli ordini professionali regolamentati,
e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2003, i consigli provinciali,
regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore
forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo,
chimico, geologo, ingegnere e psicologo, sono prorogati nella
composizione comunque vigente alla data di entrata in vigore
della presente legge.

Il
testo del decreto e la relazione illustrativa sono reperibili
anche al sito:
http://www.murst.it/normativa/normativainitinere.html

Al
senato e successivamente alla Camera dei Deputati è stato approvato
un emendamento che estende il transitorio del 25 giugno 2002
fino al 2003 (senza alcuna motivazione ragionevolmente valida)
non prendendo in considerazione ciò che è stato dichiarato nella
relazione illustrativa
del decreto.
Il movimento continua
a lottare in modo civile e democratico contro questa palese
ingiustizia.
Le nostre rivendicazioni
hanno motivato un decreto e una legge che non condividiamo
solo nei tempi.
Abbiamo sollevato un
polverone che sta dando i suoi frutti su questioni che tutti
ora riconoscono ma che senza le nostre rivendicazioni nessuno
vedeva ........nessuna "guerra" è stata vinta tutta
e subito, bisogna insistere, insistere , insistere.
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