| E'
da disapplicare la norma che riserva in
via esclusiva agli Architetti la possibilità
di operare su edifici storici sottoposti
a vincolo della Soprintendenza. Lo ha stabilito
la sentenza n. 3630/07 emessa dal Tribunale
Amministrativo per il Veneto il 31 ottobre
scorso.
La vicenda ribattezzata "discriminazione
a rovescio", ha origine dall'art.
52, II comma del R.D. 23.10.1925 n. 2357
del Regolamento per le professioni di Ingegnere
e Architetto.
La norma stabilisce che "formano
oggetto della professione di ingegnere quanto
di quella di architetto le opere di edilizia
civile nonchè i rilievi geometrici
e le operazioni di estimo ad esse relative.
Tuttavia le opere di edilizia civile
che presentano rilevante carattere artistico
ed il restauro e il ripristino degli edifici
contemplati dalla legge 20 giugno 1909,
n.364, per l'antichità e le belle
arti, sono di spettanza delle professioni
di architetto; ma la parte tecnica
ne può essere compiuta tanto dall'architetto
quanto dall'ingegnere".
Di fatto viene così preclusa agli
ingegneri civili ed edili (che
se del V.O. sono considerati civili a tutti
gli effetti) la possibilità di
intervenire su edifici storici vincolati.
La questione sapeva già di beffa
molto tempo prima di approdare al TAR, visto
che nelle facoltà di Ingegneria la
materia del Restauro Architettonico
era ed è una realtà consolidata
da molti anni, mentre inspiegabilmente viene
poi negata a questi laureati la possibilità
lavorativa che del percorso di studi è
la naturale e logica conclusione.
Ma quando dalla beffa si passa all'impossibilità
di praticare l'attività professionale,
i toni assumono il sapore amaro della lesione
dei propri diritti di cittadino.
E' il caso dell'Ing. Alessandro Mosconi
subentrato all'Arch. Sergio Spiazzi nella
direzione lavori per un intervento oggetto
della concessione edilizia n.29/01 riguardante
un immobile vincolato ai sensi del D.Lgs
n.490/99. nel Comune di S. Martino B.A.
Entrambi i professionisti, danno comunicazione
al Comune e alla Soprintendenza ai beni
ambientali e architettonici di Verona dell'avvicendamento.
Il nuovo direttore dei lavori, comunica
alla Soprintendenza l'inizio dei lavori
previsto per il successivo 18 giugno, ma
quest'ultima con nota 19.6.2001 risponde
che la competenza relativa è esclusivamente
degli architetti ai sensi dell'art.52 II
comma del R.D. n.2537/25 già citato.
L'Ing. Mosconi, ritendendo questa decisione
lesiva nei suoi confronti, decide di impugnare
la determinazione unitamente all'Ordine
degli Ingegneri di Verona contro il Ministero
per i beni e le attività culturali
e nei confronti del Comune di San Martino
B.A.
Mentre il Consiglio Nazionale degli Architetti
interviene ad opponendum, il Consiglio
Nazionale degli Ingegneri si schiera a favore
del proprio iscritto intervenendo di contro
ad adiuvandum.
Secondo i ricorrenti la mancata piena equiparazione
della laurea in ingegneria civile a quella
in architettura violava apertamente la direttiva
CEE 10.6.1985, n.384 (ora sostituita dalla
36/05).
Il tribunale però aveva rimesso gli
atti alla Corte di giustizia delle
comunità europee, richiedendo
nella fattispecie se le disposizioni
(che dicono che il titolo di ingegnere civile
è equiparato, ai fini dell'accesso
ai servizi nel settore professionale dell'architettura,
a quello di architettura) imponesse
ad uno Stato membro di non escludere dall'accesso
alle prestazioni dell'architetto i propri
laureati in ingegneria civile che avessero
seguito un percorso didattico conforme alle
prescrizioni di cui agli art. 3 e 4 della
direttiva stessa.
Con ordinanza 5.4.2004 la IV sezione
della Corte di Giustizia si è pronunciata
statuendo che la direttiva n.384/85 non
si occupa del regime giuridico di accesso
alla professione di architetto vigente in
Italia, ma ha ad oggetto soltanto
il riconoscimento reciproco, da parte degli
Stati membri, dei certificati e degli altri
titoli rispondenti a determinati requisiti
qualitativi e quantitativi minimi in materia
di formazione, allo scopo di agevolare l'effettivo
esercizio del diritto stabilimento e di
libera prestazione di servizi per le attività
del settore dell'architettura.
La Corte esclude che la direttiva possa
operare anche nei confronti dell'ingegnere
civile che si sia laureato in un altro stato
membro seguendo un ciclo formativo corrispondente
agli art. 3 e 4 della direttiva stessa.
Qualora si presentasse in Italia un ingegnere
laureato nell'ambito della CEE, lo stato
italiano non potrebbe impedirgli di lavorare
come architetto e allora come potrebbe impedirlo
ad un ingegnere italiano?
La questione però è puramente
interna all'ordinamento italiano e in una
situazione del genere - afferma la Corte
- ove l'ingegnere civile che ha conseguito
il titolo abilitativo in Italia si vede
interdire la realizzazione di lavori su
immobili di interesse storico artistico
sottoposti a vincolo, spetta al giudice
nazionale stabilire se vi sia una discriminazione
vietata dal diritto nazionale e decidere
come essa debba essere eliminata.
Ma la disparità di trattamento è
evidente.
La discriminazione - si legge nella
sentenza - è certamente ingiusta
ed irragionevole, in quanto impedendo ai
cittadini italiani lo svolgimento di attività
consentite ai cittadini comunitatri che
hanno conseguito il medesimo titolo professionale,
si disciplinano in modo diverso situazioni
identiche, senza che la differenziazione
sia oggettivamente giustificabile.
Si viola il principio di uguaglianza
sancito dall'art. 3 della Costituzione e
tanto basta alla Corte per accogliere il
ricorso dell'Ingegnere Mosconi ed annullare
il provvedimento che gli impediva di assumere
la direzione lavori.
Il diploma di laurea (rilasciato dall'Università
italiana) individuato ai sensi dell'art.
11, I comma lett. f) è equipollente
con i titoli degli altri Stati membri che
consentono l'accesso alla professione di
architetto in Italia.
E quindi nel momento in cui la normativa
europea afferma che l'ing. civile laureatosi
in Italia può svolgere la propria
attività di architetto in Europa
ma a causa di una norma interna non
in Italia, si offre al giudizio
italiano un parametro normativo per un giudizio
disapplicativo della norma interna contrastante
con quella europea.
La questione, pertanto, va risolta con la
disapplicazione della disciplina interna
e la conseguente invalidità degli
atti applicativi. Ovvero il ricorso è
fondato e va accolto con annullamento dell'atto
impugnato, previa disapplicazione della
norma nazionale contrastante.
Leggi la sentenza del TAR Veneto n.3630/07
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