Home
Archivio articoli
Newsletter
Libri
Software
Comunicati
FreeSoftware
Normativa tecnica
Professione &   Università
Segnala un sito
Invia un articolo
Informazioni
Segnala questo sito
Aggiungi ai preferiti




www.dpr328.too.it

 

                                                    le costruzioni in rete

EDIFICI STORICI VINCOLATI, VIA LIBERA AGLI INGEGNERI

di Caterina Rinaldo

Data di pubblicazione: 21/11/2007

 

E' da disapplicare la norma che riserva in via esclusiva agli Architetti la possibilità di operare su edifici storici sottoposti a vincolo della Soprintendenza. Lo ha stabilito la sentenza n. 3630/07 emessa dal Tribunale Amministrativo per il Veneto il 31 ottobre scorso.

La vicenda ribattezzata "discriminazione a rovescio", ha origine dall'art. 52, II comma del R.D. 23.10.1925 n. 2357 del Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto.
La norma stabilisce che "formano oggetto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile nonchè i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n.364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza delle professioni di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere".
Di fatto viene così preclusa agli ingegneri civili ed edili (che se del V.O. sono considerati civili a tutti gli effetti) la possibilità di intervenire su edifici storici vincolati.

La questione sapeva già di beffa molto tempo prima di approdare al TAR, visto che nelle facoltà di Ingegneria la materia del Restauro Architettonico era ed è una realtà consolidata da molti anni, mentre inspiegabilmente viene poi negata a questi laureati la possibilità lavorativa che del percorso di studi è la naturale e logica conclusione.

Ma quando dalla beffa si passa all'impossibilità di praticare l'attività professionale, i toni assumono il sapore amaro della lesione dei propri diritti di cittadino.
E' il caso dell'Ing. Alessandro Mosconi subentrato all'Arch. Sergio Spiazzi nella direzione lavori per un intervento oggetto della concessione edilizia n.29/01 riguardante un immobile vincolato ai sensi del D.Lgs n.490/99. nel Comune di S. Martino B.A.
Entrambi i professionisti, danno comunicazione al Comune e alla Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici di Verona dell'avvicendamento. Il nuovo direttore dei lavori, comunica alla Soprintendenza l'inizio dei lavori previsto per il successivo 18 giugno, ma quest'ultima con nota 19.6.2001 risponde che la competenza relativa è esclusivamente degli architetti ai sensi dell'art.52 II comma del R.D. n.2537/25 già citato.

L'Ing. Mosconi, ritendendo questa decisione lesiva nei suoi confronti, decide di impugnare la determinazione unitamente all'Ordine degli Ingegneri di Verona contro il Ministero per i beni e le attività culturali e nei confronti del Comune di San Martino B.A.

Mentre il Consiglio Nazionale degli Architetti interviene ad opponendum, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri si schiera a favore del proprio iscritto intervenendo di contro ad adiuvandum.

Secondo i ricorrenti la mancata piena equiparazione della laurea in ingegneria civile a quella in architettura violava apertamente la direttiva CEE 10.6.1985, n.384 (ora sostituita dalla 36/05).

Il tribunale però aveva rimesso gli atti alla Corte di giustizia delle comunità europee, richiedendo nella fattispecie se le disposizioni (che dicono che il titolo di ingegnere civile è equiparato, ai fini dell'accesso ai servizi nel settore professionale dell'architettura, a quello di architettura) imponesse ad uno Stato membro di non escludere dall'accesso alle prestazioni dell'architetto i propri laureati in ingegneria civile che avessero seguito un percorso didattico conforme alle prescrizioni di cui agli art. 3 e 4 della direttiva stessa.

Con ordinanza 5.4.2004 la IV sezione della Corte di Giustizia si è pronunciata statuendo che la direttiva n.384/85 non si occupa del regime giuridico di accesso alla professione di architetto vigente in Italia, ma ha ad oggetto soltanto il riconoscimento reciproco, da parte degli Stati membri, dei certificati e degli altri titoli rispondenti a determinati requisiti qualitativi e quantitativi minimi in materia di formazione, allo scopo di agevolare l'effettivo esercizio del diritto stabilimento e di libera prestazione di servizi per le attività del settore dell'architettura.

La Corte esclude che la direttiva possa operare anche nei confronti dell'ingegnere civile che si sia laureato in un altro stato membro seguendo un ciclo formativo corrispondente agli art. 3 e 4 della direttiva stessa.  
Qualora si presentasse in Italia un ingegnere laureato nell'ambito della CEE, lo stato italiano non potrebbe impedirgli di lavorare come architetto e allora come potrebbe impedirlo ad un ingegnere italiano?

La questione però è puramente interna all'ordinamento italiano e in una situazione del genere - afferma la Corte - ove l'ingegnere civile che ha conseguito il titolo abilitativo in Italia si vede interdire la realizzazione di lavori su immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincolo, spetta al giudice nazionale stabilire se vi sia una discriminazione vietata dal diritto nazionale e decidere come essa debba essere eliminata.

Ma la disparità di trattamento è evidente.


La discriminazione - si legge nella sentenza - è certamente ingiusta ed irragionevole, in quanto impedendo ai cittadini italiani lo svolgimento di attività consentite ai cittadini comunitatri che hanno conseguito il medesimo titolo professionale, si disciplinano in modo diverso situazioni identiche, senza che la differenziazione sia oggettivamente giustificabile. Si viola il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e tanto basta alla Corte per accogliere il ricorso dell'Ingegnere Mosconi ed annullare il provvedimento che gli impediva di assumere la direzione lavori.

Il diploma di laurea (rilasciato dall'Università italiana) individuato ai sensi dell'art. 11, I comma lett. f) è equipollente con i titoli degli altri Stati membri che consentono l'accesso alla professione di architetto in Italia.
E quindi nel momento in cui la normativa europea afferma che l'ing. civile laureatosi in Italia può svolgere la propria attività di architetto in Europa ma a causa di una norma interna non in Italia, si offre al giudizio italiano un parametro normativo per un giudizio disapplicativo della norma interna contrastante con quella europea.


La questione, pertanto, va risolta con la disapplicazione della disciplina interna e la conseguente invalidità degli atti applicativi. Ovvero il ricorso è fondato e va accolto con annullamento dell'atto impugnato, previa disapplicazione della norma nazionale contrastante.

Leggi la sentenza del TAR Veneto n.3630/07


Argomenti correlati ¬


Da Civile sezione Edile ad Edile – Architettura
vademecum per orientarsi tra leggi e norme


2004 - Passaggio da Edile ad Edile – Architettura: è diverso l’Esame di Stato

CON IL FIATO SOSPESO, MA LA CAMERA APPROVA IL 2009!

Esame di Stato, 50.000 attendono, il Ministero risponde ...

Esame di Stato Ingegneria V.O.: soluzione a breve termine?

Esame di Stato Ingegneria V.O.: il 2006 è salvaguardato

Il Movimento Nazionale DPR328 su
Il Sole 24 Ore del 30.03.06


La protesta del Movimento Nazionale DPR328 su
Italia Oggi del 24.03.06


10801 FIRME PER IL VECCHIO ESAME DI STATO
ancora consensi per il Movimento Nazionale DPR 328


Riforma delle professioni: Ingegneri V.O. rischiano tirocinio di un anno

SEI UNO STUDENTE O UN LAUREATO DI INGEGNERIA V.O.?
A partire dalla prima sessione dell'Esame di Stato del 2007 sarai costretto a sostenere più prove ed in cambio potrai iscriverti ad un solo settore dell'albo professionale.


Esame di Stato per Ingegneri: ancora novità.
Una sentenza del TAR PUGLIA dichiara illegittima una circolare del MIUR.
Un laureato in "Scienze dell'Informazione" potrà accedere all'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di INGEGNERE.


Esame di Stato per Ingegneri: "Approvazione Art. 3 (comma 1 bis), ... il Senato approva"

stampa  


        HOME                                                                                               SU

 

 Copyright © 2002-2007 costruzioni.net