| Le
vicende che, in questi anni, hanno caratterizzato
l’iter che da Ing. Civile sezione
Edile, passando per Ing.
Edile V.O., si è concluso(?)
con Ing. Edile –
Architettura, si sono concretizzate
in continui cambiamenti di manifesti e ordinamenti
che hanno prodotto solo molta confusione,
aggiungendo al carico di lavoro, già
notevole, anche l’angoscia e la preoccupazione
circa le reali ed effettive possibilità
professionali garantite da questi CdL.
Sembrava quasi che ogni anno la tranquillità
nel potere proseguire i propri studi, concentrandosi
sulla preparazione, dovesse essere turbata
a causa di continue problematiche che non
lasciavano spazio a soluzioni definitive,
come ricordano bene tutti coloro che, durante
quegli anni, cercavano di capire cosa stesse
accadendo.
A cominciare da tutte le tipologie di corsi
di “Edile” che si sono
avvicendate:
a) Inizialmente esisteva
il CdL in Ing. Civile sezione Edile.
b) Agli inizi degli anni
‘90 viene istituito il CdL in Ingegneria
Edile V.O.
Questo è un corso quinquennale,
antecedente la Riforma Universitaria di
cui al decreto del Ministero dell’Università
e della Ricerca scientifica e tecnologica
“3 novembre
1999, n.509” e come tale, soggetto alle
vecchie modalità di svolgimento dell’esame
di Stato: una prova scritta ed una orale,
ma solo fino alla fine del 2009, come sancito
dalla
legge 17/07 (pubblicata nella G.U. n°47
del 26/02/2007) ottenuta a seguito delle
numerose petizioni promosse dal Movimento
Nazionale DPR 328 (www.dpr328.too.it).
Successivamente viene istituito:
c) il CdL in Ingegneria
Edile - Architettura di: Roma
La Sapienza, L’Aquila
e Pavia.
Questo è un corso quinquennale (CONFORME
alla Direttiva 85/384/CEE)
ma V.O. che consente l’iscrizione,
previo superamento del rispettivo esame
di abilitazione consistente in due
prove, a tutti i tre settori
dell’Albo degli Ingegneri (Civile – Ambientale,
Industriale e dell’Informazione) o
all’Albo degli Architetti o a quello
degli Agronomi e Forestali.
Nelle altre sedi di Ingegneria, nello stesso
tempo il CdL in Edile V.O. non gode dello
stesso trattamento e regna la confusione
più totale, ovvero:
d) il CdL DENOMINATO
“Ingegneria Edile – Architettura”.
Questo è un corso quinquennale (NON
CONFORME alla Direttiva 85/384/CEE)
e sempre V.O. che consente
l’iscrizione, previo superamento di un esame
di abilitazione consistente in due
prove, a tutti i tre settori
dell’Albo degli Ingegneri (Civile – Ambientale,
Industriale e dell’Informazione).
I trasferimenti da questo corso V.O. al
successivo N.O. avverranno nella più
totale mancanza di chiarezza.
e) Il CdL in Edile
– Architettura N.O. è invece
un corso quinquennale a ciclo unico (CONFORME
alla Direttiva 85/384/CEE)
appartenente, secondo quanto riporta il
D.P.R.
328/01, alla classe
4/S.
Questo significa che è un corso di
laurea specialistico (N.O.)
e come tale, soggetto alle nuove
modalità di svolgimento dell’esame
di Stato: due prove scritte, una pratica
e una orale. Consente l’iscrizione,
previo superamento del rispettivo esame
di abilitazione consistente in quattro
prove, al solo settore
dell’Albo degli Ingegneri (Civile
– Ambientale), o all’Albo
degli Architetti o a quello degli Agronomi
e Forestali.
f) Il CdL in Edile
3+2 N.O. è invece un corso
(NON
CONFORME alla Direttiva 85/384/CEE)
appartenente, secondo quanto stabilito dal
D.M. 509/99
e specificato dal D.P.R.
328/01, alla classe
4/S.
Questo significa che è un corso di
laurea specialistico (N.O.)
e come tale, soggetto alle nuove
modalità di svolgimento dell’esame
di Stato:
due prove scritte, una pratica e una orale.
Consente l’iscrizione, previo superamento
del rispettivo esame di abilitazione consistente
in quattro prove, al solo
settore dell’Albo degli Ingegneri Civile
– Ambientale o a quello degli Agronomi e
Forestali.
Si vedrà in seguito a quale apparato
normativo è dovuta l’esistenza di
tutti questi corsi.
Già nel 2004
diversi studenti del CdL in Edile
V.O., interessati a trasferirsi
nel CdL in Edile – Architettura
N.O., a seguito della notizia secondo
la quale il titolo non avesse riconoscimento
in ambito europeo relativamente alla qualifica
di architetto, avevano avanzato dei dubbi
circa le modalità di svolgimento
dell’esame di Stato per i futuri
laureati di questo nuovo corso.
E questo era interessante perché
dava modo di vedere come la gente iniziasse
a ragionare con la propria testa.
La maggior parte delle domande però
avevano come fondamento la convinzione
che l’esame di Stato potesse essere svolto
con le modalità riservate ai laureati
in Ingegneria Edile (V.O.), in quanto Edile-Architettura
è un corso di laurea quinquennale.
Era importante allora, come adesso, fare
chiarezza soprattutto per coloro che, salutando
positivamente il nuovo CdL e trasferendosi,
avrebbero scoperto solo successivamente,
di dovere sostenere un esame di
Stato diverso da quello previsto, potendo
così accedere al solo settore Civile
– Ambientale dell’Albo degli Ingegneri od
eventualmente all’Albo degli Architetti
o all’Albo degli Agronomi e Forestali.
Chiaramente l’iscrizione agli Albi, che
è funzione dell’attività professionale
che si intenderà svolgere, è
subordinata al superamento del relativo
esame di Stato, al pagamento di ulteriori
tasse e alla corresponsione della quota
annuale di iscrizione di ogni Ordine di
cui si farà parte.
In definitiva, soltanto la vecchia laurea
(Edile
V.O. ed Edile – Architettura V.O. di Roma
La Sapienza, L’Aquila e Pavia)
consente l’iscrizione, previo superamento
di un esame di abilitazione
consistente in due prove,
a tutti i tre settori dell’Albo
degli Ingegneri (Civile
– Ambientale, Industriale e dell’Informazione).
(Solo che
mentre Edile V.O. verrà riconosciuta
come classe 28/S, Edile – Architettura V.O.
di Roma La Sapienza, L’Aquila e Pavia otterrà
riconoscimento 4/S Unione Europea, come
si vedrà da un decreto del MIUR).
g) La laurea in Edile
– Architettura N.O. specialistica,
successivamente approvata da Bruxelles
in quasi tutti gli Atenei a partire dall'anno
2003-2004, quindi successivamente
alle tre sedi su citate, è da considerarsi
a tutti gli effetti N.O.
e consente l’iscrizione, previo superamento
del rispettivo esame di abilitazione consistente
in quattro prove, al solo
settore dell’Albo degli Ingegneri (Civile
– Ambientale) o all’Albo degli Architetti
o degli Agronomi e Forestali.
Ci sono però delle particolarità
che riguardano il CdL in Ingegneria
Edile-Architettura che possono
essere comprese solo alla luce di una attenta
analisi di alcune disposizioni normative,
di cui molto spesso si è all’oscuro.
E’ opportuno pertanto procedere ad una breve
ricostruzione storica dell’iter
che ha caratterizzato il CdL in Edile –
Architettura, prima di spiegarle:
1.
la direttiva del consiglio della CEE
85/384 del 10.6.1985 stabilisce
i requisiti per operare anche nel campo
dell'architettura a livello europeo.
Tale direttiva definisce, per la figura
dell'architetto in Europa, il percorso formativo
e le competenze professionali; in Italia
sono storicamente presenti l'Ingegnere (poco
stile e molta tecnica) e l'Architetto (poca
tecnica e molto stile).
La direttiva individua un ampia banda formativa
in cui è possibile collocare sia
"l'architetto all'italiana" sia
il nuovo "l'ingegnere architetto alla
europea".
In seguito a tale direttiva molte Facoltà
di Ingegneria hanno tentato di realizzare
un percorso formativo (all'interno della
facoltà di Ingegneria) che mirasse
alla formazione di un "architetto tecnico"
ovvero una figura intermedia fra l'ingegnere
e l'architetto conforme alla direttiva CEE
per adeguarsi agli standard europei in merito
alla nuova visione della professione di
Architetto creando la figura dell'Ingegnere
Edile.
2.
all'inizio degli anni '90 gli atenei italiani,
che hanno tentato di attivare corsi di laurea
conformi a tale direttiva europea all'interno
della facoltà di Ingegneria sono
stati molteplici, ma nessuno è riuscito
ad ottenere l'approvazione europea. A Roma
La Sapienza, L'Aquila
e Pavia i
corsi di laurea in Ingegneria Edile sono
stati riconosciuti conformi alla direttiva
85/384/CEE fra il 1998
ed il 1999.
La procedura per il riconoscimento europeo
prevedeva l'approvazione in ordine di Consiglio
di Facoltà, Senato Accademico, Ministero
dell'Università (allora si chiamava
M.U.R.S.T.) ed infine Commissione Europea.
Gli altri Atenei italiani (non ancora riconosciuti)
hanno cercato di imitare, ma sono stati
tutti bloccati al Ministero a causa dell'imminente
sopravvento della riforma Zecchino-Berlinguer
(infatti molti corsi di laurea in Ingegneria
Edile sono identici a Pavia, L’Aquila, Roma,
ma non hanno il riconoscimento UE perchè
furono bloccati al Ministero).
3.
e fu la riforma dell’università e
dei percorsi formativi (509/99 detta
anche Zecchino-Berlinguer) che
con i decreti attuativi ha creato il 3+2
.... la direttiva 85/384/CEE fu recepita
nella classe 4/S ...nacquero gli Edili-Architetti
... alcuni ebbero il riconoscimento UE
(Unione Europea) ai sensi
della 85/384/CEE
(la procedura per tale riconoscimento di
conformità non è cambiato
e per arrivare a Bruxelles si passa sempre
per Roma) ... altri lo attendono ancora
...
4.
e fu il D.P.R.
328 che dovendo recepire la
riforma dell’università in ambito
professionale riformò gli albi professionali
e le modalità di accesso... ed all'inizio
fu il caos ... gli Edili senza riconoscimento
non venivano accettati nè dall'Ordine
degli Ingegneri nè dall'Ordine degli
Architetti... poi fu cambiato il D.P.R.
328 ed anche gli Edili, non UE, entrarono
nell'Ordine degli Ingegneri... ed il V.O.?
Che fine hanno fatto gli Edili pre
D.M. 509/99 non UE?
E gli Edili pre D.M. 509/99 UE
di Roma La Sapienza, L'Aquila
e Pavia?
Esiste un Decreto
del MIUR,
il n. 196 del 05/05/04,
pubblicato nella G.U. del 21/08/04,
che contiene la
tabella di equiparazione
dei diplomi di laurea
(DL), conseguiti con il V.O.
con i nuovi diplomi di laurea specialistica
(LS), valida ai fini della partecipazione
ai concorsi pubblici.
In questo decreto gli Edili non
UE sono assimilati alla 28/S,
ovvero alla classe di Ing. Civile
e gli Edili UE alla
4/S ...... un Edile non
UE pre 509/99 viene evidentemente
equiparato ad un 28/S con
diritto di accesso a tutti i settori dell'albo.
Si riportano testualmente
gli articoli del su citato decreto:
Art. 1.
I diplomi di laurea (DL) di cui agli ordinamenti
non ancora riformulati ai sensi del decreto
ministeriale n. 509/1999, conferiti dalle
università statali e da quelle non
statali riconosciute per rilasciare titoli
aventi valore legale, sono equiparati alle
nuove classi delle lauree specialistiche
(LS) di cui ai decreti ministeriali 28 novembre
2000 e 12 aprile 2001 ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi secondo la seguente
tabella (documento in formato .pdf a cui
si rimanda).
Art. 2.
La corrispondenza, indicata nell'art. 1,
tra una laurea rilasciata secondo gli ordinamenti
non ancora riformulati ai sensi del decreto
ministeriale n. 509/1999 con piu' classi
delle lauree specialistiche di cui ai decreti
ministeriali 28 novembre 2000 e 12 aprile
2001, deve intendersi solo in modo tassativamente
alternativo.
Pertanto, tenuto conto della suddivisione
delle lauree del vecchio ordinamento in
piu' percorsi indipendenti, qualora una
delle citate lauree trovi corrispondenza
con piu' classi di lauree specialistiche
sara' compito dell'ateneo che ha conferito
il diploma di laurea (DL) rilasciare a chi
ne fa richiesta un certificato, che attesti
a quale singola classe e' equiparato il
titolo di studio posseduto, da allegare
alle domande di partecipazione ai concorsi
insieme con il certificato di laurea.
Il
decreto chiarisce in modo esauriente, quali
siano stati i corsi in Edile-Architettura
V.O. che hanno ottenuto il riconoscimento
europeo, ovvero Roma La Sapienza,
L’Aquila e Pavia.
Per tutti gli altri, a prescindere da come
venissero indicati nelle rispettive
facoltà di appartenenza, questo riconoscimento
evidentemente non c’è stato,
trattandosi solo di una gemmazione
dal CdL in Ing. Civile sezione Edile. In
virtù di questo si spiega il perchè
dell’attribuzione della classe 28/S anche
ad Edile V.O., la stessa classe di Civile
V.O.
Altresì
si riporta la Direttiva
2005/36/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio relativamente
al riconoscimento delle qualifiche
professionali.
Tre i punti che meritano di essere
menzionati, nel capo V.7 “Architetto” (pag.
58) si legge per quanto concerne
l’Italia:
1)
“Laurea in Ingegneria Edile – Architettura,
Università di Roma, L’Aquila e Pavia,
che rilasciano il titolo valido in presenza
di esame di abilitazione. L’anno indicato
è il 98/99;”
Si
tratta chiaramente del CdL in Ing. Edile
- Architettura V.O., come tale soggetto
al vecchio esame di Stato e alla previgente
modalità di iscrizione all’Albo degli
Ingegneri e riconosciuto in base al Decreto
di equiparazione del MIUR (n. 196 del 05/05/04,
pubblicato nella G.U. del 21/08/04),
come classe 4/S, quindi
come Ing. Edile - Architettura.
I laureati possono espletare la professione
di Architetto in Europa. Queste
tre sedi sono l’esempio che avrebbero dovuto
seguire tutte le altre facoltà di
Italia per garantire ai futuri laureati
il corretto sbocco professionale, coerentemente
con quanto asserito fin dall’iscrizione.
2)
“Laurea specialistica in Edile –
Architettura, Università di L’Aquila,
Pavia, Roma “La Sapienza”, Ancona,
Basilicata – Potenza, Pisa Bologna, Catania,
Genova, Palermo, Napoli Federico II, Roma
Tor Vergata, Trento, Politecnici di Bari
e Milano, che rilasciano il titolo valido
in presenza di esame di abilitazione. L’anno
indicato è il 2003/2004;”
Si
tratta di CdL in Ingegneria Edile
– Architettura specialistica, come
tale soggetto al nuovo esame di Stato e
alla nuova modalità di iscrizione
al solo settore civile e ambientale dell’Albo
degli Ingegneri e come stabilito
dal D.P.R.
328/01, aventi diritto, in quanto classe
4/S, all’iscrizione - in
alternativa - anche all’Albo degli
Architetti e dei Dottori Agronomi e Forestali.
Per questi CdL, l’iter di approvazione passato
dal MIUR per giungere a Bruxelles è
stato fatto ex-novo, comprendendo quindi
anche le tre sedi che già
avevano ottenuto il precedente riconoscimento
di validità.
Questo sta a significare che se uno studente
di Edile – Architettura è passato
dal suo corso
di Roma La Sapienza, L’Aquila e Pavia, attivato
nel 1998-1999, ad uno qualunque attivato
nel 2003-2004
è automaticamente divenuto un N.O.
soggetto a tutte le regole del D.P.R.
328/01.
Stesso dicasi per un qualunque studente
di Ing. Edile V.O., di tutte le altre sedi,
che si sia trasferito ad un CdL
in Edile – Architettura istituito a partire
dal 2003 - 2004: questi ha perso
ogni diritto di studente V.O., coerentemente
con ciò che dice la legge.
Questo è avvenuto nella più
totale disinformazione circa gli apparati
normativi che regolavano la materia. Apparati
normativi alla portata di chiunque si fosse
messo a ragionare per leggi, esautorato
dal carico di lavoro che ogni cambio di
manifesto comportava, ma rassegnato a sostenerlo,
nella speranza di salvaguardare il titolo.
3)
Nell’allegato VI
(pag. 1)
“Diritti acquisibili applicati alle
professioni che sono oggetto di riconoscimento
in base al coordinamento delle condizioni
minime di formazione",
si ritrova una interessante tabella, sempre
per quanto riguarda l’Italia che dice:
“–
Diplomi di laurea in architettura rilasciati
dalle università dagli istituti politecnici
e dagli istituti superiori di architettura
di Venezia e di Reggio Calabria, accompagnati
dal diploma di abilitazione all'esercizio
indipendente della professione di architetto,
rilasciato dal ministro della Pubblica Istruzione
una volta che il candidato abbia sostenuto
con successo, davanti ad un'apposita commissione,
l'esame di stato che abilita all'esercizio
indipendente della professione di architetto
(dott. architetto)
– Diplomi di laurea in ingegneria nel settore
della costruzione civile rilasciati dalle
università e dagli istituti politecnici,
accompagnati dal diploma di abilitazione
all'esercizio indipendente di una professione
nel settore dell'architettura, rilasciato
dal ministro della Pubblica Istruzione una
volta che il candidato abbia sostenuto con
successo, davanti ad un'apposita commissione,
l'esame di stato che lo abilita all'esercizio
indipendente della professione (dott. ing.
Architetto o dott. ing. in Ingegneria Civile)
recando
come anno di riferimento il 1987 – 1988.”
Diverse
le richieste giunte all’indirizzo del Movimento
DPR 328 di studenti e laureati preoccupati
circa la reale spendibilità del loro
titolo, soprattutto ai fini della iscrizione
all’Albo professionale. Si tratterebbe per
lo più di laureati ignari del fatto
che nel trasferirsi verso quella che, in
alcune sedi, veniva chiamata “Edile-Architettura”
(lettera d), sono di fatto diventati,
da essere V.O., degli N.O.
a tutti gli effetti, ma del resto
non si tratterebbe che dell’ennesima beffa
nei confronti dei V.O., con enormi perdite
di possibilità lavorative.
In
definitiva un laureato in Ingegneria
Edile – Architettura, NON proveniente dai
corsi V.O. di Roma, L’Aquila e Pavia, (quindi
lettera e-f-g) è da considerarsi
in tutto e per tutto un N.O., sempre che
sia un vero Edile - Architetto (quindi
non lettera d, mentre un
laureato in Edile V.O. NON proveniente da
corsi di Roma La Sapienza, L’Aquila e Pavia
resta un 28/S), soggetto a tutte le disposizioni
contenute nel D.P.R.
328/01.
In quanto N.O. non ha le stesse
possibilità di argomentare circa
un presunto trattamento disparitario fra
colleghi delle stesso ceppo, così
come avviene per i laureati V.O. ante D.M.
509/99.
Si può però osservare, alla
luce del principale problema dei vecchi
corsi di Edile, ovvero i
4 Laboratori di oltre 200 ore ciascuno,
come sarebbe stato oltremodo inammissibile
sottoporre questi laureati ad un ulteriore
periodo di tirocinio, che stante
la bozza di riforma del D.P.R. 328/01 (mai
entrata in vigore), non sarebbe stato
nemmeno agevole stimare se di sei mesi o
di un anno, poiché l’uno si riferisce
agli architetti, l’altro agli ingegneri
… nel caso degli edili-architetti !?
Il problema dei laboratori sta nel
fatto che sono stati inizialmente configurati
come dei corsi annuali a cui a fronte di
un esame veniva riconosciuta una idoneità.
In un successivo manifesto degli studi,
sono stati accorpati alle rispettive materie
tutor e suddivisi appesantendo altre materie,
che nulla avevano a che spartire con la
tutor del laboratorio. Inutile dire che
chi aveva sostenuto i Laboratori da 200
ore annuali, cambiando ordinamento/manifesto,
sempre alla ricerca della chimera del riconoscimento
UE (unione europea), era costretto poi a
sostenere anche quello della altre materie
con pochissimi sconti sulla pena!!
Relativamente
al D.P.R. 328/ 01, si ricorda la vicenda
dell’omissione di una dicitura relativa
alla collocazione degli Edili non
UE (non i fortunati di Roma La Sapienza,
L’Aquila e Pavia), che creò
parecchia confusione alla luce della impossibilità
per questi laureati di accedere all’Albo
professionale degli Ingegneri.
“CAPO IX
PROFESSIONE DI INGEGNERE
Art. 47
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione
A e relative prove)
1. L'iscrizione nella sezione A è
subordinata al superamento di apposito esame
di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea specialistica
in una delle seguenti classi:
a) per il settore civile e ambientale:
1) Classe 4/S - Architettura e ingegneria
edile - corso di laurea corrispondente
alla Direttiva
85/384/CEE ;”
La dicitura venne corretta successivamente
a seguito delle proteste e della conseguente
circolare
del MIUR del 28/05/02 n. 2126,
che chiarì:
“per
quel che riguarda la professione
di ingegnere, i laureati in ingegneria secondo
il vecchio ordinamento possono partecipare
all’esame di Stato per uno qualunque dei
tre settori previsti per la professione
di ingegnere. I laureati della
classe 4/S – Architettura e ingegneria edile
– possono partecipare all’esame di Stato
di ingegnere per il settore civile e ambientale
sia se provenienti dal corso di laurea corrispondente
alla direttiva 85/384/CEE, sia dal corso
4/S - “Architettura ed ingegneria edile”
come risulta dall’ avviso
di rettifica all’art.47 del D.P.R. n.328
pubblicato nella G.U. n.3 del 4 gennaio
2002.”
divenendo:
“CAPO IX
PROFESSIONE DI INGEGNERE
Art. 47
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione
A e relative prove)
1. L'iscrizione nella sezione A è
subordinata al superamento di apposito esame
di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea specialistica
in una delle seguenti classi:
a) per il settore civile e ambientale:
1) Classe 4/S - Architettura e ingegneria
edile;”
tuttavia nella bozza
di riforma del D.P.R. 328/01 (mai pubblicata
in G.U.) non
vi è traccia della correzione
e questo ci auguriamo sia stato fatto alla
luce di quel Decreto
di equiparazione del MIUR, che dice che
gli Edili V.O. sono classe 28/S, quindi
di fatto dei Civili V.O. con pieno diritto
di iscrizione a tutto l’Albo degli Ingegneri.
Sempre
relativamente ai contenuti del D.P.R.
328/01 si fa notare che mentre relativamente
alla laurea specialistica in Edile – Architettura,
la classe è 4/S, che significa che
questi laureati in ingegneria
possono fare gli architetti in Europa, la
cosa non è altrettanto vera per i
laureati in Edile del 3 + 2, che
risultano invece appartenere alla classe
4/S, ma non avere riconoscimento in ambito
europeo per quanto riguarda la professione
di “Architetto”. Naturalmente il percorso
formativo non può che essere identico
e come non spiegare altrimenti le
difficoltà nell’attivare il 2 in
alcune sedi universitarie!!
In
conclusione le tipologie dei laureati in
“Edile” sono 6:
1) Civile
sezione Edile, quinquennale ante D.M. 509/99
= V.O. = vecchio esame di Stato + iscrizione
a tutto l’Albo degli Ingegneri, sezione
A = classe 28/S;
2) Edile quinquennale ante D.M.
509/99 = V.O. = vecchio esame di
Stato + iscrizione a tutto l’Albo degli
Ingegneri = classe 28/S;
3) Edile – Architettura UE (Roma
La Sapienza, L’Aquila, Pavia), quinquennale
ante D.M. 509/99 = V.O. = vecchio
esame di Stato + iscrizione a tutto l’Albo
degli Ingegneri, sezione A o Albo degli
Architetti o Albo degli Agronomi e Forestali
= classe 4/S UE;
4) Edile – Architettura UE, quinquennale
ex D.M. 509/99 = N.O. = nuovo esame
di Stato + iscrizione al solo settore Civile
e Ambientale dell’Albo degli Ingegneri,
sezione A o Albo degli Architetti o Albo
degli Agronomi e Forestali = classe 4/S
UE;
5) Edile triennale, ex D.M. 509/99
= N.O. = nuovo esame di Stato + iscrizione
al solo settore Civile e Ambientale dell’Albo
degli Ingegneri, sezione B; o settore Architettura
dell’Albo degli Architetti, sezione B; o
Albo degli Agronomi e Forestali; inoltre
come recita l’art.55 del D.P.R. 328/01,
coloro che siano in possesso di una laurea
triennale contraddistinta da questo valore
possono iscriversi all’Albo dei Geometri,
a quello dei Periti industriali (sezione
edilizia) = classe 4 NON UE;
6) Edile 3 + 2 Specialistica, ex
D.M. 509/99 = N.O. = nuovo esame
di Stato + iscrizione al solo settore Civile
e Ambientale dell’Albo degli Ingegneri,
o Albo degli Agronomi e Forestali = classe
4/S NON UE;
In definitiva coloro che appartengono al
CdL denominato
Edile - Architettura (lettera d)
e hanno sostenuto i laboratori da 200 ore
non hanno il riconoscimento europeo 4/S,
ma appartengono alla classe 28/S.
Altresì coloro che da Edile
(lettera a - b
- c) o Edile-Architettura
(lettera d), sono stati
trasferiti ad Edile-Architettura
(lettera e - f
- g) non sono
più dei V.O., bensì
soggetti in tutto e per tutto al D.P.R.
328/01, quindi dei N.O.
La bozza
di riforma del D.P.R. 328/01 non è
mai stata pubblicata nella G.U. a seguito
del cambio di Governo successivo alle elezioni
del 2006, pertanto allo stato attuale vige
il D.P.R 328/01 per quanto riguarda le lauree
ex D.M. 509/99 (ovvero quelle afferenti
al N.O. lettere e - f - g).
Tutte le lauree del V.O. (lettere
a - b - c - d) invece, sono regolate dal
D.L. 300/06 convertito con modifiche nella
Legge 17/07, per quanto riguarda l'esame
di abilitazione e l'iscrizione all'Albo
professionale degli Ingegneri.
articolo aggiornato
al 02 - 10 - 2007
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anche tu la petizione on-line, stare a guardare
non serve!
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leggi e norme di riferimento ¬
D.M. 509/99;
Legge
17/07;
Direttiva 85/384/CEE;
D.P.R.
328/01;
Rettifica
D.P.R.328/01 per Edili;
Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee;
Circolare
del MIUR n.2126 del 28/05/02
D.M.
n. 196 del 05/05/04 (GU. del 21/08/04)
Tabella di
equiparazione dei diplomi di laurea V.O. con
i diplomi di laurea spoecialistica N.O.;
Direttiva
2005/36/CE;
Bozza
di riforma del D.P.R. 328/01 al 22/12/05;
Bozza
di riforma del D.P.R. 328/01 settembre 2005;
Disposizioni
di legge riguardanti l'Ordine degli Ingegneri
e
degli Architetti, R.D. ottobre 1925, n.2537;
Sentenza
di equiparazione della laurea in Ingegneria
Edile
alla laurea in Ingegneria Civile, valida ai
fini dei concorsi pubblici.
Per informazioni:
Movimento Nazionale
DPR328
http://www.dpr328.too.it
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per essere sempre aggiornato in tempo reale,
andando su:
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Movimento
Nazionale DPR328 - Sede di Bari
www.comibari.too.it
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