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Movimento
degli studenti della laurea tradizionale (V.O.) delle facoltà di ingegneria
italiane
Transitorio al 2006
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Transitorio fino al 2006
MOVIMENTO DPR328 - Coordinamento
Nazionale
La legge di conversione del D.L.
105/03 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°160 del 12 luglio
scorso (Legge 11 luglio 2003, n° 170). Con questo atto il
D.L. 105/03 assume piena forza di legge con le modifiche introdotte nella
recente discussione parlamentare che comprendono l'estensione del transitorio
fino a tutte le sessioni d'esame del 2006.
In questi giorni
stanno pervenendo all'indirizzo e-mail ufficiale del Movimento,
movimentodpr328@yahoo.it , numerose
richieste su come interpretare le leggi che ci riguardano; cercheremo
di dare dei chiarimenti i più esaurienti possibile.
Innanzitutto teniamo
presenti quali siano queste leggi che ci riguardano:
-
Decreto Legge 105/03 - questo è l'ultimo decreto che è diventato
legge e che, grazie alle modifiche introdotte in fase di conversione,
all' Art. 3 comma 1-bis riporta la parte che ci riguarda.
-
Legge 170/03 (G.U. n°160 del 12/07/2003) - questa è la legge che ha solo
modificato e convertito in legge il D.L. 105/03.
Questi due istituti
normativi, o per essere più precisi "Il Decreto Legge 105/03, così
come modificato dalla Legge di conversione 170/03", dicono che il
transitorio si estende fino alla fine del 2006.
-
Decreto Legge 107/02 - questo è il primo decreto ottenuto dal Movimento
che, grazie alle modifiche introdotte in fase di conversione, all'Art.
1 commi 1 e 2-bis riporta la parte che ci riguarda.
-
Legge 173/02 - questa
è la legge che ha solo modificato e convertito in legge il D.L.
107/02.
Questi, invece,
o per essere più precisi "Il Decreto Legge 107/02, così come modificato
dalla Legge di conversione 173/02", dicevano che il transitorio si
estendeva fino al 2003 e dicono ancora che chi sostiene
il vecchio esame può iscriversi in tutti i settori dell'Albo.
Adesso andiamo
nei dettagli e fissiamo la nostra attenzione sul primo.
Riportiamo di seguito la parte del D.L. 105/03, così come modificato dalla Legge di conversione 170/03, che dobbiamo imparare a capire e a interpretare per sapere con certezza quali sono i nostri diritti: All'articolo
3:
1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2006, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo a dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Di seguito cercheremo
di spiegare a fondo quello che significa, riprendendo alcune frasi del
decreto (per chi legge la posta in html saranno di colore rosso, per chi
legge la posta in formato testo saranno riconoscibili in quanto scritte
con la lettera maiuscola, mi perdonino i sostenitori della netiquette
...).
"I
POSSESSORI DEI TITOLI CONSEGUITI SECONDO L'ORDINAMENTO PREVIGENTE ALLA
RIFORMA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 3 NOVEMBRE 1999, N.509"
I possessori
di questi titoli sono i laureati in Ingegneria V.O. (e naturalmente
tutte le altre categorie di professionisti elencati nella legge),
in quanto i corsi di laurea V.O. sono antecedenti al D.M. 3 novembre 1999,
n.509
"FINO ALLE
SESSIONI DI ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE DELL'ANNO 2006"
Fino all'ultima
sessione disponibile nel 2006. Quindi solitamente novembre o dicembre;
il mese esatto è funzione delle sessioni d'esame istituite ogni anno con
ordinanza del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca; l'ordinanza,
che di solito esce in primavera, fissa le date di inizio delle sessioni
per l'anno in corso.
SVOLGONO LE PROVE
DEGLI ESAMI DI STATO PER LE PROFESSIONI DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE
FORESTALE, ARCHITETTO, ASSISTENTE SOCIALE, ATTUARIO, BIOLOGO, CHIMICO,
GEOLOGO, INGEGNERE E PSICOLOGO SECONDO L'ODINAMENTO PREVIGENTE AL DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GIUGNO 2001, N.328.
Sostengono l'esame
di Stato nella vecchia maniera, ovvero quella che esisteva prima
dell'approvazione del D.P.R.328/01.
Gli Ingegneri
in particolare sostengono solo uno scritto e un orale.
Ora questo decreto
(il 105/03) non vi dice che vi potete iscrivere a tutti i settori dell'Albo
e quindi vi chiederete come viene garantito questo diritto; ebbene a questo
punto vi dovete ricordare il D.L. 107/02 (così come modificato dalla Legge
di conversione 173/02) che all'Art. 1 comma 2-bis
recita:
"Coloro
i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di
Stato svolti secondo l'ordinamento previgente al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 328 del 2001, possono iscriversi nel settore, o nei
settori, della sezione A dell'albo, per il quale dichiarano di optare."
Ovvero: se fate
l'esame alla vecchia maniera avete il diritto ad iscrivervi contemporaneamente
a tutti i settori dell'Albo degli Ingegneri e nessuno ve lo può
togliere perchè è legge.
Riscrivendo:
In virtù del D.L.
105/03 (così come modificato dalla Legge di conversione 170/03) i laureati
in Ingegneria V.O. , fino alla fine del 2006 (fino all'ultima sessione
disponibile del 2006, non importa in quale mese), sostengono l'esame di
Stato facendo uno scritto e un orale e, in virtù del D.L. 107/02 (così
come modificato dalla Legge di conversione 173/02), possono iscriversi
a tutti i settori dell'Albo degli Ingegneri.
Oltre alle richieste di chiarimenti ci sono arrivate molte altre e-mail, clikka qui per leggere le più significative.
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Ultimo aggiornamento: 25-08-06
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