Movimento degli studenti della laurea tradizionale (V.O.) delle facoltà di ingegneria italiane
Il Movimento sorge con l'intento di protestare contro la riforma del DPR328 che introduce una separazione
nell'albo degli ingegneri e riduce le competenze dei laureati in ingegneria del vecchio ordinamento
che non hanno ancora sostenuto l'esame di stato.
Il "Movimento Nazionale DPR328" è apartitico ed autofinanziato.

Home MANIFESTO IL PROBLEMA DPR 328 COMITATI GIORNALISTI F.A.Q.

CONTATTACI

 

Leggi & Decreti             

 

Su

1. D: Leggo bene? Ci sono stati dei provvedimenti successivi al D.P.R. 328/01?
R: Si, ce ne sono stati cinque importantissimi:

il primo provvedimento che ha affrontato il problema è stato il Decreto-Legge 10 giugno 2002, n.107 (D.L. 107/02 - pubblicato sulla G.U. n.135 dell' 11 giugno 2002), che, nella formulazione originaria, consentiva ai laureati del vecchio ordinamento di sostenere l'esame di Stato alla vecchia maniera solo fino alla fine del 2002, ma non diceva niente a proposito dell'iscrizione nei settori dell'albo; poi, durante la discussione in Parlamento per la conversione in legge, sono state introdotte delle modifiche che consentono di sostenere il vecchio esame fino alla fine del 2003 e di iscriversi a tutti i settori dell'albo (il D.L. 107/02 è stato convertito in legge dalla Legge di conversione 1 agosto 2002, n.173 - pubblicata sulla G.U. n.184 del 7 agosto 2002).

Il secondo provvedimento che affronta il problema è il Decreto-Legge 9 maggio 2003, n.105 (D.L. 105/03 - pubblicato sulla G.U. n.110 del 14 maggio 2003); nella sua formulazione originaria questo Decreto non riguardava minimamente il problema degli esami di Stato, ma successivamente, con l'inizio della discussione perlamentare per la sua conversione in legge, sono state introdotte modifiche al testo originale che adesso consentono di sostenere l'esame alla vecchia maniera fino alla fine del 2006 (il D.L. 105/03 è stato convertito in legge dalla Legge di conversione 11 luglio 2003, n.170 - pubblicata sulla G.U. n.160 del 12 luglio 2003).

Il terzo provvedimento che affronta il problema è il Decreto-Legge 28 dicembre 2006, n.300 (D.L. 300/06 - pubblicato sulla G.U. n.300 del 28 dicembre 2006); si tratta in realtà di un Decreto "Milleproroghe" che nella sua formulazione originaria prevedeva un'estensione del transitorio solo fino alla fine del 2007, mediante una modifica al D.L. 105/03. Successivamente, con l'inizio della discussione parlamentare per la sua conversione in legge, sono state introdotte modifiche al testo originale, che adesso consentono di sostenere l'esame alla vecchia maniera fino alla fine del 2009 (il D.L. 300/06 è stato convertito in legge dalla Legge di conversione 26 febbraio 2007, n.17 - pubblicata sulla G.U. n.47 del 26 febbraio 2007).

Il quarto provvedimento che affronta il problema è il Decreto-Legge 1 luglio 2009, n.78 (D.L. 78/09 - pubblicato sulla G.U. n.150 del 1 luglio 2009); si tratta in realtà di un decreto che novella, mediante una modifica il D.L. 105/03. Successivamente, con l'inizio della discussione parlamentare per la sua conversione in legge, sono state introdotte modifiche al testo originale, che adesso consentono di sostenere l'esame alla vecchia maniera fino alla fine del 2010 (il D.L. 78/09è stato convertito in legge dalla Legge di conversione 3 agosto 2009, n.102- pubblicata sulla G.U. n.179 del 4 agosto 2009).

Il quinto provvedimento che affronta il problema è il Decreto-Legge 29 dicembre 2010, n. 225 (D.L. 225/10 - pubblicato sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2010); Il D.L. 225/2010, utilizza il sistema della delega di Governo:
si tratta di uno strumento fortemente innovativo che prevede un transitorio al 31 marzo 2011 e che conferisce al Governo l'incarico di emananare un ulteriore provvedimento, nella fattispecie un D.P.C.M (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), che estenda fino alla fine del 2011 il periodo transitorio.
(il D.L. 225/10 è stato convertito in legge dalla Legge di conversione 26 febbraio 2011, n.10 - pubblicata sulla G.U. n.47 del 26 febbraio 2011).

In seguito è stato emanato il D.P.C.M. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 MARZO 2011,
Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della Gioventù (11A04298) (G.U. n.74 del 31-3-2011), con cui è stato esteso il transitorio fino alla fine del 2011.
Indietro - Inizio

2. D: Quali sono i riferimenti precisi (articolo, comma) che ci interessano?

R: Iniziando dall'ultimo in ordine di tempo:

Decreto-Legge 29 dicembre 2010, n. 225 (pubblicato sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2010); Articolo 1, comma 1: "E' fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.
comma 2.
Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giurudici indicati nella tabella1 allegata
.
"Tabella 1 (previsto dall'art.1)
TERMINE: 31 dicembre 2010
FONTE NORMATIVA: articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170".

Il D.L. 225/2010, utilizza il sistema della delega di Governo:
si tratta di uno strumento fortemente innovativo che prevede un transitorio al 31 marzo 2011 e che conferisce al Governo l'incarico di emanare un ulteriore provvedimento, nella fattispecie un D.P.C.M (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), che estenda fino alla fine del 2011 il periodo transitorio.
(il D.L. 225/10 è stato convertito in legge dalla Legge di conversione 26 febbraio 2011, n.10 - pubblicata sulla G.U. n.47 del 26 febbraio 2011).

In seguito è stato emanato il D.P.C.M. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 MARZO 2011,
Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della Gioventù (11A04298) (G.U. n.74 del 31-3-2011), con cui è stato esteso il transitorio fino alla fine del 2011.

"Art. 1 comma 1. I termini di cui alla Tabella 1, allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante sono prorogati, per le motivazioni in esso riportate al 31 dicembre 2011."

Decreto-Legge 1 luglio 2009, n.78 (pubblicata sulla G.U. n.150 del 1 luglio 2009), Articolo 23, comma 21-decies: "All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2010".

questo significa che a seguito della conversione in legge, avvenuta il 3 agosto 2009, sarà possibile effettuare l'esame di Stato e iscriversi a TUTTO l'Albo professionale fino alla fine del 2010, secondo le modalità pre-vigenti il D.P.R. 328/01.

Decreto-Legge 28 dicembre 2006, n.300 (pubblicata sulla G.U. n.300 del 28 dicembre 2006), Articolo 1, comma 6: "All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2007". Successivamente il decreto è stato modificato: in un primo momento, durante l'esame nella I Commissione Affari Costituzionali, mediante l'estensione del transitorio fino al 2008, in seguito, giunto in Assemblea alla Camera, prolungando il termine fino alla fine del 2009.

questo significa che a seguito della conversione in legge, avvenuta il 26 febbraio 2007, sarà possibile effettuare l'esame di Stato e iscriversi a TUTTO l'Albo professionale fino alla fine del 2009, secondo le modalità pre-vigenti il D.P.R. 328/01.
  • Decreto-Legge 9 maggio 2003, n.105 (così come modificato dalla Legge di conversione 11 luglio 2003, n.170 - pubblicata sulla G.U. n.160 del 12 luglio 2003), Articolo 3, comma 1-bis: "I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2006, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo a dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328".

dice che i laureati del vecchio ordinamento svolgono l'esame di Stato alla vecchia maniera (un solo scritto e un orale) fino alla fine del 2006, poi c'è il

  • Decreto-Legge 10 giugno 2002, n.107 (così come modificato dalla Legge di conversione 11 luglio 2003, n.170 - pubblicata sulla G.U. n.160 del 12 luglio 2003), Articolo 1, comma 2-bis: "Coloro  i  quali  conseguono  l'abilitazione professionale all'esito  di  esami di Stato svolti secondo l' ordinamento previgente al  citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, possono  iscriversi  nel  settore,  o  nei  settori,  della sezione A dell'albo, per il quale dichiarano di optare".
che dice che chiunque svolga l'esame di Stato alla vecchia maniera ha diritto di iscriversi contemporaneamente anche a tutti i settori dell'albo professionale.

Per un esame più particolareggiato di queste norme vi rimandiamo ad alla nostra sezione LEGGI pubblicata su questo sito.

Indietro - Inizio

3. D: Cosa sono le "Leggi di conversione"? Sono quelle che garantiscono i nostri diritti?
R: La Legge di conversione è la norma che fornisce ad un Decreto-Legge la stessa forza di una Legge (non tutte le norme infatti hanno la stessa forza: una Legge ha una forza superiore ad esempio rispetto ad un Decreto Ministeriale) e che lo conferma nel tempo: il Decreto-Legge è infatti una norma emanata dal Presidente della Repubblica su semplice proposta del Governo per far fronte a necessità impellenti che non possono attendere lo svolgimento di una normale discussione in Parlamento; il Decreto-Legge assume validità immediata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma deve comunque essere esaminato in Parlamento, se il Parlamento non lo approva entro 60 giorni esso perde ogni effetto legale; l'approvazione da parte del Parlamento si materializza con la pubblicazione di una nuova Legge - la Legge di conversione - che dice, quasi testualmente, solo che il Decreto in questione diventa come una Legge ed eventualmente gli apporta delle modifiche; da quel momento il Decreto-Legge (con le modifiche introdotte) ha la stessa forza di una Legge e validità illimitata nel tempo (salvo successive modifiche o abrogazioni).
Dunque non sono le Leggi di conversione a garantire i nostri diritti, ma i Decreti-Legge così come modificati dalle rispettive Leggi di conversione.
Indietro - Inizio

4. D: Ho sentito spesso parlare di "emendamenti"; sono anch'essi delle norme? Dove li trovo?
R: No, gli emendamenti non sono affatto atti normativi, sono soltanto proposte di modifiche da inserire all'interno delle norme all'esame del Parlamento e possono essere presentati solo in quella sede da uno o più parlamentari o dal Governo; per diventare efficaci devono essere approvati dal ramo del Parlamento dove sono stati presentati prima dell'approvazione definitiva della norma in esame. Una volta che una norma sia stata approvata con lo stesso testo sia dalla Camera che dal Senato, l'esame della norma si conclude e non possono più essere presentati emendamenti: essa viene pubblicata così com'è e può essere modificata solo mediante un'altra legge.
Se sei interessato a vedere gli emendamenti presentati durante la discussione di una norma, chi li ha presentati e con quali motivazioni e se sono stati approvati o meno, puoi seguire i lavori dei due rami del Parlamento su www.camera.it e su www.senato.it , siti ufficiali di Camera e Senato.
Indietro - Inizio


Ultimo aggiornamento: 30-05-11