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Leggi e Decreti successivi al D.P.R.
328/01

1. D: Leggo bene? Ci sono stati dei provvedimenti
successivi al D.P.R. 328/01?
R: Si, ce ne sono stati cinque
importantissimi:
il primo provvedimento che ha affrontato il problema è stato
il Decreto-Legge 10 giugno 2002, n.107 (D.L. 107/02 - pubblicato
sulla G.U. n.135 dell' 11 giugno 2002), che, nella formulazione originaria,
consentiva ai laureati del vecchio ordinamento di sostenere l'esame
di Stato alla vecchia maniera solo fino alla fine del 2002, ma non diceva
niente a proposito dell'iscrizione nei settori dell'albo; poi, durante
la discussione in Parlamento per la conversione in legge, sono state
introdotte delle modifiche che consentono di sostenere il vecchio
esame fino alla fine del 2003 e di iscriversi a tutti i settori dell'albo
(il D.L. 107/02 è stato convertito in legge dalla Legge di
conversione 1 agosto 2002, n.173 - pubblicata sulla G.U. n.184 del
7 agosto 2002).
Il secondo provvedimento che affronta il problema è il Decreto-Legge
9 maggio 2003, n.105 (D.L. 105/03 - pubblicato sulla G.U. n.110
del 14 maggio 2003); nella sua formulazione originaria questo Decreto
non riguardava minimamente il problema degli esami di Stato, ma successivamente,
con l'inizio della discussione perlamentare per la sua conversione in
legge, sono state introdotte modifiche al testo originale che adesso
consentono di sostenere l'esame alla vecchia maniera fino alla fine
del 2006 (il D.L. 105/03 è stato convertito in legge dalla
Legge di conversione 11 luglio 2003, n.170 - pubblicata sulla
G.U. n.160 del 12 luglio 2003).
Il terzo provvedimento che affronta il problema è
il Decreto-Legge 28 dicembre 2006, n.300 (D.L. 300/06 - pubblicato
sulla G.U. n.300 del 28 dicembre 2006); si tratta in realtà di
un Decreto "Milleproroghe" che nella sua formulazione originaria
prevedeva un'estensione del transitorio solo fino alla fine del 2007,
mediante una modifica al D.L. 105/03. Successivamente, con l'inizio
della discussione parlamentare per la sua conversione in legge, sono
state introdotte modifiche al testo originale, che adesso consentono
di sostenere l'esame alla vecchia maniera fino alla fine del 2009
(il D.L. 300/06 è stato convertito in legge dalla
Legge di conversione 26 febbraio 2007, n.17 - pubblicata sulla
G.U. n.47 del 26 febbraio 2007).
Il quarto
provvedimento che affronta il problema è il Decreto-Legge
1 luglio 2009, n.78 (D.L. 78/09 - pubblicato sulla G.U. n.150 del
1 luglio 2009); si tratta in realtà di un decreto che novella,
mediante una modifica il D.L. 105/03. Successivamente, con l'inizio
della discussione parlamentare per la sua conversione in legge, sono
state introdotte modifiche al testo originale, che adesso consentono
di sostenere l'esame alla vecchia maniera fino alla fine del 2010
(il D.L. 78/09è stato convertito in legge dalla
Legge di conversione 3 agosto 2009, n.102- pubblicata sulla G.U.
n.179 del 4 agosto 2009).
Il
quinto provvedimento che affronta il problema è il Decreto-Legge
29 dicembre 2010, n. 225 (D.L. 225/10 - pubblicato sulla G.U. n.
303 del 29 dicembre 2010); Il
D.L. 225/2010, utilizza il sistema della delega di Governo:
si tratta di uno strumento fortemente innovativo che prevede un transitorio
al 31 marzo 2011 e che conferisce al Governo l'incarico di emananare
un ulteriore provvedimento, nella fattispecie un D.P.C.M (Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri), che estenda fino alla fine del
2011 il periodo transitorio.
(il D.L. 225/10 è
stato convertito in legge dalla Legge di conversione 26 febbraio
2011, n.10 - pubblicata sulla G.U. n.47 del 26 febbraio 2011).
In seguito è stato emanato il D.P.C.M. DECRETO DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 MARZO 2011,
Ulteriore
proroga di termini relativa al Ministero della Gioventù (11A04298)
(G.U. n.74 del 31-3-2011),
con cui è stato esteso il transitorio fino alla fine del 2011.
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2. D: Quali sono i riferimenti precisi (articolo,
comma) che ci interessano?
R: Iniziando dall'ultimo
in ordine di tempo:
Decreto-Legge
29 dicembre 2010, n. 225 (pubblicato sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre
2010); Articolo
1, comma 1:
"E'
fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi
giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore
al 15 marzo 2011.
comma 2. Con
uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può
essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine
del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre
2011 degli ulteriori termini e regimi giurudici indicati nella tabella1
allegata”.
"Tabella
1 (previsto dall'art.1)
TERMINE: 31 dicembre 2010
FONTE NORMATIVA: articolo
3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170".
Il
D.L. 225/2010, utilizza il sistema della delega di Governo:
si tratta di uno strumento fortemente innovativo che prevede un transitorio
al 31 marzo 2011 e che conferisce al Governo l'incarico di emanare un
ulteriore provvedimento, nella fattispecie un D.P.C.M (Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri), che estenda fino alla fine del 2011 il
periodo transitorio.
(il D.L. 225/10 è
stato convertito in legge dalla Legge di conversione 26 febbraio
2011, n.10 - pubblicata sulla G.U. n.47 del 26 febbraio 2011).
In seguito è stato emanato il D.P.C.M. DECRETO DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 MARZO 2011,
Ulteriore
proroga di termini relativa al Ministero della Gioventù (11A04298)
(G.U. n.74 del 31-3-2011),
con cui è stato esteso il transitorio fino alla fine del 2011.
"Art.
1 comma 1. I termini di cui alla Tabella 1, allegata al presente decreto,
di cui forma parte integrante sono prorogati, per le motivazioni in
esso riportate al 31 dicembre 2011."
Decreto-Legge 1 luglio 2009, n.78 (pubblicata sulla G.U.
n.150 del 1 luglio 2009), Articolo 23, comma 21-decies:
"All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170,
le parole: «anno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «anno 2010".
questo significa che a seguito della conversione in legge, avvenuta
il 3 agosto 2009, sarà possibile effettuare l'esame di Stato
e iscriversi a TUTTO l'Albo professionale fino alla fine del
2010, secondo le modalità pre-vigenti il D.P.R. 328/01.
Decreto-Legge
28 dicembre 2006, n.300 (pubblicata sulla G.U. n.300 del 28
dicembre 2006), Articolo 1, comma 6: "All'articolo
3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «anno
2006» sono sostituite dalle seguenti: «anno
2007". Successivamente
il decreto è stato modificato: in un primo momento,
durante l'esame nella I Commissione Affari Costituzionali,
mediante l'estensione del transitorio fino al 2008,
in seguito, giunto in Assemblea alla Camera, prolungando
il termine fino alla fine del 2009.
questo significa che a seguito della conversione in legge, avvenuta
il 26 febbraio 2007, sarà possibile effettuare l'esame di Stato
e iscriversi a TUTTO l'Albo professionale fino alla fine del
2009, secondo le modalità pre-vigenti il D.P.R. 328/01.
-
Decreto-Legge
9 maggio 2003, n.105 (così come modificato dalla Legge
di conversione 11 luglio 2003, n.170 - pubblicata sulla G.U. n.160
del 12 luglio 2003), Articolo 3, comma 1-bis: "I
possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente
alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi
decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione
professionale dell'anno 2006, svolgono le prove degli esami
di Stato per le professioni di dottore agronomo a dottore forestale,
architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo,
ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328".
dice che i laureati del vecchio ordinamento
svolgono l'esame di Stato alla vecchia maniera (un solo scritto e un
orale) fino alla fine del 2006, poi c'è il
-
Decreto-Legge
10 giugno 2002, n.107 (così come modificato dalla Legge
di conversione 11 luglio 2003, n.170 - pubblicata sulla G.U. n.160
del 12 luglio 2003), Articolo 1, comma 2-bis: "Coloro
i quali conseguono l'abilitazione professionale
all'esito di esami di Stato svolti secondo l' ordinamento
previgente al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 328 del 2001, possono iscriversi
nel settore, o nei settori, della
sezione A dell'albo, per il quale dichiarano di optare".
che
dice che chiunque svolga l'esame di Stato alla vecchia maniera ha diritto
di iscriversi contemporaneamente anche a tutti i settori dell'albo professionale.
Per un esame più particolareggiato di queste norme vi rimandiamo
ad alla nostra sezione LEGGI
pubblicata su questo sito.
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3. D: Cosa sono le "Leggi di conversione"? Sono
quelle che garantiscono i nostri diritti?
R: La Legge di conversione è la norma che
fornisce ad un Decreto-Legge la stessa forza di una Legge (non tutte
le norme infatti hanno la stessa forza: una Legge ha una forza superiore
ad esempio rispetto ad un Decreto Ministeriale) e che lo conferma nel
tempo: il Decreto-Legge è infatti una norma emanata dal Presidente
della Repubblica su semplice proposta del Governo per far fronte a necessità
impellenti che non possono attendere lo svolgimento di una normale discussione
in Parlamento; il Decreto-Legge assume validità immediata con
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma deve comunque essere esaminato
in Parlamento, se il Parlamento non lo approva entro 60 giorni esso
perde ogni effetto legale; l'approvazione da parte del Parlamento si
materializza con la pubblicazione di una nuova Legge - la Legge di conversione
- che dice, quasi testualmente, solo che il Decreto in questione diventa
come una Legge ed eventualmente gli apporta delle modifiche;
da quel momento il Decreto-Legge (con le modifiche introdotte) ha la
stessa forza di una Legge e validità illimitata nel tempo (salvo
successive modifiche o abrogazioni).
Dunque non sono le Leggi di conversione a garantire i nostri diritti,
ma i Decreti-Legge così come modificati dalle rispettive
Leggi di conversione.
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4. D: Ho sentito spesso parlare di "emendamenti";
sono anch'essi delle norme? Dove li trovo?
R: No, gli emendamenti non sono affatto atti normativi,
sono soltanto proposte di modifiche da inserire all'interno delle norme
all'esame del Parlamento e possono essere presentati solo in quella
sede da uno o più parlamentari o dal Governo; per diventare
efficaci devono essere approvati dal ramo del Parlamento dove sono stati
presentati prima dell'approvazione definitiva della norma in esame.
Una volta che una norma sia stata approvata con lo stesso testo sia
dalla Camera che dal Senato, l'esame della norma si conclude e non possono
più essere presentati emendamenti: essa viene pubblicata così
com'è e può essere modificata solo mediante un'altra legge.
Se sei interessato a vedere gli emendamenti presentati durante la discussione
di una norma, chi li ha presentati e con quali motivazioni e se sono
stati approvati o meno, puoi seguire i lavori dei due rami del Parlamento
su www.camera.it e su www.senato.it , siti ufficiali
di Camera e Senato.
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