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Movimento
degli studenti della laurea tradizionale (V.O.) delle facoltā di ingegneria
italiane
LEGGE 170/2003
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Legge 11 Luglio 2003, n. 170 " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le universita' e gli enti di ricerca nonchč in materia di abilitazione all'esercizio di attivitā professionali "pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2003
Legge di conversione Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti
per le universita' e gli enti di ricerca, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2003 (*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi Art. 1.
1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di incentivare
l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, di assicurare un
adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilita'
internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di
studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il
numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo
previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca per le finalita' di cui agli articoli 4 e 5
della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di "Fondo per il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti" e, a
decorrere dall'anno 2003 e' ripartito tra gli atenei in base a criteri e
modalita' determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane ed
il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei
seguenti obiettivi, ferme restando le finalita' di cui all'articolo 4, comma
4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilita' a) sostegno alla mobilita' internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di mobilita' dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio integrative; b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attivita' di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonche' per le attivita' didattico-integrative, propedeutiche e di recupero; c) promozione di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario. 2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 riserva altresi' una quota delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, per i fini di cui al comma 1, lettera c). 3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le disposizioni dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. 4. Le risorse acquisite dalle universita' per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto e iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti. 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-bis.
1. Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' istituita, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti e
dei laureati delle universita', avente, in particolare, i seguenti
obiettivi:Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle universita' a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio; b) promuovere la mobilita' nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti; c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi; d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonche' le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi; e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale delle istituzioni universitarie; f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi. 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi delle universita' e da trasmettere periodicamente, con modalita' telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.
Art. 2.
1. Il quarto periodo del comma 13 dell'articolo 34 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' soppresso.
2. Dopo il comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e' inserito il seguente:Disposizioni per il funzionamento delle universita' e degli enti di ricerca "13-bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonche' per le universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatti comunque salvi le assunzioni di personale a tempo determinato ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono comunque consentite assunzioni di personale a tempo determinato nonche' la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle universita".
Art. 3.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del
regolamento sugli esami di Stato, di cui al decreto del Ministro per la
pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 271 del 2 novembre 1957 con ordinanza del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca sono indette, per l'anno 2003,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una sessione
straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di farmacista, riservata ai laureati in farmacia con percorso
formativo quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione
anteriormente al 1° novembre 1993, nonche' una sessione straordinaria di
esami di Stato per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli
psicologi.
1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento
previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti
attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale
dell'anno 2006, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario,
biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento
previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per
l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo professionale degli
psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono
individuati i seguenti settori:Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale degli psicologi e altre norme in materia di abilitazione professionale a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro; b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunita'. 1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 1-ter spettano, rispettivamente, i titoli professionali di "dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro" e di "dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunita", in luogo del titolo di "psicologo iunior" previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. 1-quinquies. Le attivita' professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater sono individuate nel modo seguente: a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro: 1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialita' di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualita' della vita; 2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane; 3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attivita'; 4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza; 5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneita' psicologica a specifici compiti e condizioni; 6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo; 7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica; 8) attivita' didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore; b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunita': 1) partecipazione all'equipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilita', delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonche' delle richieste e delle risorse dell'ambiente; 2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilita' pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze; 3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilita'; 4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attivita' di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale; 5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneita' psicologica a specifici compiti e condizioni; 6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo; 7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica; 8) attivita' didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore. 1-sexies. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e' abrogato.
Art. 3-bis.
1. Al fine di soddisfare esigenze di continuita' operativa,
soprattutto in considerazione degli adempimenti in materia di attuazione della
nuova disciplina concernente l'autonomia didattica universitaria, il Consiglio
nazionale degli studenti universitari (CNSU) e' prorogato nella sua attuale
composizione fino all'insediamento del nuovo Consiglio e, comunque, non oltre il
31 dicembre 2003. Le elezioni per il rinnovo del CNSU sono indette entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e sono effettuate entro il mese di novembre 2003. L'elettorato attivo e
passivo e' attribuito a tutti gli studenti iscritti ai corsi di diploma
universitario, di laurea, di laurea specialistica per l'elezione dei ventotto
componenti previsti dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491, nonche' a tutti gli
studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca per
l'elezione dei rispettivi componenti. Le candidature relative alla elezione dei
componenti del CNSU sono presentate per ciascun collegio mediante liste tra loro
concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al
numero degli eligendi nel distretto, piu' due. Il mandato dei componenti del
CNSU rinnovato ha la durata di due anni ed entro tale termine coloro che
conseguono la laurea triennale non decadono dalla carica qualora si iscrivano ad
un corso di laurea specialistica entro l'anno accademico successivo al
conseguimento della laurea stessa. Lo stesso mandato e' rinnovabile una sola
volta.
2. Il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella
composizione esistente alla data del 30 aprile 2003, fino al 30 aprile 2004, per
assicurare continuita' al processo di riforma degli ordinamenti didattici
universitari avviato con i decreti adottati in attuazione dell'articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.".
Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale degli studenti universitari e il Consiglio universitario nazionale Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Entrata in vigore
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Ultimo aggiornamento: 04-10-07
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