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Movimento
degli studenti della laurea tradizionale (V.O.) delle facoltà di ingegneria
italiane
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D.P.R. 328/01, tre lauree per un solo Albo?
Con la sentenza del 4 dicembre 2007 n.4154 emanata dal Tar Puglia, sezione di Lecce, a seguito del ricorso presentato da una laureata in Ingegneria dei Materiali (specialistica del N.O. classe 61/S – settore industriale) per sostenere l’esame di Stato anche per il settore civile – ambientale dell’Albo degli Ingegneri, viene chiarito l’art.3 comma 3 del D.P.R. 328/01. Le lauree definite appunto "specialistiche" si orientano su un settore definito, al contrario di quanto avveniva prima, quando, fin dalla loro immatricolazione, i laureati in Ingegneria del V.O. erano consapevoli del fatto che non sarebbero stati iscritti in nessun settore dell'Albo, ma semplicemente all'Albo unico degli Ingegneri e, per quella stessa ragione, completavano il loro corso di studi coerentemente con la formazione impartita. La sentenza giunge a conclusione del ricorso presentato da un Ingegnere in possesso di:
che aveva presentato domanda per potere sostenere un ulteriore esame di Stato per conseguire l'abilitazione nel settore civile e ambientale settore che non è di competenza della classe 61/S come stabilito dall’Art. 47, comma 2, lett. b2: Art. 47. - Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
(…) 10. classe 28/S – Ingegneria civile; bensì della classe seguente:
Art. 47. - Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
(…) 10. classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali; Il Rettore dell'Università di Lecce con decreto n.° 1100 del 15 Maggio 2007, l'aveva esclusa sostenendo che la stessa non è possesso del necessario titolo di studio accademico occorrente per l’accesso all’esame di Stato per la professione di ingegnere Sezione A – Settore Civile Ambientale. Ella, ritenendo illegittimo tale provvedimento amministrativo, lo ha impugnato (unitamente agli atti connessi) dinanzi al Tribunale di Lecce formulando il seguente articolato motivo di gravame:
In breve si voleva sostenere che il regolamento nato per le stesse lauree del N.O. ordinamento fosse stato applicato in modo non corretto. Per accedere all'esame di Stato è necessario essere in possesso del relativo titolo di studio, ma come può la laurea specialistica in Ingegneria dei Materiali - Orientamento Materiali per l'ingegneria civile (classe 61/S) consentire l’accesso al settore Civile Ambientale dell'Albo degli Ingegneri per cui occorre la classe 28/S? Questa possibilità non è - del resto - nemmeno mai stata contemplata dal D.P.R. 328/01, tanto meno in NESSUN altro istituto normativo inerente le lauree del nuovo ordinamento. La mancata inclusione da parte del legislatore del 2001 degli altri corsi di studio universitari di Ingegneria nel novero delle lauree specialistiche che danno accesso al settore a della Sezione A, non può che significare che tali lauree non consentono l'esercizio delle specifiche competenze correlate alla particolare professione di Ingegnere Civile e Ambientale così come istituita nel 2001. Non era così precedentemente, ed è stato poi dimostrato a seguito dell’emanazione di ben tre leggi dello stato la 173/02, 170/03, 17/07, ottenute dal Movimento Nazionale DPR 328, che consentono ai laureati dell'ordinamento previgente il D.P.R. 328/01, di sostenere l'esame di Stato con le modalità loro spettanti (1 scritto e 1 orale) e di iscriversi a tutti i 3 settori dell'Albo degli Ingegneri. Il CNI da sempre oppostosi al D.P.R. 328/01 fin dal ricorso intentato per la sua abrogazione, rimarca, nella circolare n.147/XVII del 27/02/2008, la giustezza della sentenza nei riguardi dei laureati specialistici a cui è inibito l'accesso al settore non di competenza riportando proprio lo stralcio significativo della sentenza stessa: "..è evidente - prosegue il giudice - che se il legislatore del 2001 avesse ritenuto la laurea specialistica in Ingegneria dei materiali titolo idoneo per l'iscrizione nel settore a) della Sezione A dell'albo degli Ingegneri, avrebbe incluso espressamente tale titolo accademico tra quelli che - in base all'art. 47, comma 2 lett.a) – abilitano all'esame di Stato e all'iscrizione nel settore a) civile e ambientale." E come potrebbe essere altrimenti? Del resto i legislatori del 2002, 2003, 2007 hanno ritenuto la laurea ante D.M. 509/99 e D.P.R. 328/01, meglio nota del V.O. titolo idoneo per l'iscrizione ai tre settori dell'albo, ben dopo l'emanazione del D.P.R. 328/01!! E il Ministero della Giustizia ha ritenuto superfluo specificare nuovamente, quanto già detto nella circolare CNI Nr. 369/04, rispetto al D.L. 300/06 convertito con modifiche nella legge 17/07 (novellando il D.L. 105/03) che ha esteso il diritto previgente fino alla fine del 2009: "il Ministero Vigilante ha infine chiarito che, pur in mancanza di una previsione espressa analoga a quella di cui al decreto-legge n. 107/2002 (convertito con modifiche nella legge173/02 n.d.r.), "la ratio del D.L. n. 105/2003 (convertito con modifiche nella legge 170/03 n.d.r.)sia quella di ritenere implicitamente che l’abilitato abbia la facoltà di scelta dei settori della sezione A dell’Albo" Segno che il titolo di studio conseguito con il V.O. è valido per presentarsi all’esame di abilitazione per tutti i tre settori e per l’iscrizione agli stessi. Il CNI ha inoltre interpellato ulteriormente il Ministero della Giustizia alla luce della nuova sentenza n.4154/2007, e in riscontro alla richiesta di parere (prot. n. 80152) dell’11.06.2008, la Direzione Generale della Giustizia (con nota del 13.10.2008) ha fatto sapere che “adeguandosi alla decisione del giudice amministrativo, ritiene, pertanto che gli ingegneri già iscritti in un settore che richiedono l’iscrizione ad un altro settore – della medesima sezione – non possono essere ivi iscritti se non possiedono il titolo accademico previsto dall’art. 47 del D.P.R. 328/01 anche se hanno superato l’esame di Stato. Per informazioni:
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Ultimo aggiornamento: 14-07-07
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