Decreto Legge 28 dicembre 2006, n.300 Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative. (GU n. 300 del 28-12-2006)
Consiglio dei Ministri:
22/12/2006
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 300 del 28 dicembre 2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere
alla proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al
fine di consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei correlati
adempimenti, nonche' di conseguire riduzioni di spesa per le pubbliche
amministrazioni;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E
m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Proroga di termini in materia di personale, professioni e
lavoro
1. Per l'anno 2007 le spese per il personale universitario,
docente e non docente che presta attivita' in regime convenzionale con
il Servizio sanitario nazionale, sono ricomprese per i due terzi tra le
spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
2. Per garantire la continuita' assistenziale e fronteggiare
l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto
dall'articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, e'
prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di tali prestazioni
e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle
spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti
di finanza pubblica.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge
30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
febbraio 2006, n. 51, sono prorogate al 30 aprile 2007.
4. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro
posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6
marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
- n. 24 del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titolo a
centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale
in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001, sono prorogate fino al 31
dicembre 2007.
5. In attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR), i direttori degli istituti del predetto Ente, di cui all'articolo
14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, restano in carica fino
al 30 giugno 2007; sono sospese, fino a tale data, le procedure concorsuali
destinate al rinnovo dei predetti incarichi.
6. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge
9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 luglio 2003, n. 170, le parole: «anno 2006» sono
sostituite dalle seguenti: «anno 2007».
[omissis]
Art. 7.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addi' 28 dicembre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Chiti, Ministro per i rapporti con
il
Parlamento e le riforme istituzionali
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto,
il Guardasigilli: Mastella
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