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Movimento
degli studenti della laurea tradizionale (V.O.) delle facoltà di ingegneria
italiane
2006
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Transitorio fino al 2006
MOVIMENTO DPR328
- Coordinamento Nazionale
La legge di conversione del D.L. 105/03 è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°160 del 12 luglio scorso (Legge
11 luglio 2003, n° 170). Con questo atto il D.L. 105/03 assume piena forza di legge con le modifiche introdotte nella recente discussione parlamentare che comprendono l'estensione del transitorio fino a tutte le sessioni d'esame del 2006.
In questi giorni stanno
pervenendo all'indirizzo e-mail ufficiale del Movimento,
movimentodpr328@yahoo.it , numerose
richieste su come interpretare le leggi che ci riguardano; cercheremo di dare
dei chiarimenti i più esaurienti possibile.
Innanzitutto teniamo presenti quali siano
queste leggi che ci riguardano:
-
Decreto Legge 105/03 - questo è l'ultimo decreto che è diventato legge e
che, grazie alle modifiche introdotte in fase di conversione, all' Art. 3
comma 1-bis riporta la parte che ci riguarda.
-
Legge 170/03 (G.U. n°160 del 12/07/2003) - questa è la legge che ha solo
modificato e convertito in legge il D.L. 105/03.
Questi due istituti normativi, o per
essere più precisi "Il Decreto Legge 105/03, così come modificato dalla Legge
di conversione 170/03", dicono che il transitorio si estende fino alla fine
del 2006.
- Decreto Legge 107/02 - questo è il
primo decreto ottenuto dal Movimento che, grazie alle modifiche introdotte in
fase di conversione, all'Art. 1 commi 1 e 2-bis riporta la parte che ci
riguarda.
- Legge 173/02 - questa
è la legge che ha solo modificato e convertito in legge il D.L.
107/02.
Questi, invece, o per essere più precisi
"Il Decreto Legge 107/02, così come modificato dalla Legge di conversione
173/02", dicevano che il transitorio si estendeva fino al 2003 e dicono
ancora che chi sostiene il vecchio esame può iscriversi in tutti i
settori dell'Albo.
Adesso andiamo nei dettagli e fissiamo la nostra attenzione sul primo. Riportiamo di seguito la parte del D.L. 105/03, così come modificato dalla Legge di conversione 170/03, che dobbiamo imparare a capire e a interpretare per sapere con certezza quali sono i nostri diritti:
All'articolo 3:
1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2006, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo a dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
Di seguito cercheremo di spiegare a fondo
quello che significa, riprendendo alcune frasi del decreto (per chi legge la
posta in html saranno di colore rosso, per chi legge la posta in formato testo
saranno riconoscibili in quanto scritte con la lettera maiuscola, mi perdonino
i sostenitori della netiquette ...).
"I POSSESSORI DEI TITOLI
CONSEGUITI SECONDO L'ORDINAMENTO PREVIGENTE ALLA RIFORMA DI CUI AL DECRETO DEL
MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 3 NOVEMBRE
1999, N.509"
I possessori di questi titoli sono i
laureati in Ingegneria V.O. (e naturalmente tutte le altre categorie di
professionisti elencati nella legge), in quanto i corsi di laurea V.O.
sono antecedenti al D.M. 3 novembre 1999, n.509
"FINO ALLE SESSIONI DI
ESAME DI STATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE DELL'ANNO 2006"
Fino all'ultima sessione disponibile nel
2006. Quindi solitamente novembre o dicembre; il mese esatto è funzione delle
sessioni d'esame istituite ogni anno con ordinanza del Ministero
dell'Istruzione, Università e Ricerca; l'ordinanza, che di solito esce in
primavera, fissa le date di inizio delle sessioni per l'anno in corso.
SVOLGONO LE PROVE DEGLI
ESAMI DI STATO PER LE PROFESSIONI DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE,
ARCHITETTO, ASSISTENTE SOCIALE, ATTUARIO, BIOLOGO, CHIMICO, GEOLOGO, INGEGNERE
E PSICOLOGO SECONDO L'ODINAMENTO PREVIGENTE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 5 GIUGNO 2001, N.328.
Sostengono l'esame di Stato nella vecchia
maniera, ovvero quella che esisteva prima dell'approvazione del D.P.R.328/01.
Gli Ingegneri in particolare sostengono
solo uno scritto e un orale.
Ora questo decreto (il 105/03) non vi dice
che vi potete iscrivere a tutti i settori dell'Albo e quindi vi chiederete
come viene garantito questo diritto; ebbene a questo punto vi dovete ricordare
il D.L. 107/02 (così come modificato dalla Legge di conversione 173/02)
che all'Art. 1 comma 2-bis recita:
"Coloro i quali conseguono
l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato svolti secondo
l'ordinamento previgente al citato decreto del Presidente della Repubblica n.
328 del 2001, possono iscriversi nel settore, o nei settori, della sezione A
dell'albo, per il quale dichiarano di optare."
Ovvero: se fate l'esame alla vecchia
maniera avete il diritto ad iscrivervi contemporaneamente a tutti i
settori dell'Albo degli Ingegneri e nessuno ve lo può togliere perchè è legge.
Riscrivendo:
In virtù del D.L. 105/03 (così come
modificato dalla Legge di conversione 170/03) i laureati in Ingegneria V.O. ,
fino alla fine del 2006 (fino all'ultima sessione disponibile del 2006, non
importa in quale mese), sostengono l'esame di Stato facendo uno scritto e un
orale e, in virtù del D.L. 107/02 (così come modificato dalla Legge di
conversione 173/02), possono iscriversi a tutti i settori dell'Albo degli
Ingegneri.
Oltre alle rischieste di chiarimenti ci sono arrivate molte altre e-mail, clikka qui per leggere le più significative.
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Ultimo aggiornamento: 25-08-06
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