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D.P.R. 328/01, tre lauree per un solo Albo?

di Caterina Rinaldo

Data di pubblicazione: 27/02/2008

 

Con la sentenza del 4 dicembre 2007 n.4154 emanata dal Tar Puglia, sezione di Lecce, a seguito del ricorso presentato da una laureata in Ingegneria dei Materiali (specialistica del N.O. classe 61/S – settore industriale) per sostenere l’esame di Stato anche per il settore civile – ambientale dell’Albo degli Ingegneri, viene chiarito l’art.3 comma 3 del D.P.R. 328/01.
Questo stabilisce che Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, fermo restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato. Per l’ammissione all’esame di Stato, lo stesso regolamento stabilisce quale requisito essenziale il possesso del necessario titolo di studio che nel caso specifico è la laurea in Ingegneria Civile (specialistica del N.O. classe 28/S – settore civile – ambientale) e non quella in Ingegneria dei Materiali (specialistica del N.O. classe 61/S – settore industriale).

Le lauree definite appunto "specialistiche" si orientano su un settore definito, al contrario di quanto avveniva prima, quando, fin dalla loro immatricolazione, i laureati in Ingegneria del V.O. erano consapevoli del fatto che non sarebbero stati iscritti in nessun settore dell'Albo, ma semplicemente all'Albo unico degli Ingegneri e, per quella stessa ragione, completavano il loro corso di studi coerentemente con la formazione impartita.

Infatti è la sentenza a riconoscere che la previgente disciplina della professione di Ingegnere prevedeva che l’Albo degli Ingegneri e la professione di Ingegnere fossero unici e indifferenziati e nega che sia stato commessa alcuna violazione di legge nell’escludere la laureata in Ingegneria dei Materiali, già abilitata e iscritta al settore di competenza dell’Albo degli Ingegneri, dall’esame di abilitazione al settore Civile e ambientale. Infatti ella non è in possesso del necessario titolo di studio.

La sentenza giunge a conclusione del ricorso presentato da un Ingegnere in possesso di:

1. laurea specialistica in Ingegneria dei Materiali - Orientamento Materiali per l'ingegneria civile (si tratta di una laurea afferente al ceppo del D.M. 509/99 e pienamente disciplinata dal D.P.R. 328 che la classifica come 61/S. Diversamente sarebbe stata assoggettata alla legge 17/07 e non ci sarebbero stati problemi);
2. abilitazione e iscrizione alla Sezione A, settore industriale, dell’Albo degli Ingegneri;

che aveva presentato domanda per potere sostenere un ulteriore esame di Stato per conseguire l'abilitazione nel settore civile e ambientale settore che non è di competenza della classe 61/S come stabilito dall’Art. 47, comma 2, lett. b2:

Art. 47. - Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

(…)
b per il settore civile e ambientale:

10. classe 28/S – Ingegneria civile;

bensì della classe seguente:

Art. 47. - Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

3. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
4. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

(…)
b per il settore industriale:

10. classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;

Il Rettore dell'Università di Lecce con decreto n.° 1100 del 15 Maggio 2007, l'aveva esclusa sostenendo che la stessa non è possesso del necessario titolo di studio accademico occorrente per l’accesso all’esame di Stato per la professione di ingegnere Sezione A – Settore Civile Ambientale.

Ella, ritenendo illegittimo tale provvedimento amministrativo, lo ha impugnato (unitamente agli atti connessi) dinanzi al Tribunale di Lecce formulando il seguente articolato motivo di gravame:

1. Violazione di legge ed eccesso di potere nella figura sintomatica dell’erronea presupposizione in fatto di diritto e conseguente sviamento dell’azione amministrativa – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 47 comma 5° D.P.R. n.° 328/2001 (innanzi citato).

In breve si voleva sostenere che il regolamento nato per le stesse lauree del N.O. ordinamento fosse stato applicato in modo non corretto.

Per accedere all'esame di Stato è necessario essere in possesso del relativo titolo di studio, ma come può la laurea specialistica in Ingegneria dei Materiali - Orientamento Materiali per l'ingegneria civile (classe 61/S) consentire l’accesso al settore Civile Ambientale dell'Albo degli Ingegneri per cui occorre la classe 28/S? Questa possibilità non è - del resto - nemmeno mai stata contemplata dal D.P.R. 328/01, tanto meno in NESSUN altro istituto normativo inerente le lauree del nuovo ordinamento.

La mancata inclusione da parte del legislatore del 2001 degli altri corsi di studio universitari di Ingegneria nel novero delle lauree specialistiche che danno accesso al settore a della Sezione A, non può che significare che tali lauree non consentono l'esercizio delle specifiche competenze correlate alla particolare professione di Ingegnere Civile e Ambientale così come istituita nel 2001.
Non era così precedentemente, ed è stato poi dimostrato a seguito dell’emanazione di ben tre leggi dello stato la 173/02, 170/03, 17/07, ottenute dal Movimento Nazionale DPR 328, che consentono ai laureati dell'ordinamento previgente il D.P.R. 328/01, di sostenere l'esame di Stato con le modalità loro spettanti (1 scritto e 1 orale) e di iscriversi a tutti i 3 settori dell'Albo degli Ingegneri
.

Come si apprende dal D.M. 509/99, per specialistica si intende una laurea del nuovo ordinamento, laurea di diversa provenienza e percorso formativo, rispetto il previgente sistema. E il 328 riguarda il N.O., lo stesso CNI parla di settori e sezioni propri - come si sa - del nuovo ordinamento.

Il CNI da sempre oppostosi al D.P.R. 328/01 fin dal ricorso intentato per la sua abrogazione, rimarca, nella circolare n.147/XVII del 27/02/2008, la giustezza della sentenza nei riguardi dei laureati specialistici a cui è inibito l'accesso al settore non di competenza riportando proprio lo stralcio significativo della sentenza stessa:

"..è evidente - prosegue il giudice - che se il legislatore del 2001 avesse ritenuto la laurea specialistica in Ingegneria dei materiali titolo idoneo per l'iscrizione nel settore a) della Sezione A dell'albo degli Ingegneri, avrebbe incluso espressamente tale titolo accademico tra quelli che - in base all'art. 47, comma 2 lett.a) – abilitano all'esame di Stato e all'iscrizione nel settore a) civile e ambientale."

E come potrebbe essere altrimenti? Del resto i legislatori del 2002, 2003, 2007 hanno ritenuto la laurea ante D.M. 509/99 e D.P.R. 328/01, meglio nota del V.O. titolo idoneo per l'iscrizione ai tre settori dell'albo, ben dopo l'emanazione del D.P.R. 328/01!!

E il Ministero della Giustizia ha ritenuto superfluo specificare nuovamente, quanto già detto nella circolare CNI Nr. 369/04, rispetto al D.L. 300/06 convertito con modifiche nella legge 17/07 (novellando il D.L. 105/03) che ha esteso il diritto previgente fino alla fine del 2009:

"il Ministero Vigilante ha infine chiarito che, pur in mancanza di una previsione espressa analoga a quella di cui al decreto-legge n. 107/2002 (convertito con modifiche nella legge173/02 n.d.r.), "la ratio del D.L. n. 105/2003 (convertito con modifiche nella legge 170/03 n.d.r.)sia quella di ritenere implicitamente che l’abilitato abbia la facoltà di scelta dei settori della sezione A dell’Albo"

Segno che il titolo di studio conseguito con il V.O. è valido per presentarsi all’esame di abilitazione per tutti i tre settori e per l’iscrizione agli stessi.

Il CNI ha inoltre interpellato ulteriormente il Ministero della Giustizia alla luce della nuova sentenza n.4154/2007, e in riscontro alla richiesta di parere (prot. n. 80152) dell’11.06.2008, la Direzione Generale della Giustizia (con nota del 13.10.2008) ha fatto sapere che “adeguandosi alla decisione del giudice amministrativo, ritiene, pertanto che gli ingegneri già iscritti in un settore che richiedono l’iscrizione ad un altro settore – della medesima sezione – non possono essere ivi iscritti se non possiedono il titolo accademico previsto dall’art. 47 del D.P.R. 328/01 anche se hanno superato l’esame di Stato.
Non sorprende una sentenza che va solo a ribadire quanto è già contenuto nello stesso 328 e che era stato ulteriormente paventato, unitamente al tirocinio di un anno, nella sua bozza di revisione dall'allora Governo uscente di centro-destra, meglio nota come bozza Siliquini. Bozza che vide addirittura necessario l'intervento del Consiglio di Stato per evitarne le nefaste conseguenze per non parlare dei rilievi dell'Antitrust circa il tirocinio.
Segno di una volontà sciagurata che avrebbe ulteriormente penalizzato moltissimi studenti e laureati del V.O.
E gli oltre 15.000 studenti e laureati del V.O. che devono ancora conseguire laurea e abilitazione? Non staranno certo ad aspettare che si consumi l'ennesima ingiustizia nei loro riguardi se si considera che il diritto ad abilitarsi secondo le modalità previgenti è difeso solo fino alla fine del 2009.
Appare più che mai necessario che le attuali istituzioni prendano atto di questa ulteriore fetta di cittadini e che provvedano alla emanazione di una legge che risolva definitivamente la questione.
Già nella seduta del 30 gennaio 2007, la Camera aveva decretato che la predetta proroga - in ragione della sua brevità – avrebbe potuto non consentire a tutti i soggetti interessati di poter svolgere le prove secondo le modalità vigenti prima del 2001, e aveva impegnato il Governo a monitorare le situazione, prima della scadenza del termine fissato, ed a valutare, eventualmente, la necessità di adottare le opportune iniziative, anche normative, al fine di dare una risposta alle esigenze sopra rappresentate.
Non si parla di una volontà politica di parte, se consideriamo che Governi di tutti i colori e orientamenti hanno riconosciuto la necessità di restituire il diritto leso, emanando le tre leggi di cui sopra.
In definitiva non si contesta nemmeno la necessità della riforma, ma i nostri diritti lasciateli stare!


Per informazioni:

Movimento Nazionale DPR328
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