| Con
la sentenza del 4 dicembre 2007
n.4154 emanata dal Tar Puglia, sezione di
Lecce, a seguito del ricorso presentato
da una laureata in Ingegneria dei Materiali
(specialistica del N.O. classe 61/S
– settore industriale) per sostenere
l’esame di Stato anche per il settore civile
– ambientale dell’Albo degli Ingegneri,
viene chiarito l’art.3 comma 3 del D.P.R.
328/01.
Questo stabilisce che Il professionista
iscritto in un settore non può esercitare
le competenze di natura riservata attribuite
agli iscritti ad uno o più altri
settori della stessa sezione, fermo restando
la possibilità di iscrizione a più
settori della stessa sezione, previo superamento
del relativo esame di Stato. Per l’ammissione
all’esame di Stato, lo stesso regolamento
stabilisce quale requisito essenziale il
possesso del necessario titolo di studio
che nel caso specifico è la laurea
in Ingegneria Civile (specialistica del
N.O. classe 28/S – settore civile – ambientale)
e non quella in Ingegneria dei Materiali
(specialistica del N.O. classe 61/S – settore
industriale).
Le
lauree definite appunto "specialistiche"
si orientano su un settore definito, al
contrario di quanto avveniva prima, quando,
fin dalla loro immatricolazione, i laureati
in Ingegneria del V.O. erano consapevoli
del fatto che non sarebbero stati iscritti
in nessun settore dell'Albo, ma semplicemente
all'Albo unico degli Ingegneri e, per quella
stessa ragione, completavano il loro corso
di studi coerentemente con la formazione
impartita.
Infatti è la sentenza a riconoscere
che la previgente disciplina della professione
di Ingegnere prevedeva che l’Albo degli
Ingegneri e la professione di Ingegnere
fossero unici e indifferenziati e nega che
sia stato commessa alcuna violazione di
legge nell’escludere la laureata in Ingegneria
dei Materiali, già abilitata e iscritta
al settore di competenza dell’Albo degli
Ingegneri, dall’esame di abilitazione al
settore Civile e ambientale. Infatti ella
non è in possesso del necessario
titolo di studio.
La
sentenza giunge a conclusione del ricorso
presentato da un Ingegnere in possesso di:
1. laurea specialistica in Ingegneria
dei Materiali - Orientamento Materiali per
l'ingegneria civile (si tratta
di una laurea afferente al ceppo del D.M.
509/99 e pienamente disciplinata dal D.P.R.
328 che la classifica come 61/S. Diversamente
sarebbe stata assoggettata alla legge 17/07
e non ci sarebbero stati problemi);
2. abilitazione e iscrizione alla
Sezione A, settore industriale, dell’Albo
degli Ingegneri;
che aveva presentato domanda per
potere sostenere un ulteriore esame di Stato
per conseguire l'abilitazione nel settore
civile e ambientale settore che
non è di competenza della
classe 61/S come stabilito dall’Art.
47, comma 2, lett. b2:
Art.
47. - Esami di Stato per l'iscrizione nella
sezione A e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione A è
subordinata al superamento di apposito esame
di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea specialistica
in una delle seguenti classi:
(…)
b per il settore civile e ambientale:
10.
classe 28/S – Ingegneria civile;
bensì
della classe seguente:
Art.
47. - Esami di Stato per l'iscrizione nella
sezione A e relative prove
3. L'iscrizione nella sezione A è
subordinata al superamento di apposito esame
di Stato.
4. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea specialistica
in una delle seguenti classi:
(…)
b per il settore industriale:
10.
classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;
Il Rettore dell'Università di Lecce
con decreto n.° 1100 del 15 Maggio 2007,
l'aveva esclusa sostenendo che la
stessa non è possesso del necessario
titolo di studio accademico occorrente per
l’accesso all’esame di Stato per la professione
di ingegnere Sezione A – Settore Civile
Ambientale.
Ella,
ritenendo illegittimo tale provvedimento
amministrativo, lo ha impugnato (unitamente
agli atti connessi) dinanzi al Tribunale
di Lecce formulando il seguente articolato
motivo di gravame:
1. Violazione di legge ed eccesso di potere
nella figura sintomatica dell’erronea presupposizione
in fatto di diritto e conseguente sviamento
dell’azione amministrativa – Violazione
e/o falsa applicazione dell’art. 47 comma
5° D.P.R. n.° 328/2001 (innanzi
citato).
In
breve si voleva sostenere che il regolamento
nato per le stesse lauree del N.O. ordinamento
fosse stato applicato in modo non corretto.
Per
accedere all'esame di Stato è necessario
essere in possesso del relativo titolo di
studio, ma come può la laurea specialistica
in Ingegneria dei Materiali - Orientamento
Materiali per l'ingegneria civile (classe
61/S) consentire l’accesso al settore Civile
Ambientale dell'Albo degli Ingegneri per
cui occorre la classe 28/S? Questa
possibilità non è - del resto
- nemmeno mai stata contemplata dal D.P.R.
328/01, tanto meno in NESSUN altro istituto
normativo inerente le lauree del nuovo ordinamento.
La
mancata inclusione da parte del legislatore
del 2001 degli altri corsi di studio universitari
di Ingegneria nel novero delle lauree specialistiche
che danno accesso al settore a della Sezione
A, non può che significare
che tali lauree non consentono l'esercizio
delle specifiche competenze correlate alla
particolare professione di Ingegnere Civile
e Ambientale così come istituita
nel 2001.
Non era così precedentemente, ed
è stato poi dimostrato a seguito
dell’emanazione di ben tre leggi dello stato
la 173/02, 170/03, 17/07, ottenute dal Movimento
Nazionale DPR 328, che consentono ai laureati
dell'ordinamento previgente il D.P.R. 328/01,
di sostenere l'esame di Stato con le modalità
loro spettanti (1 scritto e 1 orale) e di
iscriversi a tutti i 3 settori dell'Albo
degli Ingegneri.
Come si apprende dal D.M. 509/99, per specialistica
si intende una laurea del nuovo
ordinamento, laurea di diversa provenienza
e percorso formativo, rispetto il previgente
sistema. E il 328 riguarda il N.O.,
lo stesso CNI parla di settori e sezioni
propri - come si sa - del nuovo ordinamento.
Il
CNI da sempre oppostosi al D.P.R. 328/01
fin dal ricorso intentato per la sua abrogazione,
rimarca, nella circolare n.147/XVII del
27/02/2008, la giustezza della sentenza
nei riguardi dei laureati specialistici
a cui è inibito l'accesso al settore
non di competenza riportando proprio lo
stralcio significativo della sentenza stessa:
"..è
evidente - prosegue il giudice - che
se il legislatore del 2001 avesse ritenuto
la laurea specialistica in Ingegneria dei
materiali titolo idoneo per l'iscrizione
nel settore a) della Sezione A dell'albo
degli Ingegneri, avrebbe incluso
espressamente tale titolo accademico tra
quelli che - in base all'art. 47, comma
2 lett.a) – abilitano all'esame di Stato
e all'iscrizione nel settore a) civile e
ambientale."
E
come potrebbe essere altrimenti? Del
resto i legislatori del 2002, 2003, 2007
hanno ritenuto la laurea ante D.M. 509/99
e D.P.R. 328/01, meglio nota del V.O. titolo
idoneo per l'iscrizione ai tre settori dell'albo,
ben dopo l'emanazione del D.P.R. 328/01!!
E
il Ministero della Giustizia ha ritenuto
superfluo specificare nuovamente, quanto
già detto nella circolare CNI Nr.
369/04, rispetto al D.L. 300/06 convertito
con modifiche nella legge 17/07 (novellando
il D.L. 105/03) che ha esteso il diritto
previgente fino alla fine del 2009:
"il
Ministero Vigilante ha infine chiarito che,
pur in mancanza di una previsione espressa
analoga a quella di cui al decreto-legge
n. 107/2002 (convertito con modifiche nella
legge173/02 n.d.r.), "la ratio del
D.L. n. 105/2003 (convertito con modifiche
nella legge 170/03 n.d.r.)sia quella di
ritenere implicitamente che l’abilitato
abbia la facoltà di scelta dei settori
della sezione A dell’Albo"
Segno
che il titolo di studio conseguito con il
V.O. è valido per presentarsi all’esame
di abilitazione per tutti i tre settori
e per l’iscrizione agli stessi.
Il
CNI ha inoltre interpellato ulteriormente
il Ministero della Giustizia alla luce della
nuova sentenza n.4154/2007, e in riscontro
alla richiesta di parere (prot. n. 80152)
dell’11.06.2008, la Direzione Generale della
Giustizia (con nota del 13.10.2008) ha fatto
sapere che “adeguandosi alla decisione
del giudice amministrativo, ritiene, pertanto
che gli ingegneri già iscritti in
un settore che richiedono l’iscrizione ad
un altro settore – della medesima sezione
– non possono essere ivi iscritti se non
possiedono il titolo accademico previsto
dall’art. 47 del D.P.R. 328/01 anche se
hanno superato l’esame di Stato.
Non sorprende una sentenza che va solo a
ribadire quanto è già contenuto
nello stesso 328 e che era stato ulteriormente
paventato, unitamente al tirocinio di un
anno, nella sua bozza di revisione dall'allora
Governo uscente di centro-destra, meglio
nota come bozza Siliquini. Bozza
che vide addirittura necessario l'intervento
del Consiglio di Stato per evitarne le nefaste
conseguenze per non parlare dei rilievi
dell'Antitrust circa il tirocinio.
Segno di una volontà sciagurata che
avrebbe ulteriormente penalizzato moltissimi
studenti e laureati del V.O.
E gli oltre 15.000 studenti e laureati
del V.O. che devono ancora conseguire laurea
e abilitazione? Non staranno certo ad aspettare
che si consumi l'ennesima ingiustizia nei
loro riguardi se si considera che il diritto
ad abilitarsi secondo le modalità
previgenti è difeso solo fino alla
fine del 2009.
Appare più che mai necessario che
le attuali istituzioni prendano atto di
questa ulteriore fetta di cittadini e che
provvedano alla emanazione di una legge
che risolva definitivamente la questione.
Già nella seduta del 30 gennaio
2007, la Camera aveva decretato
che la predetta proroga - in ragione
della sua brevità – avrebbe potuto
non consentire a tutti i soggetti interessati
di poter svolgere le prove secondo le modalità
vigenti prima del 2001, e aveva impegnato
il Governo a monitorare le situazione, prima
della scadenza del termine fissato, ed a
valutare, eventualmente, la necessità
di adottare le opportune iniziative, anche
normative, al fine di dare una risposta
alle esigenze sopra rappresentate.
Non si parla di una volontà politica
di parte, se consideriamo che Governi di
tutti i colori e orientamenti hanno riconosciuto
la necessità di restituire il diritto
leso, emanando le tre leggi di cui sopra.
In definitiva non si contesta nemmeno la
necessità della riforma, ma i nostri
diritti lasciateli stare!
Per informazioni:
Movimento Nazionale
DPR328
http://www.dpr328.too.it
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andando su:
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info: movimentodpr328@yahoo.it
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