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Architetti del Vecchio Ordinamento si iscrivono all'Albo degli Ingegneri

di Caterina Rinaldo

Data di pubblicazione: 19/07/2009

Risale a pochi giorni fa (IlSole24Ore del 07.07.09) la notizia del ricorso intentato da un Architetto laureatosi nel 1982 (quindi del Vecchio Ordinamento), per potere sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere.
Il professionista si era visto negare l'accesso alla prova (che peraltro ha diritto di svolgere con le modalità spettanti al V.O., ai sensi della L. 17/07 - legge ottenuta dal Movimento Nazionale DPR328), in virtù del mancato rispetto del suo corso di laurea alla direttiva 834/85 CEE: secondo l'Università degli studi di Catania,"la laurea in Architettura conseguita con il vecchio ordinamento, non permetterebbe l'accesso all'esame di Stato per la professione di Ingegnere, che invece sarebbe consentito, ai sensi dell'art. 47 comma 2 lett a/1 del D.P.R. 328/01, a coloro che hanno conseguito la laurea specialistica in Architettura (nuovo ordinamento) identificata dalla norma richiamata con la sigla 4/S - architettura e ingegneria edile."

Art. 47. - Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica
in una delle seguenti classi:
1. per il settore civile e ambientale:
1. classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;

Giova ricordare che, per quel che riguarda la professione di Ingegnere, i laureati in ingegneria secondo il vecchio ordinamento possono partecipare all’esame di Stato per uno qualunque dei tre settori previsti per la professione di ingegnere. I laureati della classe 4/S – Architettura e Ingegneria Edile – possono partecipare all’esame di Stato di ingegnere per il settore civile e ambientale sia se provenienti dal corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE, sia dal corso 4/S - “Architettura ed ingegneria edile”, come risulta dall’avviso di rettifica all’art.47 del D.P.R. n.328 pubblicato nella G.U. n.3 del 4 gennaio 2002.
Originariamente gli Ingegneri Edili del V.O. si erano ritrovati nella condizione di non potere partecipare all'esame di stato, a causa di un errore (uno dei tanti) contenuto nello stesso D.P.R.328/01. Infatti il citato art. 47 comma 2 lett a/1 del D.P.R. 328/01 era stato formulato come:

1. classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla Direttiva 85/384/CEE;

impedendo agli edili del V.O. non solo l'accesso all'abilitazione alla professione di Architetto (fatta eccezione per i laureati di Roma La Sapienza, Pavia e L'Aquila), ma alla professione di Ingegnere, non valendo di contro la stessa inibizione per gli Architetti (sia vecchio che nuovo ordinamento).

(si veda a questo proposito: Da Civile sezione Edile ad Edile – Architettura
vademecum per orientarsi tra leggi e norme
)

Infatti per la professione di Architetto il D.P.R.328/01 recita:

Art . 17
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) per l'iscrizione nel settore "architettura":
1)Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;

Ma di fatto il Corso di Laurea in Architettura (vecchio ordinamento) rispetta gli standard europei di cui alla direttiva 85/384/CEE (reiterata dalla direttiva n. 05/255/CEE), sia per quanto concerne la durata degli studi (almeno quadriennali), sia per quanto riguarda gli obiettivi formativi.

In definitiva, in entrambi i casi, (ingegnere e architetto) la prima motivazione addotta dall'Università di Catania è priva di fondamento normativo.

E' da rilevare che il Decreto Ministeriale 5 maggio 2004 "equipara i diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici, ma una interpretazione restrittiva della nozione di "pubblico concorso" lascerebbe intendere una esclusione dalla partecipazione agli esami di abilitazione alla professione di ingegnere, laddove non sia prevista detta equiparazione anche ai fini degli esami di abilitazione professionale.

Questo la seconda motivazione sostenuta dall'Amministrazione universitaria, che per il tribunale però non ha avuto alcun valore sostanziale.
Infatti la disciplina generale della dichiarazione di equipollenza dei diplomi di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione è stata dettata dall'art. 1 della L. 11 febbraio 1992 n. 182 che ha previsto che "con Decreto del Presidente del Consiglio dei MInistri, adottato su proposta del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia e, per le professioni sanitarie, con il Ministro della Sanità, su conforme parere del CUN, sentiti gli ordini professionali interessati, sono dichiarate le equipollenze fra i diplomi di laurea ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e sono integrate le relative tabelle dell'oridnamento universitario.

Per quanto riguarda i laureati secondo il vecchio ordinamento, lo stesso D.P.R.328/01, all'art.8, (salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento) ha previsto la possibilità della loro partecipazione agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi professionali.

La piena parificazione dei percorsi formativi di architetto e di ingegnere edile è stata riconosciuta dal D.M. 5 maggio 2004, "ai fini dei pubblici concorsi", ma deve ritenersi operante anche nei confronti degli esami di abilitazione professionale (sebbene sia da chiarire come il suddetto decreto non abbia risolto nulla per quanto riguarda gli edili del V.O. a cui è inibito l'esercizio della professione di architetto a fronte di identico percorso formativo rispetto le sedi di Roma La Sapienza, Pavia e L'Aquila).

Il tribunale conclude dando ragione al ricorrente e consentendogli di sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Ingegnere con laurea conseguita nel 1982 in Architettura.

E' stata necessaria dunque un'altra sentenza per fare chiarezza nel panorama confuso creato dal famigerato decreto 328, emanato come è noto frettolosamente a ridosso del cambio di legislatura durante il 2001. Una sentenza che, al pari di quella che ha riguardato i laureati specialistici, non ha innovato nulla (è da rammentare come originariamente Ingegneri e Architetti si iscrivessero al medesimo Albo e come la divisione delle competenze sia stata sancita dallo stesso 328/01 per le lauree del nuovo ordinamento), ma che si è resa necessaria unicamente per sopperire alle carenze normative di un decreto che ha causato e continuerà a causare una serie di problematiche alla professione di Ingegnere, così come tradizionalmente esercitata.

Fonti:
Sentenza del Tar Catania sezione quarta n.01170/2009

Per informazioni:
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