Art.
47. - Esami di Stato per l'iscrizione
nella sezione A e relative prove
1.
L'iscrizione nella sezione A è
subordinata al superamento di apposito
esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato
è richiesto il possesso della laurea
specialistica
in una delle seguenti classi:
1. per il settore civile e ambientale:
1. classe 4/S - Architettura e ingegneria
edile;
Giova
ricordare che, per quel che riguarda la
professione di Ingegnere, i laureati
in ingegneria secondo il vecchio ordinamento
possono partecipare all’esame di Stato
per uno qualunque dei tre settori previsti
per la professione di ingegnere. I laureati
della classe 4/S – Architettura e Ingegneria
Edile – possono partecipare all’esame
di Stato di ingegnere per il settore civile
e ambientale sia se provenienti dal corso
di laurea corrispondente alla direttiva
85/384/CEE, sia dal corso 4/S - “Architettura
ed ingegneria edile”, come risulta dall’avviso
di rettifica all’art.47 del D.P.R. n.328
pubblicato nella G.U. n.3 del 4 gennaio
2002.
Originariamente gli Ingegneri Edili del
V.O. si erano ritrovati nella condizione
di non potere partecipare all'esame di
stato, a causa di un errore (uno dei tanti)
contenuto nello stesso D.P.R.328/01. Infatti
il citato art. 47 comma 2 lett a/1 del
D.P.R. 328/01 era stato formulato come:
1.
classe 4/S - Architettura e ingegneria
edile - corso
di laurea corrispondente alla Direttiva
85/384/CEE;
impedendo
agli edili del V.O. non solo l'accesso
all'abilitazione alla professione di Architetto
(fatta eccezione per i laureati di Roma
La Sapienza, Pavia e L'Aquila), ma alla
professione di Ingegnere, non valendo
di contro la stessa inibizione per gli
Architetti (sia vecchio che nuovo ordinamento).
(si
veda a questo proposito: Da
Civile sezione Edile ad Edile – Architettura
vademecum per orientarsi tra leggi e norme)
Infatti
per la professione di Architetto il D.P.R.328/01
recita:
Art
. 17
(Esami di Stato per l'iscrizione nella
sezione A e relative prove)
1.
L'iscrizione nella sezione A è
subordinata al superamento di apposito
esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato
è richiesto il possesso della laurea
specialistica in una delle seguenti classi:
a) per l'iscrizione nel settore "architettura":
1)Classe 4/S - Architettura e ingegneria
edile - corso di
laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
Ma di
fatto il Corso di Laurea in Architettura
(vecchio ordinamento) rispetta gli standard
europei di cui alla direttiva 85/384/CEE
(reiterata dalla direttiva n. 05/255/CEE),
sia per quanto concerne la durata degli
studi (almeno quadriennali), sia per quanto
riguarda gli obiettivi formativi.
In definitiva,
in entrambi i casi, (ingegnere e architetto)
la prima motivazione addotta dall'Università
di Catania è priva di fondamento
normativo.
E' da
rilevare che il Decreto
Ministeriale 5 maggio 2004 "equipara
i diplomi di laurea (DL) secondo il
vecchio ordinamento alle nuove classi
delle lauree specialistiche (LS), ai fini
della partecipazione ai concorsi pubblici,
ma una interpretazione restrittiva della
nozione di "pubblico concorso"
lascerebbe intendere una esclusione dalla
partecipazione agli esami di abilitazione
alla professione di ingegnere, laddove
non sia prevista detta equiparazione anche
ai fini degli esami di abilitazione professionale.
Questo
la seconda motivazione sostenuta dall'Amministrazione
universitaria, che per il tribunale però
non ha avuto alcun valore sostanziale.
Infatti la disciplina generale della dichiarazione
di equipollenza dei diplomi di laurea
ai fini dell'ammissione agli esami di
stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione è stata dettata
dall'art. 1 della L. 11 febbraio 1992
n. 182 che ha previsto che "con Decreto
del Presidente del Consiglio dei MInistri,
adottato su proposta del Ministro dell'Università
e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con il Ministro di Grazia
e Giustizia e, per le professioni sanitarie,
con il Ministro della Sanità, su
conforme parere del CUN, sentiti gli ordini
professionali interessati, sono dichiarate
le equipollenze fra i diplomi di laurea
ai fini dell'ammissione agli esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio
delle professioni e sono integrate le
relative tabelle dell'oridnamento universitario.
Per quanto
riguarda i laureati secondo il vecchio
ordinamento, lo stesso D.P.R.328/01, all'art.8,
(salvaguardia del valore dei titoli
di studio e abilitativi conseguiti in
conformità al precedente ordinamento)
ha previsto la possibilità della
loro partecipazione agli esami di Stato
sia per la sezione A che per la sezione
B degli albi professionali.
La piena
parificazione dei percorsi formativi di
architetto e di ingegnere edile è
stata riconosciuta dal D.M.
5 maggio 2004, "ai fini dei pubblici
concorsi", ma deve ritenersi
operante anche nei confronti degli esami
di abilitazione professionale
(sebbene sia da chiarire come il suddetto
decreto non abbia risolto nulla per quanto
riguarda gli edili del V.O. a cui è
inibito l'esercizio della professione
di architetto a fronte di identico percorso
formativo rispetto le sedi di Roma La
Sapienza, Pavia e L'Aquila).
Il tribunale
conclude dando ragione al ricorrente e
consentendogli di sostenere l'esame di
Stato per l'abilitazione alla professione
di Ingegnere con laurea conseguita nel
1982 in Architettura.
E' stata
necessaria dunque un'altra sentenza per
fare chiarezza nel panorama confuso creato
dal famigerato decreto 328, emanato come
è noto frettolosamente a ridosso
del cambio di legislatura durante il 2001.
Una sentenza che, al
pari di quella che ha riguardato i laureati
specialistici, non ha innovato nulla
(è da rammentare come originariamente
Ingegneri e Architetti si iscrivessero
al medesimo Albo e come la divisione delle
competenze sia stata sancita dallo stesso
328/01 per le lauree del nuovo ordinamento),
ma che si è resa necessaria unicamente
per sopperire alle carenze normative di
un decreto che ha causato e continuerà
a causare una serie di problematiche alla
professione di Ingegnere, così
come tradizionalmente esercitata.