| Con
la sentenza n.4154/2007 del Tar
Puglia, viene disposta la cancellazione
dei laureati del nuovo ordinamento (ex d.m.
509/99) dai settori dell’Albo degli Ingegneri
non di competenza, cui sono iscritti in
virtù del solo esame di Stato. Lo
stabilisce la Direzione generale della Giustizia
Civile (Ministero della Giustizia) in risposta
alla richiesta di parere, avanzata dal Consiglio
Nazionale degli Ingegneri, sulla questione
delle domande di iscrizione in un ulteriore
settore della medesima sezione dell’Albo,
da parte di soggetti privi del corrispondente
titolo di studio.
Il
ricorso intentato da un ingegnere del nuovo
ordinamento (laurea in Ingegneria dei materiali)
per essere ammessa a sostenere l’esame di
Stato anche per il settore civile e ambientale,
si è tradotto in un boomerang per
tutti i laureati del 3+2. Il Tar lo ha ritenuto
infondato, respingendolo e giudicando la
tesi della ricorrente ardita ed eliminando
di fatto l’ambiguità contenuta nell’art.
3 del D.P.R. 328/01.
Secondo
il Tribunale, l’art. 47 del regolamento
non detta una disciplina esaustiva per i
passaggi intersettoriali degli ingegneri,
ma si limita a prevedere le modalità
(semplificate) dell’esame di Stato che dovranno
sostenere gli ingegneri già iscritti
in un Settore che richiedono l’iscrizione
ad un altro Settore della stessa Sezione,
non escludendo assolutamente la
necessità del corrispondente titolo
di studio prescritto dall’art. 3, vale a
dire la necessità di un’altra laurea.
Il
Tar ha ribadito l’inidoneità degli
altri corsi di studio universitari di Ingegneria
per l’esercizio di specifiche competenze
correlate alla particolare “professione”
di Ingegnere Civile e Ambientale (così
come istituita nel 2001) argomentando proprio
dalla mancata inclusione delle stesse da
parte del legislatore nel novero delle lauree
specialistiche che danno accesso al settore
“a” della Sezione “A”.
Di
fatto cosa ha comportato questa sentenza?
In prima battuta verrebbe da dire il chiarimento
del solito pasticcio all’italiana, ma c’è
di più perché da quanto si
è capito le conseguenze per le lauree
del nuovo ordinamento sono state sostanziali.
Come si apprende per bocca dello stesso
Consiglio Nazionale, numerosi Ordini Provinciali
avevano sollecitato l’intervento del Consiglio
per sapere come comportarsi di fronte a
richieste di iscrizione ad ulteriori settori
dopo la pronuncia del Tar Puglia. E chissà
che qualche “disattenzione” non si fosse
già verificata …
Il CNI, come si legge nella circolare
175 del 22 ottobre 2008, condividendo
in toto le conclusioni del giudice amministrativo
e rigettando l’opposta tesi sostenuta da
alcune Università, aveva richiesto
il sollecito pronunciamento delle Autorità
Ministeriali competenti in materia. La risposta
del Ministero della Giustizia era giunta
con nota del 13 ottobre 2008, affermando
che gli ingegneri già iscritti in
un settore che richiedano l’iscrizione ad
un altro settore della medesima Sezione
dell’Albo, non possono essere iscritti se
non in possiedono il titolo di studio previsto
dall’art. 47 del D.P.R. 328/01, anche se
hanno superato l’esame di Stato.
Il Ministero alla luce di quanto
sopra, ritiene che gli Ordini debbano quindi
disporre la cancellazione di coloro che
risultano già iscritti in virtù
del solo superamento dell’esame di Stato,
ma in assenza del corrispondente titolo
di studio.
Fonti:
Sentenza del Tar Puglia sezione Lecce n.4154/2007
Circolare CNI n. 147/XVII – 27/02/2008
Circolare
CNI n. 175/XVII – 22/10/2008
Parere Ministero della Giustizia
Direzione Generale della Giustizia civile
- 13/10/2008
stampa
|