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Triennali e specialistiche stop ai tre settori

di Caterina Rinaldo

Data di pubblicazione: 10/04/2009

Con la sentenza n.4154/2007 del Tar Puglia, viene disposta la cancellazione dei laureati del nuovo ordinamento (ex d.m. 509/99) dai settori dell’Albo degli Ingegneri non di competenza, cui sono iscritti in virtù del solo esame di Stato. Lo stabilisce la Direzione generale della Giustizia Civile (Ministero della Giustizia) in risposta alla richiesta di parere, avanzata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, sulla questione delle domande di iscrizione in un ulteriore settore della medesima sezione dell’Albo, da parte di soggetti privi del corrispondente titolo di studio.

Il ricorso intentato da un ingegnere del nuovo ordinamento (laurea in Ingegneria dei materiali) per essere ammessa a sostenere l’esame di Stato anche per il settore civile e ambientale, si è tradotto in un boomerang per tutti i laureati del 3+2. Il Tar lo ha ritenuto infondato, respingendolo e giudicando la tesi della ricorrente ardita ed eliminando di fatto l’ambiguità contenuta nell’art. 3 del D.P.R. 328/01.

Secondo il Tribunale, l’art. 47 del regolamento non detta una disciplina esaustiva per i passaggi intersettoriali degli ingegneri, ma si limita a prevedere le modalità (semplificate) dell’esame di Stato che dovranno sostenere gli ingegneri già iscritti in un Settore che richiedono l’iscrizione ad un altro Settore della stessa Sezione, non escludendo assolutamente la necessità del corrispondente titolo di studio prescritto dall’art. 3, vale a dire la necessità di un’altra laurea.

Il Tar ha ribadito l’inidoneità degli altri corsi di studio universitari di Ingegneria per l’esercizio di specifiche competenze correlate alla particolare “professione” di Ingegnere Civile e Ambientale (così come istituita nel 2001) argomentando proprio dalla mancata inclusione delle stesse da parte del legislatore nel novero delle lauree specialistiche che danno accesso al settore “a” della Sezione “A”.

Di fatto cosa ha comportato questa sentenza? In prima battuta verrebbe da dire il chiarimento del solito pasticcio all’italiana, ma c’è di più perché da quanto si è capito le conseguenze per le lauree del nuovo ordinamento sono state sostanziali.
Come si apprende per bocca dello stesso Consiglio Nazionale, numerosi Ordini Provinciali avevano sollecitato l’intervento del Consiglio per sapere come comportarsi di fronte a richieste di iscrizione ad ulteriori settori dopo la pronuncia del Tar Puglia. E chissà che qualche “disattenzione” non si fosse già verificata …
Il CNI, come si legge nella circolare 175 del 22 ottobre 2008, condividendo in toto le conclusioni del giudice amministrativo e rigettando l’opposta tesi sostenuta da alcune Università, aveva richiesto il sollecito pronunciamento delle Autorità Ministeriali competenti in materia. La risposta del Ministero della Giustizia era giunta con nota del 13 ottobre 2008, affermando che gli ingegneri già iscritti in un settore che richiedano l’iscrizione ad un altro settore della medesima Sezione dell’Albo, non possono essere iscritti se non in possiedono il titolo di studio previsto dall’art. 47 del D.P.R. 328/01, anche se hanno superato l’esame di Stato.
Il Ministero alla luce di quanto sopra, ritiene che gli Ordini debbano quindi disporre la cancellazione di coloro che risultano già iscritti in virtù del solo superamento dell’esame di Stato, ma in assenza del corrispondente titolo di studio.

Fonti:
Sentenza del Tar Puglia sezione Lecce n.4154/2007
Circolare CNI n. 147/XVII – 27/02/2008
Circolare CNI n. 175/XVII – 22/10/2008
Parere Ministero della Giustizia
Direzione Generale della Giustizia civile - 13/10/2008

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