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"NUOVE" NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI:

IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

 Dott. Ing. Filippo Salvatore CARLO

Data di pubblicazione: 16/02/2008

 

Sul Supplemento Ordinario n. 30 della Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4.02.2008 è stato pubblicato il Decreto 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".

Le norme approvate dal provvedimento sostituiscono quelle approvate con il D.M. 14 settembre 2005 "Norme tecniche per le costruzioni", il cui periodo transitorio di applicazione è scaduto il 31 dicembre 2007 (comma 4 bis, articolo 3, D.L. 28 dicembre 2006 n. 300).

L'entrata in vigore delle nuove norme tecniche é prevista il prossimo 5 marzo ossia trenta giorni dopo la pubblicazione.

E' attesa una Circolare esplicativa del Consiglio Superiore dei LLPP.

Resta confusa la situazione relativa al periodo compreso tra il 31 dicembre 2007, termine ultimo del periodo di coesistenza tra D.M. 96 e D.M. 14 settembre 2005 ed il 5 marzo 2008, data di entrata in vigore delle nuove norme tecniche approvate con il citato D.M. 14 gennaio 2008.

A causa di una formulazione "poco chiara" dell'articolo 20 del D.L. 248/2007 ("Milleproroghe"), infatti, sono possibili diverse interpretazioni in merito alle norme applicabili in tale periodo e, in particolare, in merito all'applicabilità del D.M. 96.

Alcune regioni come la Toscana, la Sicilia e la Basilicata hanno deciso di superare il problema continuando ad utilizzare, con esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, i decreti del 1996 mentre altre come la Campania hanno interpretato letteralmente l’articolo 20 ed hanno disposto, in via cautelativa, che non possono essere depositati progetti redatti utilizzando la normativa di cui ai Decreti ministeriali del 1996.

 

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Vi invito a leggere l'intervento dell'ingegner Giovannardi su costruzioni.net in merito al caos che si è venuto a creare nel settore delle costruzioni: NTC: quando la realtà supera, purtroppo, la fantasia.

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AGGIORNAMENTO 1:

 

La Camera dei Deputati nella seduta del 20 febbraio 2008, con 224 sì, 23 no, 140 astenuti su 247 votanti, ha approvato la legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 - Decreto Milleproroghe - che all’articolo 20 prevedeva un ambiguo periodo transitorio per le norme tecniche sulle costruzioni.

 

Fino al 30 giugno 2009, sarà possibile scegliere se applicare le nuove NTC approvate con il DM 14 gennaio 2008, le NTC approvate con il DM 14 settembre 2005, oppure i DM 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.


Restiamo, ora, in attesa della definitiva approvazione da parte del Senato e dopo la firma del Presidente della Repubblica della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale precisando che il tutto dovrà avvenire entro il 29 febbraio in cui scadono i 60 giorni di validità del decreto-legge n. 248/2007.

 

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AGGIORNAMENTO 2:

 

Il 26 febbraio 2008 il Senato ha approvato, senza modifiche, il disegno di legge n. 2013, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati; pertanto il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, il cosiddetto milleproroghe, è stato convertito in legge e si attende soltanto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Con il nuovo testo dell’articolo 20 viene traslato il termine del 31 dicembre 2007 al 30 giugno 2009 e questo significa che il periodo transitorio in cui è possibile continuare ad utilizzare i decreti ministeriali del 1996 viene traslato, appunto, al 30 giugno 2009.


Con la nuova formulazione, dunque, sino al 30 giugno 2009 potranno essere utilizzate sia le nuove norme tecniche di cui al D.M. 14 gennaio 2008 sia le precedenti approvate con D.M. 14 settembre 2005, sia le norme di cui al D.M. del 9 gennaio 1996 (Cemento armato), al D.M. 16 gennaio 1996 (carichi e sovraccarichi), al D.M.16 gennaio 1996 (costruzioni in zone sismiche), al D.M. 20 novembre 1997 (Edifici in muratura), al D.M. 11 marzo 1988 (terreni, rocce e stabilità dei pendii) e al D.M. 4 maggio 1990 (ponti stradali).

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Riportiamo di seguito il link all'ultimo intervento dell'Ing. Fausto Giovannardi:

Norme tecniche:
le sorprese non finiscono mai

 

 
 

 


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