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Con l’art. 20 del Decreto Milleproroghe
[1], così come uscito dal voto della
Camera dei Deputati, e convertito
velocemente dal Senato il nostro paese
avrà certamente ottenuto almeno un
record: quello di Nazione con il maggior
numero di norme contemporaneamente
vigenti sul medesimo oggetto.
Infatti fino al 30 giugno 2009 nella
progettazione strutturale di un edificio
si potranno usare a scelta:
a) Decreti Ministeriali del 1996
b) D.M. 14.09.2005
c) D.M. 14.01.2008
Quindi avremo la libertà, ma anche
implicitamente l’obbligo di una scelta,
tra l’assumere ed usare valori, azioni e
metodi totalmente diversi ed anche in
contrasto tra loro.
Se a questo si aggiunge che a breve
entreranno in vigore le Linee Guida per
la valutazione e riduzione del rischio
sismico del patrimonio culturale, che si
rifanno alla discussa OPCM 3274 del 2003
avremo ben quattro possibilità di
intervenire sullo stesso oggetto.
La lettura del Milleproroghe lascia
inoltre aperto un dubbio interpretativo,
che è necessario sia chiarito onde
evitare una vera e propria assurdità,
laddove sempre l’art. 20 al comma 4 dice
che “il differimento del termine di cui
al comma 1 non opera per le verifiche”
degli edifici strategici di competenza
statale, quindi quelli più importanti
per la sicurezza nazionale in caso di
terremoto. In questo caso quale norma si
dovrà usare? Il DM.14.01.2008 o il D.M.
14.09.2005, cioè una Norma mai realmente
entrata in vigore perché il Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici e la
Commissione di Monitoraggio, hanno
ritenuto opportuno sostituirla?
E la storia non è finita perché nel 2010
entreranno in vigore gli obblighi
comunitari di applicazione degli
Eurocodici, vagamente ricompresi nelle
quattro normative sopracitate.
C’è molta materia su cui riflettere.
Fausto
Giovannardi
[1] Guido Gentili sul Sole 24 Ore del
29.02.2008 ha scritto un articolo dal
Titolo: Milleproroghe: un decreto
esempio della cattiva politica. |