A seguito dell’entrata in vigore del D.P.R 5 giugno 2001,
n.328, questo Ministero ha indetto, con ordinanza in data 12
marzo 2002, gli esami di Stato per l’abilitazione
all’esercizio delle professioni regolamentate dal citato
provvedimento, secondo le nuove disposizioni ivi
previste.
Posto che successivamente all’emanazione
dell’ordinanza sono pervenuti a questi Uffici numerosi quesiti
relativi all’applicazione del nuovo regolamento, si procede a
chiarire le seguenti questioni:
per quel che riguarda la professione di architetto si
fa preliminarmente presente che, laddove nell’ordinanza si fa
riferimento alla professione di architetto, il termine deve
intendersi comprensivo anche dei settori di pianificatore,
paesaggista e conservatore. Si esprime, inoltre, l’avviso che
i laureati in architettura secondo l’ordinamento
previgente possano partecipare agli esami di Stato per
uno qualunque dei settori previsti dal D.P.R.
n.328.
Rispetto allo svolgimento della prova pratica e
della prima prova scritta previste dall’articolo 17 comma
3 del D.P.R. 328/2001 per la professione di architetto, si
ritiene che esse debbano essere svolte nello stesso giorno
posto che la prima prova scritta costituisce un commento alla
prova pratica ed è pertanto necessario che il candidato, nel
predisporre il testo, disponga del primo elaborato.
Per
quanto concerne i titoli di ammissione per accedere al
settore “pianificazione territoriale”, l’art.19, comma 4,
lettera a del D.P.R. n.328 prevede quali titoli validi la
laurea in scienze ambientali e la laurea in pianificazione
territoriale ed urbanistica.Si esprime però l’avviso che a
tale esame possano essere ammessi anche i laureati in
urbanistica e quelli in pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale, atteso che la laurea in
pianificazione territoriale e urbanistica ha sostituito
soltanto nella denominazione quella in urbanistica ed ha
mutato a sua volta denominazione in laurea in
pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale. Il
Ministero sta comunque valutando l’opportunità di introdurre
sul punto una modifica al regolamento.
Si rappresenta
altresì che possono accedere agli esami di Stato per la
professione di architetto, oltre che agli esami di Stato per
la professione di ingegnere, i possessori della laurea in
ingegneria edile - architettura (corso di laurea
corrispondente alla direttiva CEE 85/384).
Per
l’ammissione all’esame di Stato per l’iscrizione al settore
“conservazione dei beni architettonici e ambientali” la
lettera b) del citato articolo 19, comma 4, richiede il
possesso della sola laurea in storia e
conservazione dei beni architettonici e ambientali; quindi non
è consentito
l’accesso agli esami per detto settore ai possessori di
qualunque altro titolo, ad eccezione di quanto già detto per
la laurea in architettura conseguita secondo il previgente
ordinamento;
per quel che riguarda la professione di
ingegnere, i laureati in ingegneria secondo il
vecchio ordinamento possono partecipare all’esame di Stato
per uno qualunque dei tre settori previsti per la professione
di ingegnere. I laureati della classe 4/S – Architettura e
ingegneria edile – possono partecipare all’esame di Stato
di ingegnere per il settore civile e ambientale sia se
provenienti dal corso di laurea corrispondente alla direttiva
85/384/CEE, sia dal corso 4/S- “Architettura ed ingegneria
edile” come risulta dall’ avviso di rettifica all’art.47 del
D.P.R. n.328 pubblicato nella G.U. n.3 del 4 gennaio 2002. Il
diploma universitario in economia e ingegneria della
qualità dà accesso esclusivamente al settore civile e
ambientale e a quello dell’informazione, secondo quanto
previsto espressamente dalla tabella A;
si precisa, inoltre, che la disposizione di cui al comma 4
dell’art. 24 relativa agli assistenti
sociali, deve essere intesa nel senso che possono
essere iscritti alla sezione A coloro che, già iscritti
all’albo degli assistenti sociali, sono in possesso di
laurea sperimentale quadriennale o, in mancanza di detto
titolo, abbiano svolto funzioni dirigenziali per cinque
anni;
in ordine alla possibilità di accedere ai nuovi esami, per
coloro che sono in possesso di titoli rilasciati secondo
l’ordinamento previgente, si ricorda che tutti i titoli
che precedentemente davano la possibilità di accedere ad uno
specifico esame di Stato continuano ad essere
titoli validi per l’accesso allo stesso, secondo quanto
previsto dall’articolo 8 del D.P.R. 328/2001. Al contrario le
lauree che nell’ambito del previgente ordinamento non
consentivano l’accesso agli esami di Stato non costituiscono
titolo idoneo per sostenere i nuovi esami, a meno che non
esistano espresse previsioni in tal senso nel D.P.R.
328/2001. In particolare i laureati in
scienze dell’informazione e in informatica non possono
accedere all’esame per la professione di ingegnere e i
laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche non
possono adire l’esame di chimico, i laureati in scienze
dell’educazione non possono accedere all’esame per
assistente sociale;
per quel che riguarda la composizione delle
commissioni, il comma 4 dell’art. 5 del regolamento
dispone che “nulla è innovato circa le norme vigenti relative
alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle
modalità di espletamento delle prove di esame”.
Pertanto le
commissioni resteranno invariate; in particolare sia per la
professione di architetto che per la professione di
ingegnere sarà costituita un’unica commissione con la
possibilità, da parte del Presidente di aggregare ai sensi
dell’art.7 del previgente regolamento, membri esperti nelle
discipline in cui debbono svolgersi gli esami. Criteri diversi
potranno essere successivamente introdotti con appositi
provvedimenti. Per la professione di dottore agronomo e
dottore forestale, posto che la legge professionale
prevedeva sezioni diverse in relazione alle lauree possedute,
mentre il D.P.R. n.328/2001 per la sezione A non prevede
settori e per la sezione B istituisce i settori agronomo e
forestale, zoonomo e biotecnologico agrario, si ritiene che
debba essere costituita un’unica commissione per i candidati
alla sezione A; la stessa commissione esaminerà anche i
candidati alla sezione B prevedendo prove di esame diverse a
seconda del settore, come previsto dal regolamento, e
lasciando al Presidente della stessa commissione la
possibilità di aggregare esperti, così come indicato per le commissioni
relative alle professioni di architetto e di ingegnere;
in relazione ai diplomi universitari che danno la
possibilità di accedere agli esami di Stato, questo Ministero
ritiene che, oltre ai diplomi universitari previsti
nell’allegato A, possano essere ammessi anche i possessori di
diplomi che hanno subito variazioni di denominazione, previa
valutazione dei competenti organi accademici in merito
all’identità dei percorsi formativi;
con riferimento al contenuto delle prove di esame per
ciascuna professione questo Ministero non può che confermare
che oggetto delle prove è quello previsto espressamente dal
regolamento. Tenuto conto, però, che alle prove di esame
saranno ammessi candidati in possesso di laurea conseguita
secondo il previgente ordinamento, laddove il regolamento
faccia riferimento al percorso formativo, la Commissione, in
via transitoria, dovrà tenere conto del percorso fatto da ogni
candidato;
in ordine alle modalità di svolgimento delle prove,
posto che al riguardo il D.P.R. n.328 non ha apportato
innovazioni, si invitano le commissioni giudicatrici a far
riferimento alle norme precedenti al nuovo regolamento. In
particolare ogni prova è propedeutica alla successiva; per
quanto concerne le prove scritte consecutive la
correzione può avvenire dopo l’espletamento di entrambe
prevedendo un punteggio minimo per ogni elaborato ai fini
dell’ammissione alla prova successiva; l’ordine delle prove
deve essere rispettato in considerazione dell’accennata
propedeuticità ; per l’anonimato degli elaborati valgono le
norme precedenti; per quanto concerne i punteggi si può
far riferimento alla prassi adottata finora dalle Commissioni
secondo la quale ogni componente ha 10 punti a disposizione e
la votazione di ogni prova è la somma dei singoli voti mentre la votazione
finale è la somma delle votazioni parziali.
Con riferimento
all’articolo 5 del D.P.R. 328/2001, che prevede l’esonero
da una delle prove scritte si precisa che la norma
non è di immediata applicazione posto che disciplina il
passaggio da una sezione all’altra dello stesso albo, nonché
l’accesso di coloro che siano in possesso di un titolo
conseguito sulla base di specifiche convenzioni tra università
e ordine; tale disposizione necessita peraltro di una
integrazione regolamentare volta ad individuare le prove
stesse;
per quel che riguarda i soggetti abilitati alla stipula
delle convenzioni tra Università e Ordini, di cui
all’art. 5, comma 2, del D.P.R. 328, si esprime l’avviso che i
Consigli Nazionali degli Ordini dovrebbero stabilire dei
protocolli validi a livello nazionale ma che la concreta
determinazione delle convenzioni dovrebbe essere definita a
livello locale;
si ritiene infine che, atteso il maggior impegno cui saranno
sottoposti i componenti delle commissioni giudicatrici,
chiamati ad espletare sia gli esami relativi alla sezione A
che quelli per la sezione B, i relativi compensi
debbano essere corrisposti in misura doppia per ciascuna
sessione.