TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n.300
Testo  del  decreto-legge  28  dicembre  2006,  n.  300  (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 300 del 28 dicembre 2006), coordinato
con la legge di conversione 26 febbraio 2007, n. 17 (in questo stesso
supplemento  ordinario  alla  pag.  5),  recante  «Proroga di termini
previsti  da  disposizioni  legislative.  Disposizioni di delegazione
legislativa e disposizioni diverse».
Avvertenza:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della  giustizia  ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana, approvato con DPR 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( .. ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
 (Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro).
   (( 1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004,
n.  97,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.
143,   gia'  prorogati  al  31  dicembre  2006  dall'articolo  8  del
decreto-legge   30   dicembre   2005,   n.   273,   convertito,   con
modificazioni,   dalla   legge   23   febbraio   2006,  n.  51,  sono
ulteriormente differiti al 31 dicembre 2007. ))
   2.  Per  garantire  la  continuita'  assistenziale  e fronteggiare
l'emergenza   nel  settore  infermieristico  e  tecnico,  il  termine
previsto  dall'articolo  6-quinquies  del  decreto-legge  30 dicembre
2004,  n.  314,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1o marzo
2005,  n.  26,  e'  prorogato  al  31  maggio  2007,  in attesa della
definizione  di  tali  prestazioni  e nel rispetto delle disposizioni
recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti
del   Servizio  sanitario  nazionale  dai  provvedimenti  di  finanza
pubblica.
   3.   Le   disposizioni  di  cui  all'articolo  28,  comma  1,  del
decreto-legge   30   dicembre   2005,   n.   273,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogate al
30  aprile  2007  ((  limitatamente  all'assunzione  di personale del
Ministero degli affari esteri. ))
   4. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti
di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24
del  27  marzo  1998,  e  la  graduatoria  del  concorso per titolo a
centosettantatre  posti  di  vigile  del  fuoco,  indetto con decreto
direttoriale  in  data  5  novembre  2001,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  -  4a  serie  speciale  - n. 92 del 20 novembre 2001, sono
prorogate fino al 31 dicembre 2007.
   ((  4-bis.  In  deroga a quanto previsto dall'articolo 3-quinquies
del   decreto-legge   3   agosto   2004,   n.  220,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  ottobre 2004, n. 257, limitatamente
agli   scrutini   per   la   promozione  a  dirigente  superiore,  le
disposizioni   di  cui  al  comma  3  dell'articolo  57  del  decreto
legislativo  5  ottobre 2000, n. 334, si applicano alle promozioni da
conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010. ))
   5.  In  attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche
(CNR),   i  direttori  degli  istituti  del  predetto  Ente,  di  cui
all'articolo  14  del  decreto  legislativo  4  giugno  2003, n. 127,
restano  in  carica fino al 30 giugno 2007; sono sospese, fino a tale
data,  le  procedure  concorsuali  destinate  al rinnovo dei predetti
incarichi.
   6.  All'articolo  3, comma 1-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n.
170,  le  parole:  "anno  2006" sono sostituite dalle seguenti: "anno
2009".
   (( 6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16,
comma  3,  della  legge  28 novembre 2005, n. 246, e' differito al 31
dicembre  2007  senza  oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e
nel  rispetto  dei  vincoli  previsti  dalla  legislazione vigente in
materia di trattamento economico del personale in mobilita'. ))
   ((  6-ter.  Nel  rispetto  dei vincoli previsti dalla legislazione
vigente  in  materia  di  assunzioni nel pubblico impiego, il termine
previsto  dall'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n.
246,  e'  prorogato  al  31  dicembre 2012 per il personale gia' alle
dipendenze  dell'ente  CONI,  alla data del 7 luglio 2002, transitato
alle  dipendenze della CONI Servizi spa, ai sensi del decreto-legge 8
luglio  2002,  n.  138,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto  2002,  n.  178,  attualmente distaccato in servizio presso le
Federazioni sportive nazionali, che successivamente al passaggio alle
dipendenze  delle  Federazioni  risultasse  in  esubero  a seguito di
ristrutturazione  aziendale  ovvero fosse interessato da procedure di
mobilita' ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, ferma restando
per  tale  personale  la  possibilita'  di ripristino del rapporto di
lavoro  con  CONI Servizi spa, sulla base di specifiche pattuizioni o
norme contrattuali. ))
   (( 6-quater. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del
personale  appartenente  all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
spa. ))
   ((  6-quinquies. In relazione a quanto disposto dal comma 6-quater
e'  autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2007. Al relativo
onere     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  relativa  al Fondo per gli interventi
strutturali  di  politica  economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del   decreto-legge   29  novembre  2004,  n.  282,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004, n. 307. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
   (( 6-sexies. All'articolo 1, comma 619, primo periodo, della legge
27  dicembre  2006, n. 296, le parole da: "In attesa dell'emanazione"
fino  a:  "comma 618" sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento
di  cui  al comma 618 e' emanato entro il 31 dicembre 2007. In attesa
della  sua  emanazione"  e  dopo  le  parole:  "candidati  del citato
concorso,  compresi"  sono  inserite  le seguenti: ", successivamente
alla nomina dei candidati ammessi pleno jure,". ))
   ((  6-septies.  Fino al 31 dicembre 2011, nei limiti delle risorse
finanziarie  disponibili al personale appartenente al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo
presso   gli   organi   costituzionali,  presso  gli  uffici  di  cui
all'articolo  14,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e  successive  modificazioni,  nonche'  presso gli uffici della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  continua ad applicarsi la
disposizione di cui all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto
del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni.  Al medesimo personale, e fino alla predetta data, non
si applicano, altresi', il limite di cui all'ultimo periodo del comma
1  dell'articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 133. ))

      
                     Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          7  aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  4  giugno  2004,  n.  143  (Disposizioni urgenti per
          assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005,
          nonche' in materia di esami di Stato e di Universita):
             "Art.  5.  (Spese  di  personale  docente  e non docente
          universitario).  - 1. In attesa di una riforma organica del
          sistema  di  programmazione,  valutazione  e  finanziamento
          delle   universita',   per   l'anno  2004,  ai  fini  della
          valutazione  del limite previsto dall'articolo 51, comma 4,
          della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, non si tiene conto,
          salvo  che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma
          53,  quarto  periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
          dei  costi  derivanti  dagli  incrementi  per  il personale
          docente    e   ricercatore   delle   universita'   previsti
          dall'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448, e dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali
          di   lavoro  del  personale  tecnico  ed  amministrativo  a
          decorrere dall'anno 2002.
             2.   Per   l'anno   2004,  le  spese  per  il  personale
          universitario,  docente  e non docente che presta attivita'
          in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale
          sono   ricomprese   per   due  terzi  tra  le  spese  fisse
          obbligatorie  previste  dall'articolo  51,  comma  4, della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449.
             3.  Dall'attuazione  dei commi 1 e 2 non devono derivare
          nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.".
             -  Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
          30  dicembre  2005,  n. 273, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 23 febbraio 2006, n. 51 (Definizione e proroga
          di termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti):
             "Art.    8.    (Personale    docente   e   non   docente
          universitario).  -  1.  Gli  effetti  dell'articolo  5  del
          decreto-legge   7  aprile  2004,  n.  97,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  giugno  2004, n. 143, gia'
          prorogati   al   31  dicembre  2005  dall'articolo  10  del
          decreto-legge  9  novembre  2004,  n.  266, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono
          ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2006.".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 6-quinquies del
          decreto-legge  30  dicembre  2004,  n.  314, convertito con
          modificazioni  dalla  legge  1°  marzo 2005, n. 26 (Proroga
          termini):
             " Art. 6-quinquies (Prestazioni aggiuntive programmabili
          da  parte  degli  infermieri  e  dei  tecnici  sanitari  di
          radiologia  medica).  -  1.  Per  garantire  la continuita'
          assistenziale   e   fronteggiare  l'emergenza  nel  settore
          infermieristico,  le disposizioni previste dall'articolo 1,
          commi  1,  1-bis,  2,  3,  4,  5  e 6, del decreto-legge 12
          novembre 2001, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  8  gennaio  2002,  n.  1,  si  applicano  fino al 31
          dicembre  2006,  nel  rispetto delle disposizioni recate in
          materia   di   assunzioni   dai  provvedimenti  di  finanza
          pubblica. ".
             -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 28, comma 1, del
          citato  decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006 n. 51:
             "Art. 28. (Personale del Ministero degli affari esteri).
          - 1. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti da
          impegni internazionali, le disposizioni di cui all'articolo
          1,   commi  1  e  10,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6  settembre  2005,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  221 del 22 settembre 2005, sono prorogate al
          31 dicembre 2006.".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 3-quinquies del
          decreto-legge  3  agosto  2004,  n.  220,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge  19  ottobre  2004,  n.  257
          (Disposizioni  urgenti  in  materia di personale del Centro
          nazionale  per l'informatica nella pubblica amministrazione
          (CNIPA),  di  applicazione  delle  imposte  sui  mutui e di
          agevolazioni  per imprese danneggiate da eventi alluvionali
          nonche'  di  personale  di  pubbliche  amministrazioni,  di
          differimento  di  termini,  di gestione commissariale della
          associazione  italiana  della  Croce  Rossa e di disciplina
          tributaria concernente taluni fondi immobiliari):
             "Art.  3  -quinquies.  (Proroga di termine in materia di
          aggiornamento  professionale).  -  1.  Il  termine  di  cui
          all'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre
          2000, n. 334, e' prorogato al 31 dicembre 2007.".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 57, del decreto
          legislativo  5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del
          personale  direttivo  e dirigente della Polizia di Stato, a
          norma  dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000,
          n. 78):
             -
             "Art. 57. (Aggiornamento professionale). - 1. Al fine di
          assicurare  periodici  percorsi  formativi per il personale
          appartenente  ai  ruoli dei direttivi e dei dirigenti della
          Polizia di Stato, il dipartimento della pubblica sicurezza,
          oltre  ai  corsi  per  la  formazione  iniziale, per quella
          specialistica e di aggiornamento professionale, organizza i
          seguenti corsi collegati alla progressione in carriera:
             a)  corso di aggiornamento per gli appartenenti ai ruoli
          direttivi;
             b) corso di aggiornamento per i primi dirigenti.
             2.  Con  regolamento del Ministro dell'interno, ai sensi
          dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  da  emanare  entro  un  anno dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto, sono stabiliti la durata, i
          contenuti,  le  modalita' di svolgimento, nonche' i criteri
          per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al
          comma  1  che  possono  essere anche effettuati, attraverso
          apposite  convenzioni, presso strutture formative pubbliche
          o private.
             3.  La  frequenza con profitto dei corsi di cui al comma
          1,  lettere  a)  e  b),  costituisce  requisito necessario,
          rispettivamente,  per  gli  scrutini per la promozione alla
          qualifica  di  vice  questore  aggiunto del ruolo direttivo
          speciale, l'ammissione al corso di formazione per l'accesso
          alla  qualifica  di  primo  dirigente  e  la  promozione  a
          dirigente superiore.
             4.   Ai  medesimi  fini  e  ferma  restando  la  vigente
          disciplina  relativa  ai  corsi  di  alta formazione tenuti
          dalla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia, e'
          equiparata  la  frequenza con profitto di corsi organizzati
          dalla  citata Scuola per il personale direttivo e dirigente
          che espleta funzioni di polizia.
             5.  Le  disposizioni di cui al comma 3 si applicano alle
          promozioni  da  conferire  con  decorrenza successiva al 31
          dicembre 2005.".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  14 del decreto
          legislativo  4  giugno  2003,  n.  127 recante Riordino del
          Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)":
             "Art.  14  (Istituti).  - 1. Gli istituti sono le unita'
          organizzative  presso  le quali si svolgono le attivita' di
          ricerca  dell'ente, afferenti ai dipartimenti. Le modalita'
          di  costituzione  degli  istituti  e  la  loro afferenza ai
          dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la loro
          articolazione  organizzativa  sono definiti dal regolamento
          di organizzazione e funzionamento dell'ente.
             2.  Gli istituti realizzano i programmi ed i progetti di
          ricerca  loro  affidati  come  previsto  dall'articolo  12,
          interagendo con il sistema produttivo, con le universita' e
          le altre istituzioni di ricerca e con gli enti locali. Essi
          hanno  autonomia scientifica, nonche' autonomia finanziaria
          e   gestionale  nei  limiti  definiti  dal  regolamento  di
          amministrazione, contabilita' e finanza dell'ente.
             3. Gli istituti:
             a)  propongono  al dipartimento cui afferiscono il piano
          triennale  e i relativi aggiornamenti annuali nelle materie
          di   competenza,  indicando  le  risorse,  comprese  quelle
          acquisibili autonomamente, necessarie per realizzarli;
             b)  gestiscono  i  programmi  e progetti di ricerca loro
          affidati  come  previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera
          b),   nei   limiti  delle  risorse  loro  assegnate  ovvero
          acquisite    autonomamente,   intrattenendo   le   relative
          relazioni anche a livello internazionale;
             c)   elaborano   una  relazione  annuale  sui  risultati
          dell'attivita'  svolta  da  trasmettere al dipartimento cui
          afferiscono.
             4.  Gli istituti possono altresi' partecipare a progetti
          di  ricerca coordinati da dipartimenti diversi da quello di
          afferenza.
             5.    Il   direttore   dell'istituto   e'   responsabile
          dell'attivita'   dell'istituto   stesso.  E'  nominato  dal
          consiglio  di amministrazione dell'ente tra persone di alta
          qualificazione  ed  esperienza  scientifica  e  manageriale
          sulla  base di procedure selettive definite dal regolamento
          di   organizzazione  e  funzionamento.  I  direttori  degli
          istituti,  il  cui  incarico  e'  a  tempo pieno, durano in
          carica  cinque  anni  e  possono essere confermati una sola
          volta.".
             -  Si  riporta  il testo del comma 1-bis dell'articolo 3
          del  decreto-legge  9  maggio 2003, n. 105, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   11  luglio  2003,  n.  170
          (Disposizioni  urenti  per  le  universita'  e  gli enti di
          ricerca nonche' in materia di abilitazione all'esercizio di
          attivita'  professionali),  come  modificato dalla presente
          legge:
             "Art.   3   (Esami  di  Stato  per  l'abilitazione  alla
          professione  di  farmacista  e per l'accesso alla sezione B
          dell'albo  professionale  degli  psicologi e altre norme in
          materia di abilitazione professionale).- 1 (Omissis)
             1-bis.   I  possessori  dei  titoli  conseguiti  secondo
          l'ordinamento  previgente  alla  riforma  di  cui al D.M. 3
          novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e  tecnologica, e ai relativi decreti
          attuativi,   fino  alle  sessioni  di  esame  di  Stato  di
          abilitazione  professionale  dell'anno  2009,  svolgono  le
          prove  degli  esami  di Stato per le professioni di dottore
          agronomo   e   dottore  forestale,  architetto,  assistente
          sociale,  attuario,  biologo, chimico, geologo, ingegnere e
          psicologo  secondo  l'ordinamento previgente al decreto del
          Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. ".
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 16, della legge 28
          novembre   2005,   n.   246  (Semplificazione  e  riassetto
          normativo per l'anno 2005):
             "Art. 16. (Disposizioni per il potenziamento dei servizi
          alle  imprese  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni
          mediante  razionalizzazione delle procedure di mobilita). -
          1.  Al  fine  di rafforzare i servizi alle imprese da parte
          delle  pubbliche  amministrazioni, con particolare riguardo
          ai  servizi  di  informazione  e  di  semplificazione,  nel
          rispetto  del  contenimento  dei costi, all'articolo 30 del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e successive
          modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
             a)  al  comma  1,  le  parole:  "passaggio diretto" sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "cessione  del  contratto  di
          lavoro";
             b)  al  comma  2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente
          periodo:  "In  ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o
          le  clausole  dei  contratti  collettivi  volti  ad eludere
          l'applicazione  del  principio  del  previo  esperimento di
          mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale";
             c) dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente:
             "2-quinquies.   Salvo   diversa  previsione,  a  seguito
          dell'iscrizione    nel    ruolo   dell'amministrazione   di
          destinazione,  al  dipendente  trasferito  per mobilita' si
          applica   esclusivamente   il   trattamento   giuridico  ed
          economico,   compreso   quello   accessorio,  previsto  nei
          contratti  collettivi  vigenti  nel  comparto  della stessa
          amministrazione".
             2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sentite le confederazioni rappresentative, sono definite le
          modalita'  attuative degli articoli 34 e 34-bis del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
          modificazioni,  relativamente al personale dipendente dalle
          amministrazioni   dello  Stato,  dagli  enti  pubblici  non
          economici  nazionali,  ivi  comprese  le  agenzie,  e dalle
          universita'.
             3.  Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla
          data  del  7  luglio  2002,  in  fase  di  prima attuazione
          dell'articolo  8  del  decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
          n.  178,  e,  comunque,  non  oltre il 31 dicembre 2006, si
          applica  l'articolo  30  del  decreto  legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni.
             4.  Il  comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
          2004,  n.  311,  si  interpreta  nel  senso che i segretari
          comunali    e    provinciali    appartenenti   alle   fasce
          professionali  A  e B possono essere collocati in posizioni
          professionali  equivalenti  alla ex IX qualifica funzionale
          del  comparto  Ministeri, previa espressa manifestazione di
          volonta'  in  tale  senso,  con  spettanza  del trattamento
          economico corrispondente.".
             -  Il  testo  del  decreto-legge  8 luglio 2002, n. 138,
          convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n.
          178   (Interventi   urgenti   in   materia  tributaria,  di
          privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e
          per    il   sostegno   dell'economia   anche   nelle   aree
          svantaggiate)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 10
          agosto 2002, n. 187, S.O.
             -  Il testo della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in
          materia  di  cassa  integrazione, mobilita', trattamenti di
          disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della Comunita'
          europea,  avviamento  al  lavoro  ed  altre disposizioni in
          materia di mercato del lavoro) e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175, S.O.
             - Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge
          29  novembre  2004,  n.  282,  convertito con modificazioni
          dalla  legge 27 dicembre 2004, n. 307 (Disposizioni urgenti
          in materia fiscale e di finanza pubblica):
             "Art.  10. (Proroga di termini in materia di definizione
          di  illeciti  edilizi).  - 1. Al decreto-legge 30 settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre  2003,  n.  326,  e successive modificazioni, sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche:
             a)  nell'allegato 1, le parole: "20 dicembre 2004" e "30
          dicembre  2004", indicate dopo le parole: "seconda rata" e:
          "terza   rata",  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: "31 maggio 2005" e "30 settembre 2005";
             b)  nell'allegato  1,  ultimo  periodo,  le  parole: "30
          giugno   2005",  inserite  dopo  le  parole:  "deve  essere
          integrata  entro  il",  sono sostituite dalle seguenti: "31
          ottobre 2005";
             c)  al  comma  37 dell'articolo 32 le parole: "30 giugno
          2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005".
             2.  La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei  termini  stabiliti per il versamento, rispettivamente,
          della  seconda  e della terza rata dell'anticipazione degli
          oneri  concessori  opera a condizione che le regioni, prima
          della  data  di entrata in vigore del presente decreto, non
          abbiano dettato una diversa disciplina.
             3.  Il  comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
          12  luglio  2004,  n.  168,  convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   30   luglio  2004,  n.  191,  e  successive
          modificazioni, e' abrogato.
             4.  Alle  minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota  parte  delle  maggiori entrate derivanti dalle altre
          disposizioni contenute nel presente decreto.
             5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi
          di  finanza  pubblica, anche mediante interventi volti alla
          riduzione   della   pressione   fiscale,   nello  stato  di
          previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze e'
          istituito  un apposito "Fondo per interventi strutturali di
          politica  economica",  alla  cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.".
             -  Si  riporta  il  testo del comma 619, dell'articolo 1
          della  legge  27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria  2007)",  come  modificato dalla
          presente legge:
             "Art. 1. (Omissis)
             619. Il regolamento di cui al comma 618 e' emanato entro
          il  31  dicembre  2007.  In  attesa della sua emanazione si
          procede  alla  nomina  sui  posti  previsti  dal  bando  di
          concorso  ordinario  a  dirigente  scolastico  indetto  con
          decreto   direttoriale   del   Ministero   dell'istruzione,
          dell'universita'   e   della   ricerca  22  novembre  2004,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale -
          n.  94  del  26  novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui
          posti  vacanti  e disponibili relativi agli anni scolastici
          2007/2008  e  2008/2009, dei candidati del citato concorso,
          compresi, successivamente alla nomina dei candidati ammessi
          pleno  jure  su  i  candidati  in  possesso  dei prescritti
          requisiti  ammessi  con  riserva a seguito di provvedimento
          cautelare  in  sede  giurisdizionale  o amministrativa, che
          abbiano  superato le prove di esame propedeutiche alla fase
          della formazione con la produzione da parte degli stessi di
          una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo
          da  parte  del  direttore  del  corso,  senza effettuazione
          dell'esame final
             e previsto dal bando medesimo. Si procede, altresi', sui
          posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al
          medesimo  periodo,  alla  nomina  degli altri candidati che
          abbiano  superato  le prove di esame propedeutiche al corso
          di  formazione  del  predetto  concorso  ma  non vi abbiano
          partecipato  perche' non utilmente collocati nelle relative
          graduatorie;  questi  ultimi  devono  partecipare con esito
          positivo  ad  un  apposito  corso  intensivo di formazione,
          indetto  dall'amministrazione  con le medesime modalita' di
          cui  sopra, che si conclude nell'anno scolastico 2006/2007;
          le  nomine  di  cui  al  presente  comma, fermo restando il
          regime  autorizzatorio  in  materia  di  assunzioni  di cui
          all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,
          n.  449,  sono conferite secondo l'ordine della graduatoria
          di merito.
             (Omissis)".
             -  Si riporta il testo del comma 2, dell'articolo 14 del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
             "Art.   14.   (Indirizzo   politico-amministrativo).   -
          (Omissis)
             2.  Per  l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma 4-bis, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati,
          nei  limiti  stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
          le  assegnazioni  di  personale, ivi compresi gli incarichi
          anche   di   livello  dirigenziale  e  le  consulenze  e  i
          contratti,  anche  a  termine,  conferiti nell'ambito degli
          uffici  di  cui al presente comma, decadono automaticamente
          ove  non  confermati entro trenta giorni dal giuramento del
          nuovo  Ministro.  Per  i  dipendenti pubblici si applica la
          disposizione  di cui all'articolo 17, comma 14, della legge
          15  maggio  1997,  n.  127.  Con  lo  stesso regolamento si
          provvede  al  riordino  delle  segretarie  particolari  dei
          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
          dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e' determinato, in attuazione dell'articolo 12,
          comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
          aggravi  di  spesa  e,  per  il  personale disciplinato dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
          Tale  trattamento,  consiste  in  un  unico  emolumento, e'
          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
          del  regolamento  di cui al presente comma sono abrogate le
          norme  del  regio  decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ed ogni altra
          norma  riguardante  la  costituzione  e  la  disciplina dei
          gabinetti  dei  Ministri e delle segretarie particolari dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 57 del testo unico
          delle  disposizioni  concernenti lo statuto degli impiegati
          civili dello Stato, approvato con il Decreto del Presidente
          della  repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  e  successive
          modificazioni:
             "Art.  57. (Trattamento del personale comandato e carico
          della  spesa).  -  L'impiegato  in  posizione di comando e'
          ammesso  agli  esami,  ai  concorsi  ed  agli  scrutini  di
          promozione  nonche'  ai  concorsi  per  il  passaggio  alla
          qualifica  intermedia della carriera superiore in base alle
          normali disposizioni.
             La   spesa  per  il  personale  comandato  presso  altra
          amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione
          di appartenenza.
             Alla  spesa del personale comandato presso enti pubblici
          provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui
          detto   personale   va  a  prestare  servizio.  L'ente  e',
          altresi',  tenuto a versare all'amministrazione statale cui
          il  personale  stesso appartiene l'importo dei contributi e
          delle  ritenute  sul  trattamento  economico previsti dalla
          legge.
             Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando
          e'  computato  agli effetti del trattamento di quiescenza e
          di previdenza.
             Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonche'
          agli  aumenti  periodici,  provvede  l'amministrazione  cui
          l'impiegato appartiene organicamente.".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 133 del decreto
          legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217  (Ordinamento  del
          personale  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
          dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):
             "Art. 133. (Comando e collocamento fuori ruolo). - 1. Il
          personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso
          quello  di  livello  dirigenziale, puo' essere collocato in
          posizione  di  comando  o  fuori  ruolo  presso  gli organi
          costituzionali,  le altre amministrazioni dello Stato o gli
          enti   pubblici,   in   relazione   anche  ad  esigenze  di
          coordinamento  con i compiti istituzionali del Dipartimento
          dei  vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
          civile.  Possono essere collocati in posizione di comando o
          fuori  ruolo  non  piu'  di  cinque  unita' di personale di
          livello dirigenziale contemporaneamente.
             2.  La  posizione  di comando cessa al termine fissato e
          non  puo'  avere durata superiore a dodici mesi rinnovabili
          una sola volta. Tale durata e' raddoppiata per il personale
          di livello dirigenziale.
             3.   Il   trattamento   economico  e  ogni  altro  onere
          finanziario relativi al personale collocato in posizione di
          comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di
          destinazione.
             4.  Per  quanto  non previsto dal presente articolo, ivi
          incluso  il  comando  e  il  collocamento  fuori  ruolo del
          personale   delle   pubbliche   amministrazioni  presso  il
          Dipartimento  dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
          della  difesa  civile  e le strutture periferiche del Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco, si applicano, in quanto
          compatibili,  gli articoli 56, 57, 58 e 59 del testo unico,
          nonche' le relative disposizioni di attuazione.".

      
                               Art. 2.
        (Disposizioni in materia di agricoltura e di pesca).
   ((  1.  All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile
2006,  n.  152,  le  parole:  "30  giugno 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2007". ))
   2.  All'articolo  3  del  decreto legislativo 10 dicembre 2002, n.
306, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
   ((  "2-bis.  Gli  operatori  iscritti  nella  banca  dati  di  cui
all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007
le   istanze   di  aggiornamento  relative  alla  propria  attivita',
conseguenti  a  variazioni intervenute prima della data di entrata in
vigore della presente disposizione". ))
   3.  Per  le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5
del   decreto-legge   1o   ottobre  2005,  n.  202,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  novembre 2005, n. 244, e successive
modificazioni,  il  termine  per  il  versamento  della prima e della
seconda  rata e' effettuato entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio
di  sanzioni  ed interessi; il temine per il versamento della terza e
quarta  rata  di  cui  all'articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3
ottobre  2006,  n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2006, n. 286, e' posticipato al 30 giugno 2007; al relativo
onere,  ((  valutato  ))  in 50.000 euro per l'anno 2007, si provvede
mediante  riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
5, comma 3-ter del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. I versamenti
tributari   non   eseguiti  per  effetto  della  sospensione  di  cui
all'articolo  5,  comma  3-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n.
202,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244,  e  successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione
senza  aggravio  di  sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007
ovvero  in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. La
prima  rata  e'  versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive
alla  prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17
gennaio  2007.  Gli  adempimenti tributari diversi dai versamenti non
eseguiti per effetto della sospensione di cui al predetto articolo 5,
comma  3-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005 sono effettuati entro
il 31 gennaio 2007.
   ((  3-bis.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio  dell'attuazione  delle  disposizioni di cui al comma 3,
anche  ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette
alle  Camere,  corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti
adottati  ai  sensi  dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
medesima legge n. 468 del 1978. ))
   4.  I  compiti  del  Commissario  straordinario del Governo di cui
all'articolo   7-bis   del  decreto-legge  11  gennaio  2001,  n.  1,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono
estesi  a  tutte  le  emergenze  zootecniche  e  sono prorogati al 31
dicembre  2007.  Al  relativo  onere,  pari a 150.000 euro per l'anno
2007,     si     provvede     mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del
decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.
   5.  Il  termine  di  cui  all'articolo  15,  comma  2, del decreto
legislativo 29 aprile 2006, n. 217, per l'iscrizione nel registro dei
fertilizzanti  o dei fabbricanti di fertilizzanti, e' prorogato al 30
settembre 2007.
   ((  5-bis.  All'articolo  5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n.  81,  le parole: "1o gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti:
"1o gennaio 2008". ))
   ((  5-ter.  Per  i  sinistri che coinvolgono le macchine agricole,
come  definite  dall'articolo  57  del  decreto legislativo 30 aprile
1992,   n.   285,  e  successive  modificazioni,  la  disciplina  del
risarcimento  diretto  prevista dal regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  18  luglio  2006, n. 254, si applica a
decorrere dal 1o febbraio 2008. ))
   (( 5-quater. Il termine di cui all'articolo 1, comma 9-bis, ultimo
periodo,  del  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio 2006, n. 233, gia' prorogato
dall'articolo  1,  comma  1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, con le modalita'
previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 223-duodecies
delle  disposizioni  per l'attuazione del codice civile, e' prorogato
al 30 aprile 2008. ))
   art=2;

      
                     Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 96, del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale), come modificato dalla presente legge:
             "  Art. 96 (Modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933,
          n. 1775).(Omissis).
             7.  I  termini  entro  i  quali  far  valere,  a pena di
          decadenza,  ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto
          11  dicembre  1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o
          alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica
          a  norma  dell'articolo  1,  comma  1 della legge 5 gennaio
          1994, n. 36, nonche' per la presentazione delle denunce dei
          pozzi  a  norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12
          luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007. In
          tali  casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999.
          Nel   provvedimento   di   concessione  preferenziale  sono
          contenute  le  prescrizioni  relative  ai  rilasci  volti a
          garantire  il  minimo  deflusso  vitale  nei corpi idrici e
          quelle  prescrizioni  necessarie ad assicurare l'equilibrio
          del bilancio idrico.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  3  del decreto
          legislativo   10   dicembre   2002,  n.  306  (Disposizioni
          sanzionatorie   in   attuazione  del  regolamento  (CE)  n.
          1148/2001  relativo  ai controlli di conformita' alle norme
          di   commercializzazione   applicabili  nel  settore  degli
          ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della L. 1°
          marzo 2002, n. 39.), come modificato dalla presente legge:
             "Art.  3. (Impedimento delle operazioni di controllo). -
          1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impedisce
          l'espletamento  delle  funzioni  di  controllo  di  cui  al
          regolamento   (CE)  12  giugno  2001,  n.  1148/2001  della
          Commissione,  o,  comunque,  ne  ostacola lo svolgimento e'
          soggetto  alla  sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100
          euro a 6.200 euro.
             2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette
          di  fornire  agli  organismi  di  controllo le informazioni
          richieste  dai  suddetti  organismi  e  previste dal citato
          regolamento  (CE)  n.  1148/2001,  ovvero  le  fornisce  in
          maniera  difforme,  in  base  a quanto previsto dal manuale
          operativo  delle  procedure  adottato  dal  Ministero delle
          politiche  agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e di Bolzano, e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  260  euro a 1.550
          euro.
             2-bis.  Gli  operatori iscritti nella banca dati, di cui
          all'articolo  2,  comma  1,  possono presentare entro il 31
          dicembre  2007  le  istanze  di aggiornamento relative alla
          propria  attivita',  conseguenti  a  variazioni intervenute
          prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della presente
          disposizione.".
             -  Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          1°  ottobre  2005,  n.  202, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 (Misure urgenti per la
          prevenzione dell'influenza aviaria):
             "Art.  5. (Interventi urgenti nel settore avicolo). - 1.
          L'AGEA e' autorizzata ad acquistare carni congelate avicole
          ed  altri  prodotti avicoli freschi per un quantitativo non
          superiore  a 17.000 tonnellate per un importo di 20 milioni
          di euro, da destinare ad aiuti alimentari.
             2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con
          decreto di natura non regolamentare, determina le modalita'
          di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle
          carni di cui al comma 1.
             3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari
          a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2005-2007,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo
          speciale"   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
          parzialmente  utilizzando,  quanto  a  5  milioni  di euro,
          l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto
          a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero
          degli  affari  esteri,  e,  quanto  a  7  milioni  di euro,
          l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
             3-bis.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2006, e fino al 31
          ottobre  2006,  a  favore  degli  allevatori avicoli, delle
          imprese  di  macellazione e trasformazione di carne avicola
          nonche'   mangimistiche  operanti  nella  filiera  e  degli
          esercenti  attivita'  di  commercio  all'ingrosso  di carni
          avicole  sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e
          ai  versamenti  tributari,  nonche'  il  pagamento  di ogni
          contributo o premio di previdenza e assistenza sociale, ivi
          compresa  la  quota a carico dei dipendenti, senza aggravio
          di  sanzioni,  interessi  o altri oneri. Non si fa luogo al
          rimborso  di quanto gia' versato. Sono altresi' sospesi per
          il predetto periodo i pagamenti delle rate delle operazioni
          creditizie e di finanziamento, ivi comprese quelle poste in
          essere  dall'Istituto  di  servizi  per il mercato agricolo
          alimentare (ISMEA).
             3-ter.  Per  l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata
          la  spesa  di  2  milioni  di  euro  per l'anno 2006 e di 8
          milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2007. Al
          relativo  onere  si  provvede,  quanto  a 2 milioni di euro
          annui   a   decorrere  dal  2006,  mediante  corrispondente
          riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
          36  del  decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le
          finalita'  di  cui  all'articolo  1,  comma 2, del medesimo
          decreto  legislativo  e, quanto a 6 milioni di euro annui a
          decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione
          della  proiezione  per  il medesimo anno dello stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2005-2007,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
          corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
             3-quater.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze,
          d'intesa   con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali,   e'  autorizzato  a  concedere  contributi  per
          l'accensione   di   mutui   per   la   riconversione  e  la
          ristrutturazione  delle  imprese coinvolte nella situazione
          di  emergenza  della  filiera  avicola,  ivi  compresi  gli
          allevamenti  avicoli  e  le  imprese  di  macellazione e di
          trasformazione  di  carne  avicola  o di prodotti a base di
          carne  avicola.  Ai  fini  di  cui  al  presente  comma  e'
          autorizzata  la  spesa  di  10 milioni di euro per ciascuno
          degli  anni  2006  e  2007.  Al  relativo onere si provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
          spesa  di  cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del
          decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n. 102, relativa al
          Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi assicurativi.
             4.   Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.".
             - Si riporta il testo del comma 116, dell'articolo 2 del
          decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito, con
          modificazioni   dalla   legge  24  novembre  2006,  n.  286
          (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria):
             "Art. 2. (Omissis)
             116.  Per  le  aziende  in  crisi  di cui al comma 3-bis
          dell'articolo  5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 novembre
          2005,  n.  244,  e  successive modificazioni, all'onere del
          pagamento  di  ogni  contributo  o  premio  di previdenza e
          assistenza  sociale  si  provvede mediante il versamento di
          quattro    rate   mensili   anticipate   all'interesse   di
          differimento  e  di dilazione pari alla misura del tasso di
          interesse legale vigente del 2,5 per cento.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 7 e del comma 7
          dell'articolo  11-ter,  della  legge  5 agosto 1978, n. 468
          (Riforma  di  alcune  norme  di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio):
             "Art.  7.  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
          di  ordine)  -  Nello  stato  di previsione della spesa del
          Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
          "Fondo  di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" le
          cui  dotazioni  sono  annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
             Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
          Corte  dei  conti,  sono  trasferite  dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
             1)  per  il  pagamento  dei  residui  passivi  di  parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa;
             2)  per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
          aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
          e la riscossione delle entrate.
             Allo  stato  di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio.".
             "Art.  11-ter.  (Copertura  finanziaria  delle leggi). -
          (Omissis)
             7.   Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".
             -   Si   riporta   il   testo  dell'articolo  7-bis  del
          decreto-legge  11  gennaio  2001,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 (Disposizioni
          urgenti  per  la  distruzione  del  materiale  specifico  a
          rischio   per  encefalopatie  spongiformi  bovine  e  delle
          proteine  animali  ad  alto  rischio, nonche' per l'ammasso
          pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.
          Ulteriori  interventi  urgenti per fronteggiare l'emergenza
          derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.):
             "Art. 7-bis (Fondo per l'emergenza BSE). - 1. Al fine di
          assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a
          fronteggiare  l'emergenza  nel  settore  zootecnico causata
          dall'encefalopatia  spongiforme  bovina (BSE), e' istituito
          un  Fondo,  denominato:  "Fondo  per  l'emergenza BSE", con
          dotazione  pari  a  lire  300  miliardi per l'anno 2001, da
          iscrivere  in  apposita  unita'  previsionale di base dello
          stato  di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
          e della programmazione economica.
             2.   Le  disponibilita'  del  Fondo  sono  destinate  al
          finanziamento di:
             a)  interventi  a  carico dello Stato, anche riferiti al
          peso delle carcasse, per la macellazione, il trasporto e lo
          smaltimento  di  bovini  di  eta'  superiore a trenta mesi,
          abbattuti  ai sensi del regolamento (CE) n. 2777/2000 della
          Commissione, del 18 dicembre 2000;
             b)    interventi    per   assicurare,   in   conformita'
          all'articolo   87,   comma  2,  lettera  b),  del  Trattato
          istitutivo  della  Comunita'  europea,  l'agibilita'  degli
          impianti   di   allevamento   compromessa   dall'imprevista
          permanenza dei capi in azienda e per evitare l'interruzione
          dell'attivita'  agricola ed i conseguenti danni economici e
          sociali.  A tale fine nei limiti della dotazione del Fondo,
          viene  erogato,  a  titolo  di compensazione, un indennizzo
          fino al 30 giugno 2001 da corrispondere previa attestazione
          della  macellazione,  avvenuta  a  decorrere dal 12 gennaio
          2001,  del  bovino  detenuto  in  azienda per almeno cinque
          mesi, fino a lire 150.000 per i bovini di eta' compresa fra
          i  6  e  i  12  mesi,  a  lire 300.000 per i bovini di eta'
          compresa  fra i 12 e i 18 mesi, a lire 450.000 per i bovini
          di  eta' compresa fra i 18 e i 24 mesi e a lire 550.000 per
          i bovini di eta' compresa fra i 24 ed i 30 mesi;
             c) indennita' per il riavviamento di aziende zootecniche
          nelle quali si sia verificato l'abbattimento di capi bovini
          a  seguito  della  rilevazione  positiva di presenza di BSE
          nell'azienda  medesima.  L'indennita'  e' concessa entro il
          limite di lire 1 milione per ogni bovino riacquistato, sino
          al limite massimo di lire 500 milioni per ogni azienda;
             d)  contributi  e  spese per la distruzione di materiali
          specifici  a  rischio, ivi inclusa la colonna vertebrale di
          bovini  di eta' superiore a 12 mesi, di materiale ad alto e
          basso rischio e di prodotti derivati;
             e)   un   indennizzo,   fino  a  lire  240.000  a  capo,
          corrisposto  per  i bovini morti in azienda da avviare agli
          impianti  di  pretrattamento  e  successiva  distruzione, a
          copertura dei costi di raccolta e trasporto.
             3.  In  sede  di prima applicazione, il Fondo e', in via
          provvisoria, e con riferimento alle lettere di cui al comma
          2,  cosi'  ripartito:  a)  lire  50  miliardi;  b)  lire 51
          miliardi;  c) lire 1 miliardo; d) lire 48 miliardi; e) lire
          5  miliardi.  Con  successive  determinazioni, adottate dal
          commissario  straordinario del Governo per il coordinamento
          dell'emergenza  conseguente  alla encefalopatia spongiforme
          bovina,  d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica, delle politiche agricole e
          forestali e della sanita', sentita la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle ulteriori
          ripartizioni,  sulla  base  delle effettive esigenze, tra i
          vari interventi di cui al presente articolo.
             4.   L'Agenzia   e'   incaricata  della  erogazione  dei
          finanziamenti,  secondo le modalita' stabilite dal presente
          articolo,   sia   in   sede   di  prima  applicazione,  sia
          successivamente,   in   conformita'   alle   determinazioni
          adottate  dal commissario straordinario del Governo. A tale
          fine,  il  Fondo e' versato, nel rispetto delle norme sulla
          tesoreria unica, al bilancio dell'Agenzia stessa ed erogato
          secondo    le    norme   stabilite   dal   regolamento   di
          amministrazione e contabilita' di quest'ultima.
             5.  L'Agenzia  provvede alla rendicontazione delle spese
          secondo  le  indicazioni  fornite dal Ministero del tesoro,
          del  bilancio e della programmazione economica, di concerto
          con  il  Ministero  della  sanita' e con il Ministero delle
          politiche agricole e forestali.
             6.  L'Agenzia,  nei  limiti  della  dotazione del Fondo,
          provvede   all'incenerimento  o  al  coincenerimento  delle
          proteine animali trasformate destinate all'ammasso pubblico
          di  cui  all'articolo  2  predisponendo  a  tale  scopo uno
          specifico programma operativo. I titolari degli impianti di
          incenerimento  sono  obbligati  ad  accettare  le  proteine
          animali   trasformate  e  ottenute  da  materiali  a  basso
          rischio,  cosi'  come  definiti dall'articolo 5 del decreto
          legislativo  14  dicembre  1992, n. 508, ivi incluse quelle
          oggetto  dell'ammasso pubblico di cui all'articolo 2, comma
          1,  del presente decreto. Tale obbligo non sussiste qualora
          gli  impianti  siano dichiarati tecnicamente inidonei dalle
          regioni  o  province  autonome.  L'obbligo  di accettazione
          sussiste  altresi'  per  i  titolari  degli impianti per la
          produzione di leganti idraulici a ciclo completo. L'Agenzia
          puo'  disporre  che  i  materiali  conferiti o da conferire
          all'ammasso siano immediatamente inceneriti o coinceneriti.
          Qualora    non    si   provveda   direttamente,   l'Agenzia
          corrisponde,  nei  limiti  della  dotazione  del Fondo, uno
          specifico  rimborso  forfettario ai soggetti che assicurano
          la distruzione dei prodotti conferiti o da conferire.
             7.  Alla  dotazione  del  Fondo, determinata in lire 300
          miliardi per l'anno 2001, si provvede:
             a) quanto a lire 170 miliardi mediante utilizzo per pari
          importo dell'autorizzazione di spesa recata per l'anno 2000
          dall'articolo  3, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
          499, come integrata dall'articolo 52, comma 10, della legge
          23  dicembre  2000,  n.  388.  Detto  importo viene versato
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
          all'apposita  unita'  previsionale  di  base dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica;
             b)   quanto  a  lire  130  miliardi  mediante  riduzione
          dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 50, comma
          1,  lettera  c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
          definita  nella  tabella D della legge 23 dicembre 2000, n.
          388.
             8.   Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  15 del decreto
          legislativo   29  aprile  2006,  n.  217  (Revisione  della
          disciplina in materia di fertilizzanti):
             "Art.  15.  (Norme transitorie e finali).- 1. Dalla data
          di  entrata  in  vigore del presente decreto e' concesso un
          periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti
          nazionali  prodotti  e commercializzati in conformita' alla
          normativa vigente prima di tale data.
             2.  Il  fabbricante  di  fertilizzanti  gia' immessi sul
          mercato  prima della data di entrata in vigore del presente
          decreto, si iscrive al Registro dei fertilizzanti ovvero al
          Registro   dei   fabbricanti   di   fertilizzanti   di  cui
          all'articolo  8  entro il termine massimo di sei mesi dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto.
             3. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili,
          che  modificano  modalita'  esecutive  e caratteristiche di
          ordine  tecnico  recepite  con il presente decreto, e' data
          attuazione   con   decreto  del  Ministro  delle  politiche
          agricole e forestali.".
             -  Si  riporta il testo del comma 1, dell'articolo 5 del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 (Interventi
          urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria,
          della  pesca,  nonche' in materia di fiscalita' d'impresa),
          come modificato dalla presente legge:
             "Art.  5  (Interventi urgenti nel settore della pesca).-
          1.  L'entrata in vigore dell'obbligo di cui all'articolo 28
          del  regolamento  di  cui al D.M. 5 agosto 2002, n. 218 del
          Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, cosi' come
          sostituito  dall'articolo  5 del regolamento di cui al D.M.
          26  luglio 2004, n. 231 del Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  e' fissata al 1° gennaio 2008. Fino a tale
          data  continuano ad applicarsi le disposizioni di sicurezza
          previste  dal regolamento di cui al D.M. 22 giugno 1982 del
          Ministro della marina mercantile, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  200 del 22 luglio 1982, e dal D.M. 19 aprile
          2000  del  Ministro  delle  politiche agricole e forestali,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 126 del 1° giugno
          2000.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  57 del decreto
          legislativo  30  aprile  1992,  n.  285 (Nuovo codice della
          strada):
             "Art.  57. (Macchine agricole) - 1. Le macchine agricole
          sono  macchine  a  ruote  o  a  cingoli destinate ad essere
          impiegate  nelle  attivita' agricole e forestali e possono,
          in  quanto  veicoli,  circolare  su  strada  per il proprio
          trasferimento  e  per  il trasporto per conto delle aziende
          agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso
          agrario,  nonche'  di  addetti  alle  lavorazioni; possono,
          altresi', portare attrezzature destinate alla esecuzione di
          dette attivita'.
             2.  Ai  fini  della  circolazione  su strada le macchine
          agricole si distinguono in:
             a) Semoventi:
             1)  trattrici  agricole:  macchine  a motore con o senza
          piano  di carico munite di almeno due assi, prevalentemente
          atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare
          prodotti   agricoli  e  sostanze  di  uso  agrario  nonche'
          azionare  determinati strumenti, eventualmente equipaggiate
          con attrezzature portate o semiportate da considerare parte
          integrante della trattrice agricola;
             2)  macchine  agricole  operatrici  a  due  o piu' assi:
          macchine   munite   o  predisposte  per  l'applicazione  di
          speciali  apparecchiature  per  l'esecuzione  di operazioni
          agricole;
             3)  macchine  agricole  operatrici  ad un asse: macchine
          guidabili   da  conducente  a  terra,  che  possono  essere
          equipaggiate     con    carrello    separabile    destinato
          esclusivamente   al  trasporto  del  conducente.  La  massa
          complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente;
             b) Trainate
             1)    macchine   agricole   operatrici:   macchine   per
          l'esecuzione  di  operazioni agricole e per il trasporto di
          attrezzature  e  di accessori funzionali per le lavorazioni
          meccanico-agrarie,   trainabili   dalle  macchine  agricole
          semoventi  ad  eccezione  di quelle di cui alla lettera a),
          numero 3);
             2)  rimorchi  agricoli:  veicoli  destinati  al carico e
          trainabili  dalle trattrici agricole; possono eventualmente
          essere  muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole;
          qualora  la  massa  complessiva  a  pieno  carico  non  sia
          superiore  a 1,5 t, sono considerati parte integrante della
          trattrice traente.
             3.  Ai  fini  della  circolazione su strada, le macchine
          agricole   semoventi   a  ruote  pneumatiche  o  a  sistema
          equivalente  non  devono  essere atte a superare, su strada
          orizzontale,  la velocita' di 40 km/h; le macchine agricole
          a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici,
          purche'   muniti  di  sovrappattini,  nonche'  le  macchine
          agricole   operatrici  ad  un  asse  con  carrello  per  il
          conducente  non  devono  essere  atte a superare, su strada
          orizzontale, la velocita' di 15 km/h.
             4.  Le  macchine agricole di cui alla lettera a), numeri
          1)  e  2),  e  di  cui  alla lettera b), numero 1), possono
          essere  attrezzate  con  un numero di posti per gli addetti
          non  superiore  a  tre,  compreso  quello del conducente; i
          rimorchi  agricoli  possono essere adibiti per il trasporto
          esclusivo   degli   addetti,   purche'   muniti  di  idonea
          attrezzatura non permanente.".
             -  Il  regolamento  recante  disciplina del risarcimento
          diretto  dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a
          norma dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre
          2005,   n.   209  -  Codice  delle  assicurazioni  private,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 18
          luglio  2006, n. 254 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          28 agosto 2006, n. 199.
             -  Si  riporta  il testo del comma 9-bis dell'articolo 1
          del  decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   17  luglio  2006,  n.  233
          (Disposizioni   urgenti   in   materia  di  riordino  delle
          attribuzioni  della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
          dei Ministeri):
             "Art. 1 (Omissis)
             9-bis.  Il Ministro dello sviluppo economico esercita la
          vigilanza  sui  consorzi agrari di concerto con il Ministro
          delle  politiche  agricole alimentari e forestali, ai sensi
          dell'articolo  12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n.
          220.   I   consorzi  agrari  sono  societa'  cooperative  a
          responsabilita'  limitata, disciplinate a tutti gli effetti
          dagli  articoli  2511  e  seguenti del codice civile; l'uso
          della  denominazione  di  consorzio  agrario  e'  riservato
          esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente
          comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
          e  successive  modificazioni,  sono  abrogate  ad eccezione
          dell'articolo  2,  dell'articolo  5,  commi  2, 3, 5 e 6, e
          dell'articolo  6.  E'  abrogato,  altresi',  il  comma  227
          dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i
          consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta
          amministrativa,  l'autorita'  di  vigilanza  provvede  alla
          nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198,
          primo  comma,  del  regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in
          sosti
             tuzione dei commissari in carica alla data di entrata in
          vigore della legge di conversione del presente decreto, con
          il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre
          2007,  depositando  gli  atti  di  cui all'articolo 213 del
          regio   decreto   16   marzo   1942,  n.  267  la  medesima
          disposizione  si  applica anche ai consorzi agrari in stato
          di  concordato,  limitatamente  alla  nomina  di  un  nuovo
          commissario   unico.   Per  tutti  gli  altri  consorzi,  i
          commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006,
          alla  ricostituzione  degli  organi statutari e cessano, in
          pari  data,  dall'incarico.  I consorzi agrari adeguano gli
          statuti  alle  disposizioni  del  codice civile entro il 31
          dicembre 2007.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta  il testo del comma 1076, dell'articolo 1
          della  citata  legge  27  dicembre  2006,  n.  296, recante
          Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)":
             "Art. 1. (Omissis)
             1076.  All'articolo  1 del decreto-legge 18 maggio 2006,
          n.  181,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 17
          luglio 2006, n. 233, il quinto periodo del comma 9-bis deve
          intendersi nel senso che l'autorita' di vigilanza nomina un
          nuovo   commissario   unico  in  sostituzione  di  tutti  i
          commissari,  monocratici  o collegiali, dei consorzi agrari
          in  stato  di liquidazione coatta amministrativa, in carica
          alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione
          suddetta.  Nel  medesimo periodo del comma 9-bis le parole:
          ",  salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una
          proposta  di  concordato  ai  sensi  dell'articolo  214 del
          citato  regio  decreto" sono sostituite dalle seguenti: "la
          medesima  disposizione  si applica anche ai consorzi agrari
          in  stato  di  concordato,  limitatamente alla nomina di un
          nuovo  commissario  unico".  Al  medesimo  comma  9-bis, le
          parole:  "entro  il  30 giugno 2007", sono sostituite dalle
          seguenti: "entro il 31 dicembre 2007
             (Omissis)".
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 223-duodecies delle
          disposizioni per l'attuazione del codice civile:
             "223-duodecies.  Le societa' di cui al capo I del titolo
          VI  del  libro  V  del codice civile, iscritte nel registro
          delle  imprese  alla  data  del  1°  gennaio  2004,  devono
          uniformare  l'atto  costitutivo  e  lo  statuto  alle nuove
          disposizioni inderogabili entro il 31 marzo 2005.
             Le  deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto
          costitutivo   e   dello  statuto  alle  nuove  disposizioni
          inderogabili    possono    essere    adottate,   in   terza
          convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.
             L'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella
          parte relativa all'adeguamento dello statuto a disposizioni
          normative,  trova applicazione anche per l'adeguamento alle
          norme  introdotte con i decreti legislativi attuativi della
          legge  n.  366 del 2001. Le modifiche statutarie necessarie
          per  l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio
          di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza
          all'adeguamento  dello  statuto alle disposizioni di cui al
          presente    decreto    sono    deliberate    dall'assemblea
          straordinaria  con  le  modalita' e le maggioranze indicate
          nei commi precedenti.
             Fino  alla  data  indicata  al primo comma le previgenti
          disposizioni   dell'atto   costitutivo   e   dello  statuto
          conservano  la  loro  efficacia  anche se non sono conformi
          alle disposizioni inderogabili del presente decreto.
             Dalla  data  del  1°  gennaio  2004  non  possono essere
          iscritte  nel  registro delle imprese le societa' di cui al
          capo  I  del  titolo  VI  del  libro V del codice, anche se
          costituite  anteriormente  a detta data, che siano regolate
          da  atto  costitutivo  e  statuto  non  conformi al decreto
          medesimo.  Si  applica in tale caso l'articolo 2331, quarto
          comma, del codice civile.
             Le   disposizioni   fiscali   di  carattere  agevolativo
          previste  dalle  leggi  speciali si applicano soltanto alle
          cooperative a mutualita' prevalente.
             Conservano   le   agevolazioni   fiscali   le   societa'
          cooperative  e  i  loro consorzi che, con le modalita' e le
          maggioranze   previste  per  le  deliberazioni  assembleari
          dall'articolo  2538  del  codice, adeguano i propri statuti
          alle  disposizioni che disciplinano le societa' cooperative
          a mutualita' prevalente entro il 31 marzo 2005.".

      
                               Art. 3.
(Disposizioni  in  materia  di  costruzioni, opere infrastrutturali e
                        lavori in edilizia).
   1.  Il  termine  previsto  dall'articolo  1-quater,  comma  1, del
decreto-legge  12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  12  luglio 2006, n. 228, e' prorogato fino alla data di
entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli
impianti,  di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a),
del   decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non
oltre  il  ((  31 dicembre 2007. A decorrere dalla data di entrata in
vigore  del  regolamento  di cui al primo periodo del presente comma,
sono  abrogati  il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  6  dicembre  1991,  n. 447, gli articoli da 107 a 121 del
testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 6
giugno  2001,  n.  380,  e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione
degli  articoli  8,  14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in
misura  raddoppiata  per  le violazioni degli obblighi previsti dallo
stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma. ))
   2.  All'articolo  1,  comma  452, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  relativo al completamento degli interventi infrastrutturali per
l'integrale  attuazione  della Convenzione tra l'Italia e la Francia,
conclusa  a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973,
n.  475,  le  parole:  "alla data di entrata in vigore della presente
legge"  sono  sostitute  dalle  seguenti:  "alla data del 31 dicembre
2005".
   3.  I verbali di concordamento dell'indennita' di espropriazione e
di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio,
relativi  alla  realizzazione  degli interventi di cui al titolo VIII
della  legge  14  maggio  1981,  n. 219, conservano la loro efficacia
indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione.
   3-bis. L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre
1999,  n.  354, e successive proroghe, si interpreta come applicabile
esclusivamente     alle     occupazioni     d'urgenza     preordinate
all'espropriazione.
   ((  3-ter.  L'efficacia  delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma  1030,  lettera  d),  numero  1),  capoverso c), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' differita al 1o gennaio 2008, limitatamente
ai  lavori e alle forniture per la manutenzione delle infrastrutture.
))
   4.  Il  termine  per  il  completamento degli investimenti per gli
adempimenti  relativi  alla  messa a norma delle strutture ricettive,
previsto  dall'articolo  14,  comma  1,  del decreto-legge 9 novembre
2004,  n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004,  n.  306, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007 per le
imprese  che  abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili
del fuoco entro il 30 giugno 2005.
   ((  4-bis.  Il  termine  di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del
decreto-legge  28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e' prorogato al 31 dicembre 2007.
Alle Amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma,
abbiano  affidato  lavori  o avviato progetti definitivi o esecutivi,
avvalendosi della facolta' di applicare la normativa previgente sulla
medesima  materia,  di  cui  alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2
febbraio  1974,  n. 64, e relative norme di attuazione, le precedenti
norme    tecniche   continuano   ad   applicarsi   fino   alla   data
dell'intervenuto collaudo. ))
   art=3;

      
                     Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo dell'articolo 1-quater , comma 1,
          del  decreto-legge  12 maggio 2006, n. 173, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 12 luglio 2006, n. 228 (Proroga
          di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare
          e legislativa):
             "Art.  1-quater.  (Proroga  di  termine  in  materia  di
          patrimonio    abitativo).-    1.    Il   termine   previsto
          dall'articolo  5-bis,  comma 2, del decreto-legge 27 maggio
          2005,  n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          luglio  2005,  n.  148,  e'  prorogato  fino all'attuazione
          dell'articolo  11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge
          30  settembre  2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  2 dicembre 2005, n. 248, e comunque non oltre
          il 1° gennaio 2007.".
             -  Si  riporta  il  testo  del  comma  13  dell'articolo
          11-quaterdecies  del  decreto-legge  30  settembre 2005, n.
          203,  convertito  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
          2005,  n.  248  (Misure di contrasto all'evasione fiscale e
          disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria):
             "Art. 11-quaterdecies. (Interventi infrastrutturali, per
          la ricerca e per l'occupazione).(Omissis)
             13.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla data di entrata in
          vigore  della legge di conversione del presente decreto, il
          Ministro  delle  attivita'  produttive,  di concerto con il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana
          uno  o  piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge
          23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
             a)   il   riordino  delle  disposizioni  in  materia  di
          attivita' di installazione degli impianti all'interno degli
          edifici;
             b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli
          impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di
          tutelare  gli  utilizzatori  degli  impianti garantendo una
          effettiva sicurezza;
             c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle
          regioni   e   degli  enti  locali  secondo  i  principi  di
          sussidiarieta'  e di leale collaborazione, anche tramite lo
          strumento  degli accordi in sede di Conferenza unificata di
          cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n. 281;
             d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli
          obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere
          a) e b).
             (Omissis)".
             - Il Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990,
          n.  46,  in  materia di sicurezza degli impianti, approvato
          con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 6 dicembre
          1991,  n,  447  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 15
          febbraio 1992, n. 38.
             -  gli  articoli  da  107  a  121  del Testo unico delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          edilizia,   approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  6  giugno2001  n.  380 sono compresi nel Capo V
          (Norme  per  la  sicurezza  degli  impianti)  del Titolo IV
          (Vigilanza       sull'attivita'       urbanistico-edilizia,
          responsabilita' e sanzioni).
             -  Si  riporta  il testo degli articoli 8, 14 e 16 della
          legge  5  marzo  1990,  n.  46,  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale  12  marzo  1990,  n.  59 (Norme per la sicurezza
          degli impianti):
             "Art.  8.  (Finanziamento  dell'attivita'  di normazione
          tecnica).-   1.  Il  3  per  cento  del  contributo  dovuto
          annualmente  dall'Istituto  nazionale  per la assicurazione
          contro  gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di
          ricerca   di   cui   all'articolo   3,   terzo  comma,  del
          decreto-legge  30  giugno  1982,  n.  390,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  12  agosto  1982,  n. 597, e'
          destinato  all'attivita'  di  normazione  tecnica,  di  cui
          all'articolo  7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal
          CEI.
             2.  La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare
          del  contributo  versato  dall'INAIL  nel  corso  dell'anno
          precedente,  e'  iscritta a carico del capitolo 3030, dello
          stato    di    previsione   della   spesa   del   Ministero
          dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato per il
          1990   e  a  carico  delle  proiezioni  del  corrispondente
          capitolo per gli anni seguenti.".
             "Art. 14. (Verifiche.) - 1. Per eseguire i collaudi, ove
          previsti,  e  per  accertare  la conformita' degli impianti
          alle  disposizioni  della  presente legge e della normativa
          vigente,  i  comuni,  le unita' sanitarie locali, i comandi
          provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per
          la  prevenzione  e  la  sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno
          facolta'  di  avvalersi  della  collaborazione  dei  liberi
          professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di
          cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalita' stabilite
          dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
             2.  Il  certificato  di  collaudo deve essere rilasciato
          entro   tre   mesi   dalla   presentazione  della  relativa
          richiesta.".
             "Art.  16.  (Sanzioni).  -  1. Alla violazione di quanto
          previsto   dall'articolo   10   consegue,   a   carico  del
          committente   o  del  proprietario,  secondo  le  modalita'
          previste  dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15,
          una  sanzione  amministrativa  da  lire  centomila  a  lire
          cinquecentomila.  Alla  violazione  delle altre norme della
          presente  legge consegue, secondo le modalita' previste dal
          medesimo    regolamento   di   attuazione,   una   sanzione
          amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
             2.  Il  regolamento di attuazione di cui all'articolo 15
          determina  le modalita' della sospensione delle imprese dal
          registro  o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei
          provvedimenti  disciplinari  a  carico  dei  professionisti
          iscritti  nei  rispettivi  albi,  dopo  la terza violazione
          delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonche'
          gli     aggiornamenti     dell'entita'    delle    sanzioni
          amministrative di cui al comma 1.".
             -  Si  riporta  il  testo del comma 452, dell'articolo 1
          della  legge  30 dicembre 2004, n. 311 recante Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria  2005)"  come  modificato  dalla
          presente legge:
             "Art. 1 (Omissis).
             452.    Per    il    completamento    degli   interventi
          infrastrutturali    necessari   a   garantire   l'integrale
          attuazione  della  Convenzione  tra  l'Italia e la Francia,
          conclusa  a  Roma  il  24 giugno 1970, di cui alla legge 18
          giugno  1973,  n. 475, e' autorizzata la spesa di 5 milioni
          di  euro  per  dodici  anni, a decorrere dal 2005, a valere
          sulle  risorse  previste dall'articolo 19-bis, comma 1, del
          decreto-legge   25  marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  23  maggio  1997,  n.  135, e
          successive  modificazioni, per la realizzazione delle opere
          di  viabilita' stradale e autostradale speciale e di grande
          comunicazione  connesse  al  percorso  di  cui  alla stessa
          Convenzione.  A  tal  fine, per garantire effettivita' alla
          realizzazione  delle  iniziative  in  grado di potenziare e
          rendere  piu'  efficiente  la  grande  viabilita'  lungo il
          percorso  tra  Italia e Francia, viene assicurata priorita'
          al completamento degli interventi infrastrutturali stradali
          e  di  grande attraversamento viario nelle localita' in cui
          sono  ubicati  gli  immobili  di  cui all'articolo 17 della
          citata  Convenzione  per i quali, alla data del 31 dicembre
          2005  sia  gia'  perfezionata  la  fase della progettazione
          preliminare.
             (Omissis)".
             -   La  legge  18  giugno  1973,  n.  475  (Ratifica  ed
          esecuzione  della  convenzione  tra  l'Italia  e la Francia
          riguardante  il tratto situato in territorio francese della
          linea  ferroviaria Cuneo-Breil-Ventimiglia, conclusa a Roma
          il  24  giugno 1970) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          14 agosto 1973, n. 210.
             -  il  titolo  VIII  della  legge 14 maggio 1981, n. 219
          (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 marzo
          1981,  n.  75, recante ulteriori interventi in favore delle
          popolazioni  colpite dagli eventi sismici del novembre 1980
          e   del   febbraio  1981.  Provvedimenti  organici  per  la
          ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti) reca:
             "Intervento statale per l'edilizia a Napoli.".
             -  Si  riporta  il testo del comma 2 dell'articolo 9 del
          decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354 (Disposizioni
          per  la  definitiva chiusura del programma di ricostruzione
          di  cui  al  titolo VIII della L. 14 maggio 1981, n. 219, e
          successive  modificazioni,  a norma dell'articolo 42, comma
          6, della L. 17 maggio 1999, n. 144):
             "Art. 9 (Completamento delle procedure di espropriazione
          in corso).(Omissis)
             2.  In  deroga  all'articolo  20  della legge 22 ottobre
          1971,  n.  865,  sono  protratti  di due anni dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo, i
          termini  di  efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza
          emanati  per  la  realizzazione  degli interventi di cui al
          titolo  VIII  della  legge  14  maggio 1981, n. 219, e sono
          prolungati  a  sei  mesi,  a  decorrere dall'emanazione dei
          relativi decreti, i termini per l'occupazione delle aree.
             (Omissis)".
             - Si riporta il testo del comma 1030, lettera d), numero
          1),  capoverso  c)  dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
          2006,  n.  296,  recante Disposizioni per la formazione del
          bilancio   annuale   e   pluriennale   dello  Stato  (legge
          finanziaria 2007)"
             " d) al comma 85, capoverso 5:
             1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
             "c)  agire  a  tutti  gli  effetti  come amministrazione
          aggiudicatrice  negli affidamenti di forniture e servizi di
          importo  superiore  alla  soglia  di  rilevanza comunitaria
          nonche'  di lavori, ancorche' misti con forniture o servizi
          e  in  tale  veste attuare gli affidamenti nel rispetto del
          codice  dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e successive modificazioni;".
             - Si riporta il testo dell'articolo 14 del decreto-legge
          9  novembre  2004,  n.  266, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   27   dicembre   2004,  n.  306  (Proroga  o
          differimento    di   termini   previsti   da   disposizioni
          legislative):
             "Art.  14 (Adeguamenti alle prescrizioni antincendio per
          le  strutture  ricettive esistenti). - 1. Il termine di cui
          all'articolo  3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre
          2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
          dicembre 2001, n. 463, e' prorogato al 31 dicembre 2005.
             1-bis.  La  proroga del termine di cui al comma 1 per il
          completamento  dell'adeguamento  si  applica alle strutture
          ricettive  esistenti  per  le  quali  sia stato presentato,
          entro  il 30 giugno 2005, al comando provinciale dei vigili
          del  fuoco,  il  progetto di adeguamento per l'acquisizione
          del  parere  di  conformita'  previsto  dall'articolo 2 del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.".
             -  Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          28  maggio 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge
          27  luglio 2004, n. 186 (Disposizioni urgenti per garantire
          la   funzionalita'   di   taluni   settori  della  pubblica
          amministrazione):
             "Art. 5. (Normative tecniche in materia di costruzioni).
          -  1.  Per  assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme
          restando  le  competenze  delle  regioni  e  delle province
          autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro
          trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  provvede,  di  concerto con il Dipartimento della
          protezione  civile,  secondo  un programma di priorita' per
          gli  edifici scolastici e sanitari, alla redazione di norme
          tecniche,  anche  per  la  verifica  sismica  ed idraulica,
          relative  alle costruzioni, nonche' alla redazione di norme
          tecniche   per   la   progettazione,   la   costruzione   e
          l'adeguamento,  anche  sismico ed idraulico, delle dighe di
          ritenuta,  dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno
          dei  terreni.  Ai fini dell'emanazione delle norme tecniche
          per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche
          sismico  ed idraulico, delle dighe di ritenuta, il Ministro
          delle  infrastrutture  e dei trasporti acquisisce il parere
          tecnico  del  Registro  italiano  dighe,  da  inviare entro
          trenta giorni dalla richiesta.
             2.  Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con
          le  procedure  di cui all'articolo 52 del testo unico delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          6  giugno  2001,  n.  380,  di concerto con il Dipartimento
          della protezione civile.
             2-bis.  Al  fine  di  avviare  una  fase sperimentale di
          applicazione  delle  norme  tecniche  di cui al comma 1, e'
          consentita,  per  un periodo di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore  delle  stesse,  la  possibilita'  di
          applicazione,  in  alternativa,  della normativa precedente
          sulla  medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971,
          n.  1086,  e  alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative
          norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto
          dall'applicazione  del  regolamento  di  cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.".
             -  La  legge  5  novembre  1971,  n.  1086 (Norme per la
          disciplina  delle  opere di conglomerato cementizio armato,
          normale   e  precompresso  ed  a  struttura  metallica)  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 21 dicembre 1971, n.
          321.
             -  La legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le
          costruzioni   con  particolari  prescrizioni  per  le  zone
          sismiche)  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo
          1974, n. 76.

      
                             Art. 3-bis.
          (Interventi a favore del comune di Pietrelcina).
   ((  1.  Gli  interventi di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo
2001, n. 80, possono essere realizzati entro il 31 dicembre 2009.
   2.  Al  fine  di  realizzare  gli interventi di cui all'articolo 1
della  legge  14  marzo  2001,  n.  80,  al  comune di Pietrelcina e'
assegnato  un  contributo  di  1.500.000 euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
   3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  1.500.000  euro  per  ciascuno  degli  anni  2007, 2008 e 2009, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2007-2009, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
   4.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
))
   art=3;

      
                     Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 1 della legge 14
          marzo  2001,  n.  80  (Interventi  a  favore  del comune di
          Pietrelcina):
             "Art.  1.  -  1. Ai fini della predisposizione di idonei
          servizi  e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonche'
          del  miglioramento delle strutture necessarie per l'accesso
          dei visitatori, e' autorizzato per il comune di Pietrelcina
          un  contributo  di  lire 5 miliardi per ciascuno degli anni
          2001 e 2002.
             2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari
          a  lire  5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2001-2003,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          conto  capitale  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione   economica  per  l'anno  2001,  allo  scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero dei lavori pubblici.
             3.  In sede di ripartizione dei contributi erariali agli
          enti  locali,  sulla  eventuale quota di incremento annuale
          dei contributi stessi e' riservato, per ciascuno degli anni
          dal  2001  al  2006, al comune di Pietrelcina un contributo
          integrativo annuo non superiore a lire 3 miliardi.".

      
                             Art. 3-ter.
(Proroga di termine in tema di prova di idoneita' per la qualifica di
                  restauratore di beni culturali).
   ((  1.  All'articolo 182, comma 1-bis, alinea, del codice dei beni
culturali  e  del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004,  n.  42,  le  parole:  "con decreto del Ministro da emanarsi di
concerto  con  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  entro  il  30 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti:
"con  decreto  del  Ministro  da  emanare  di concerto con i Ministri
dell'istruzione  e  dell'universita'  e  della  ricerca,  entro il 31
dicembre 2007". ))
   art=3;

      
                     Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo del comma 1-bis, dell'articolo 182
          del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
          beni  culturali  e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
          della  legge  6 luglio 2002, n. 137), come modificato dalla
          presente legge:
             "Art. 182. (Disposizioni transitorie).(Omissis)
             1-bis.   Puo'   altresi'   acquisire   la  qualifica  di
          restauratore   di   beni  culturali,  ai  medesimi  effetti
          indicati  all'articolo  29, comma 9-bis, previo superamento
          di  una  prova  di  idoneita'  con valore di esame di stato
          abilitante,  secondo  modalita'  stabilite  con decreto del
          Ministro   da   emanare   di   concerto   con   i  Ministri
          dell'istruzione  e  dell'universita' e della ricerca, entro
          il 31 dicembre 2007:
             a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto
          del  Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un
          periodo  almeno  pari a quattro anni, attivita' di restauro
          dei  beni  suddetti,  direttamente  e  in  proprio,  ovvero
          direttamente  e  in  rapporto  di  lavoro  dipendente  o di
          collaborazione     coordinata     e     continuativa    con
          responsabilita'     diretta    nella    gestione    tecnica
          dell'intervento,   con   regolare   esecuzione  certificata
          dall'autorita'  preposta  alla  tutela  dei  beni  o  dagli
          istituti  di  cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20
          ottobre 1998, n. 368;
             b)  colui  che abbia conseguito o consegua un diploma in
          restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento
          almeno  triennale,  purche'  risulti  iscritto  ai relativi
          corsi prima della data del 1° maggio 2004;
             c)  colui  che  abbia  conseguito  o consegua un diploma
          presso una scuola di restauro statale o regionale di durata
          non  inferiore  a  due  anni,  purche'  risulti iscritto ai
          relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004;
             d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica
          in     conservazione     e    restauro    del    patrimonio
          storico-artistico,  purche'  risulti  iscritto  ai relativi
          corsi prima della data del 1° maggio 2004.
             (Omissis)".

      
                           Art. 3-quater.
(Agevolazioni  fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi
alluvionali  del  novembre  1994  e dagli eventi sismici del dicembre
                               1990).
   ((  1.  Per  i  contributi previdenziali, i premi assicurativi e i
tributi  riguardanti  le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte
del   1994,   il  termine  di  presentazione  delle  domande  di  cui
all'articolo  4,  comma  90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'
differito  al  31  luglio  2007.  La presente disposizione si applica
entro  il  limite  di  spesa  di  1.500.000  euro  annui  a decorrere
dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2007-2009,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2007,  allo  scopo
parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2007 e a
1.500.000  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento
relativo  al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l'anno
2008,  l'accantonamento  relativo  al  Ministero  del  lavoro e della
previdenza sociale. ))
   ((  2.  I  termini di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27
dicembre  2002, n. 289, sono differiti al 31 dicembre 2007 al fine di
consentire  ai  soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990,
che  ha  interessato  le  province  di  Catania,  Ragusa  e Siracusa,
individuati  ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per
il  coordinamento  della  protezione  civile  del  21  dicembre 1990,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  299 del 24 dicembre 1990,
destinatari  dei  provvedimenti  agevolativi in materia di versamento
delle  somme  dovute  a  titolo  di  tributi,  di definire in maniera
automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992.
La  definizione  si  perfeziona  versando, entro il 31 dicembre 2007,
l'intero  ammontare  dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale,
al  netto  dei  versamenti  gia'  eseguiti  a  titolo  di capitale ed
interessi, diminuito al 30 per cento. ))
   art=3;

      
                     Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 90, dell'articolo 4
          della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2004)":
             "Art. 4. (Finanziamento agli investimenti).(Omissis)
             90.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 9, comma 17,
          della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289, si applicano ai
          soggetti  colpiti  dagli  eventi  alluvionali  del novembre
          1994,  destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia
          di  versamento  delle  somme  dovute  a  titolo di tributi,
          contributi   e   premi  di  cui  ai  commi  2,  3  e  7-bis
          dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995,
          n.  22,  che  possono  regolarizzare  la  propria posizione
          relativa  agli  anni  1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio
          2004, ovvero secondo le modalita' di rateizzazione previste
          dal  citato comma 17 dell'articolo 9 della legge n. 289 del
          2002.  La  presente disposizione si applica entro il limite
          di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2004.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 17, dell'articolo 9
          della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2003)":
             "Art.   9.   (Definizione   automatica   per   gli  anni
          pregressi).(Omissis)
             17.  I  soggetti  colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
          1990,  che  ha interessato le province di Catania, Ragusa e
          Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'O.M. 21
          dicembre  1990  del  Ministro  per  il  coordinamento della
          protezione  civile,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
          299  del  24  dicembre  1990, destinatari dei provvedimenti
          agevolativi  in  materia di versamento delle somme dovute a
          titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera
          automatica  la  propria  posizione relativa agli anni 1990,
          1991  e  1992. La definizione si perfeziona versando, entro
          il  16  aprile  2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun
          tributo  a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
          eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
          per  cento;  il  perfezionamento della definizione comporta
          gli  effetti  di  cui  al  comma 10. Qualora gli importi da
          versare   complessivamente  ai  sensi  del  presente  comma
          eccedano  la  somma  di  5.000  euro, gli importi eccedenti
          possono essere versati in un massimo di otto rate semest
             rali   con   l'applicazione  degli  interessi  legali  a
          decorrere  dal  17  aprile  2003. L'omesso versamento delle
          predette  eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali
          non  determina  l'inefficacia della definizione automatica;
          per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
          disposizioni  dell'articolo  14  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 602, e successive
          modificazioni,   e   sono   altresi'  dovuti  una  sanzione
          amministrativa  pari  al  30  per  cento  delle  somme  non
          versate,  ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
          entro  i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
          gli interessi legali.
             (Omissis)".

      
                          Art. 3-quinquies.
(Riapertura  dei  termini  per  agevolazioni  finanziarie a favore di
      soggetti ubicati in zone colpite da calamita' naturali).
   ((  1.  I  termini  per accedere ai finanziamenti agevolati di cui
agli  articoli  2  e  3  del  decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive  modificazioni,  previsti  dall'articolo  4-quinquies  del
decreto-legge  19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  16  luglio  1997,  n.  228,  e alle agevolazioni di cui
all'articolo   1-bis   del  decreto-legge  3  agosto  2004,  n.  220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e
successive  modificazioni,  anche  a  favore  dei  soggetti che hanno
cessato l'attivita' anteriormente alla data del 19 ottobre 2004, sono
ulteriormente  prorogati  fino  ad  esaurimento  delle disponibilita'
finanziarie assegnate. ))
   ((  2.  Le  disposizioni di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1,
decreto-legge  19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, si applicano altresi' alle aree a
rischio  di  esondazione  soggette  a  vincolo  derivante da delibere
regionali. ))
   ((  3.  Si  intendono  inclusi  tra  i  soggetti di cui al comma 5
dell'articolo   1-bis  del  decreto-legge  3  agosto  2004,  n.  220,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, e
successive  modificazioni,  anche  i  titolari  delle  imprese aventi
insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo. ))
   ((  4. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni
del  presente  articolo si provvede nell'ambito delle residue risorse
disponibili  di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre
1994,  n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995  n.  35,  e  successive  modificazioni,  ivi  compresi gli oneri
necessari all'attivita' istruttoria da parte di MCC spa. ))
   art=3;

      
                     Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli  2  e  3  del
          decreto-legge  19  dicembre  1994,  n. 691, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Misure
          urgenti  per  la ricostruzione e la ripresa delle attivita'
          produttive  nelle zone colpite dalle eccezionali avversita'
          atmosferiche  e dagli eventi alluvionali nella prima decade
          del mese di novembre 1994) e successive modificazioni:
             "Art.  2.  -  1.  Il  Fondo  per il concorso statale nel
          pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito
          centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge
          18  novembre  1966, n. 976 , convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  23  dicembre  1966,  n. 1142, e' incrementato
          della  somma  di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire
          207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a
          decorrere dall'anno 1997.
             2.  Le  disponibilita'  del Fondo di cui al comma 1 sono
          destinate  alla corresponsione di contributi agli interessi
          sui   finanziamenti  concessi  dalle  banche  alle  imprese
          industriali,  commerciali  e  di  servizi,  comprese quelle
          turistiche  e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui
          all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto
          delle  eccezionali  avversita'  atmosferiche e degli eventi
          alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
             3.  I  finanziamenti  di  cui  al  comma 2 devono essere
          destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
          delle  strutture  aziendali,  purche'  entro  il limite del
          valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
          scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
          esercitata  alla  data  del  4  novembre 1994. La durata di
          detti   finanziamenti   non   puo'   superare  dieci  anni,
          comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
          anni  e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel
          caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso
          non  puo'  superare  i  sei anni, comprensivi di un periodo
          massimo  di  preammortamento  di  un  anno  e di un periodo
          massimo  di  rimborso  di cinque anni. I finanziamenti sono
          concessi  in misura non superiore al 95 per cento del primo
          miliardo  di spesa, in misura non superiore al 75 per cento
          della  spesa  eccedente fino a tre miliardi e in misura non
          superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza.
             4.   Il   tasso   d'interesse  a  carico  delle  imprese
          beneficiarie  dei finanziamenti di cui al presente articolo
          e'  pari  al  3  per  cento  nominale  annuo  posticipato a
          decorrere  dall'inizio  del  periodo  di  ammortamento  del
          finanziamento.
             4-bis.
             5.  Al  fine di consentire alle imprese di corrispondere
          il  tasso  di  interesse  agevolato  di  cui al comma 4, il
          Mediocredito  centrale  S.p.a.  corrisponde,  a  valere sul
          Fondo  di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari
          alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato
          dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli
          pubblici  soggetti  ad imposta del mese precedente a quello
          di  stipula del contratto di finanziamento risultante dalla
          rilevazione  della  Banca  d'Italia, maggiorato di un punto
          percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento.
          Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane
          interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.
             6.  Il  Fondo  centrale  di garanzia istituito presso il
          Mediocredito  centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del
          D.L.   18   novembre   1966,   n.  976  ,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  L.  23  dicembre  1966,  n. 1142, e'
          incrementato  della  somma di lire 30 miliardi per ciascuno
          degli  anni  1997  e  1998 e di lire 40 miliardi per l'anno
          1999.
             7.  Le  disponibilita'  del Fondo di cui al comma 6 sono
          destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata
          restituzione  del  capitale  e dalla mancata corresponsione
          dei  relativi  interessi ed altri accessori, oneri e spese,
          connessi  o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente
          articolo.  La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la
          misura  del relativo intervento e' fissata al 100 per cento
          della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
             8.   A   valere   sulle   somme  predette,  puo'  essere
          corrisposto,  previo  avvio  delle  procedure  di  recupero
          ritenute   utili  d'intesa  con  il  Mediocredito  centrale
          S.p.a.,  un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non
          superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio
          in sede di definitiva determinazione della perdita.
             8-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  7  e 8 del
          presente  articolo  si  applicano  a  tutti i finanziamenti
          anche  gia'  ammessi  agli interventi del Fondo centrale di
          garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori
          garanzie,  se  acquisite,  salvo  quanto previsto dall'art.
          2-bis,  comma  2,  del  D.L.  19  dicembre  1994,  n.  691,
          convertito,  con  modificazioni, dalla L. 16 febbraio 1995,
          n.  35.  Qualora  i  finanziamenti  concessi ai sensi degli
          artt.  2 e 3 del D.L. 19 dicembre 1994, n. 691, convertito,
          con  modificazioni, dalla L. 16 febbraio 1995, n. 35, siano
          assistiti  da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento
          del   Fondo   centrale   di   garanzia   resta  subordinato
          all'utilizzo delle predette garanzie.
             9.   Le   condizioni   e  le  modalita'  dell'intervento
          agevolativo    del    Mediocredito    centrale   S.p.a.   e
          dell'Artigiancassa  sui finanziamenti concessi dalle banche
          ai  sensi  del  presente  articolo  e  dell'articolo 3 sono
          stabilite,  ove  non  gia'  disciplinate,  con  decreto del
          Ministro   del   tesoro,   di   concerto  con  il  Ministro
          dell'interno   e   con   il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato.  Per  la  gestione  delle
          agevolazioni   di  cui  ai  suddetti  articoli  si  applica
          l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.".
             "Art.  3.  -  1.  Il fondo per il concorso nel pagamento
          degli  interessi  istituito dall'articolo 37 della legge 25
          luglio  1952,  n. 949 , presso la Cassa per il credito alle
          imprese  artigiane  S.p.a.  - Artigiancassa e' incrementato
          della  somma  di  lire  200  miliardi per l'anno 1995. Tale
          somma e' soggetta a gestione separata.
             2.  Le  disponibilita'  di cui al comma 1 sono destinate
          alla   corresponsione  di  contributi  agli  interessi  sui
          finanziamenti  concessi dalle banche alle imprese artigiane
          aventi  sede  nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1,
          dichiarate   danneggiate   per  effetto  delle  eccezionali
          avversita'  atmosferiche  e  degli eventi alluvionali della
          prima decade del mese di novembre 1994.
             3.  I  finanziamenti  di  cui  al  comma 2 devono essere
          destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e
          delle  strutture  aziendali,  purche'  entro  il limite del
          valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di
          scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella
          esercitata  alla  data  del  4  novembre 1994. La durata di
          detti   finanziamenti   non   puo'   superare  dieci  anni,
          comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due
          anni  e  di  un periodo massimo di rimborso di otto anni. I
          finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per
          cento  per  il  primo  miliardo  di  spesa  e in misura non
          superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire
          3 miliardi.
             4.   Il  tasso  di  interesse  a  carico  delle  imprese
          beneficiarie  dei finanziamenti di cui al presente articolo
          e'  pari  al  tre  per  cento  nominale annuo posticipato a
          decorrere  dall'inizio  del  periodo  di  ammortamento  del
          finanziamento.  Nel  periodo di preammortamento l'onere per
          interessi  rimane  interamente a carico del fondo di cui al
          comma 1.
             5. Le somme di cui al comma 1, sono altresi' finalizzate
          a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto
          dalle  predette  imprese  sui finanziamenti accordati dalle
          banche  con  i  prestiti  concessi alle banche stesse dalla
          Cassa  per  il  credito  alle  imprese  artigiane  S.p.a. -
          Artigiancassa  ai  sensi  dell'articolo  41, comma 1, della
          legge 5 ottobre 1991, n. 317.
             6.   Gli  interventi  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito  ai  sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 ,
          presso  la  Cassa  per  il  credito  alle imprese artigiane
          S.p.a.   -   Artigiancassa  sono  estesi  ai  finanziamenti
          agevolati  alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e
          5  del  presente  articolo.  Per  gli  interventi del Fondo
          nessun  onere e' posto a carico delle imprese beneficiarie.
          Ai  fini  di cui al presente comma la natura della garanzia
          del  Fondo e' trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la
          misura  del relativo intervento e' fissata al 100 per cento
          della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto.
             7.  Avviate  le  procedure  di  riscossione coattiva del
          credito,  le  banche  possono  chiedere  l'intervento della
          garanzia    del    Fondo,   che   assicura   la   copertura
          dell'insolvenza  nella  misura massima del 50 per cento; la
          restante parte della garanzia e' conguagliata alla chiusura
          delle procedure stesse.
             7-bis.  La garanzia di cui al comma 6 e' cumulabile fino
          al  cento  per  cento  con  altre  forme  di  garanzia, ivi
          comprese quelle collettive e consortili.
             7-ter.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  6  e 7 del
          presente  articolo  si  applicano  a  tutti i finanziamenti
          anche  gia'  ammessi  agli interventi del Fondo centrale di
          garanzia,  di  cui al citato comma 6, previa liberazione di
          ulteriori  garanzie,  se  acquisite, salvo quanto precisato
          dall'art.  2  bis,  comma  2, del D.L. 19 dicembre 1994, n.
          691,  convertito,  con  modificazioni, dalla L. 16 febbraio
          1995,  n.  35.  Qualora  i  finanziamenti concessi ai sensi
          degli  artt.  2  e  3  del  D.L.  19 dicembre 1994, n. 691,
          convertito,  con  modificazioni, dalla L. 16 febbraio 1995,
          n.  35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi,
          l'intervento   del   Fondo   centrale   di  garanzia  resta
          subordinato all'utilizzo delle predette garanzie.".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 4-quinquies del
          decreto-legge  19  maggio  1997,  n.  130,  convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge   16  luglio  1997,  n.  228
          (Disposizioni  urgenti  per  prevenire  e  fronteggiare gli
          incendi   boschivi   sul   territorio   nazionale,  nonche'
          interventi  in  materia  di  protezione  civile, ambiente e
          agricoltura):
             "Art.   4-quinquies.   (Rilocalizzazione   di  attivita'
          produttive collocate in aree a rischio di esondazione).1. I
          titolari  di imprese industriali, artigianali, commerciali,
          di    servizi,   turistico-alberghiere   con   insediamenti
          ricompresi   nelle   fasce   fluviali  soggette  a  vincolo
          derivante    dalle    delibere    adottate   dal   comitato
          istituzionale  delle  autorita'  di  bacino del fiume Po ai
          sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n.
          183  , e dell'articolo 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
          n.  398  ,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4
          dicembre  1993,  n. 493, possono, entro due anni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  accedere ai crediti agevolati destinati
          alle   attivita'   produttive   danneggiate   dagli  eventi
          alluvionali  che  hanno colpito l'Italia settentrionale nel
          novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge
          19  dicembre  1994, n. 691 , convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   16  febbraio  1995,  n.  35,  e  successive
          modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di
          sicurezza  la  propria  attivita'  al di fuori delle citate
          fasce  fluviali,  nell'ambito  del  territorio del medesimo
          comune  o  di  altri  comuni  distanti  non  piu' di trenta
          chilometri,  nel  limite delle risorse residue assegnate al
          Mediocredito  centrale  S.p.a.  e alla Cassa per il credito
          alle  imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dei
          citati  articoli  2 e 3 del decreto-legge n. 691 del 1994 ,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995.
             2.   I   finanziamenti   ricomprendono   gli   oneri  di
          acquisizione   di   aree  idonee,  di  realizzazione  degli
          insediamenti  e di trasferimento delle attrezzature e degli
          impianti  produttivi,  nonche'  delle abitazioni funzionali
          all'impresa   stessa   nel   limite  della  pari  capacita'
          produttiva  nonche'  di  demolizione  e di ripristino delle
          aree  dismesse. Tali finanziamenti sono concessi fino al 95
          per  cento  per  spesa  prevista  non  superiore a lire due
          miliardi,  fino  al  75  per  cento  per spesa prevista non
          superiore  a lire dieci miliardi e fino al 50 per cento per
          spesa prevista superiore a lire dieci miliardi.
             3.  I  finanziamenti  di  cui  al presente articolo sono
          concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la
          propria   capacita'  produttiva  o  attuano  interventi  di
          innovazione  tecnologica, fermi restando i relativi oneri a
          carico dell'impresa medesima.
             4.  I  titolari  di  imprese  industriali,  commerciali,
          artigianali  e  di  servizi  di cui al comma 1, che abbiano
          fruito  dei finanziamenti previsti dal decreto-legge n. 691
          del 1994 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35
          del 1995, e successive modificazioni, in quanto danneggiate
          dagli   eventi   alluvionali  del  novembre  1994,  possono
          accedere   ai  finanziamenti  di  cui  al  comma  1  ed  il
          precedente  finanziamento viene contestualmente estinto con
          oneri  a  carico delle disponibilita' finanziarie di cui al
          medesimo comma 1.
             4-bis.   Fermi  restando  gli  stanziamenti  di  cui  al
          decreto-legge  19  dicembre  1994,  n. 691, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  16  febbraio  1995,  n. 35, e
          successive modificazioni, l'estinzione del finanziamento ai
          sensi  del  comma  4  e' da considerare contributo in conto
          capitale   e,   pertanto,   ai  sensi  di  quanto  disposto
          dall'articolo  6,  comma 16-quinquies, del decreto-legge 24
          novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  21  gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni,
          non  concorre  alla  formazione  del  reddito d'impresa del
          soggetto che ha fruito della predetta estinzione.
             5.   Le   condizioni   e  le  modalita'  dell'intervento
          agevolativo  del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa
          per   il   credito   alle   imprese   artigiane   S.p.a.  -
          Artigiancassa  sui  finanziamenti  concessi dalle banche ai
          sensi  del  presente  articolo sono stabilite, ove non gia'
          disciplinate,  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, di
          concerto  con  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  con il
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
          con   il  Ministro  delegato  per  il  coordinamento  della
          protezione  civile.  Per  la gestione delle agevolazioni si
          applica l'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.
             6. I limiti e le condizioni di cui all'articolo 3, comma
          214,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , e all'articolo
          8  del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 , convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 1997, n. 30,
          riguardanti  i pagamenti ed i prelevamenti sui conti aperti
          presso  la Tesoreria dello Stato, non si applicano ai fondi
          pubblici  assegnati  alla Cassa per il credito alle imprese
          artigiane   S.p.a.   -  Artigiancassa  ed  al  Mediocredito
          centrale S.p.a.
             6-bis.  Nei  limiti  delle risorse disponibili, iscritte
          nello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio   e   della  programmazione  economica  all'unita'
          previsionale  di base 3.2.1.8 "Sviluppo dell'esportazione e
          della  domanda  estera",  ai  titolari di aziende agricole,
          singole   e  associate,  comprese  le  cooperative  per  la
          raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei
          prodotti  agricoli  che  intendono rilocalizzare la propria
          attivita',  si applicano i commi 1, 2, 3 e 4, limitatamente
          alle disposizioni relative alla possibilita' di accedere ai
          finanziamenti  di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge
          19  dicembre  1994,  n. 691, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, nonche' il comma 5 del
          presente articolo.
             6-ter.  Nei  casi  di avvenuta delocalizzazione previsti
          dal  presente  articolo,  i  proprietari dei territori resi
          liberi,  ricompresi  nelle  fasce  A e B del piano-stralcio
          adottato  dall'Autorita'  di  bacino  del fiume Po, possono
          accedere,  nei  limiti  delle risorse disponibili, iscritte
          nello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio   e  della  programmazione  economica  nell'ambito
          dell'unita'   previsionale   di   base  3.2.1.8,  "Sviluppo
          dell'esportazione  e  della  domanda  estera",  ai  crediti
          agevolati  di  cui  al presente articolo al fine di avviare
          sui  medesimi  terreni attivita' agricole, a condizione che
          il  5  per cento degli stessi venga destinato ad interventi
          di  rinaturalizzazione.  In  questi  casi  il finanziamento
          ricomprende    gli   oneri   relativi   alla   bonifica   e
          all'adeguamento   ad   uso   agricolo   del  terreno,  agli
          interventi  di rinaturalizzazione della porzione allo scopo
          riservata,   all'avviamento  dell'attivita'  produttiva  ed
          all'acquisto  di  mezzi  e  scorte  ad  essa destinati, nei
          limiti  stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti
          agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei
          terreni  medesimi.  L'esercente  l'attivita'  agricola deve
          assicurare  idonea  manutenzione  anche  delle  porzioni di
          terreno   sulle   quali   ha   attuato  gli  interventi  di
          rinaturalizzazione, pena l'avvio del procedimento di revoca
          del   credito  agevolato.  Le  condizioni  e  le  modalita'
          dell'intervento   agevolativo   del  Mediocredito  centrale
          S.p.a.  e della Cassa per il credito alle imprese artigiane
          S.p.a.  -  Artigiancassa,  ove non gia' disciplinate con il
          decreto  ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono
          disciplinate  con  un  ulteriore  decreto  del Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, di
          concerto  con il Ministro per le politiche agricole, con il
          Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente
          e  con  il  Ministro  delegato  per  il coordinamento della
          protezione civile.".
             -   Si   riporta   il   testo  dell'articolo  1-bis  del
          decreto-legge  3  agosto  2004,  n.  220,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge  19  ottobre  2004,  n.  257
          (Disposizioni  urgenti  in  materia di personale del Centro
          nazionale  per l'informatica nella pubblica amministrazione
          (CNIPA),  di  applicazione  delle  imposte  sui  mutui e di
          agevolazioni  per imprese danneggiate da eventi alluvionali
          nonche'  di  personale  di  pubbliche  amministrazioni,  di
          differimento  di  termini,  di gestione commissariale della
          associazione  italiana  della  Croce  Rossa e di disciplina
          tributaria   concernente   taluni   fondi   immobiliari)  e
          successive modificazioni:
             "Art. 1-bis. (Ulteriori interventi a favore dei soggetti
          danneggiati  dagli  eventi alluvionali del mese di novembre
          1994).1.  All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19
          dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni,
          concernente  la  concessione  di  un  contributo  in  conto
          capitale  a  favore dei soggetti dichiarati danneggiati per
          effetto  delle  eccezionali  avversita'  atmosferiche della
          prima decade del mese di novembre 1994, le parole: "pari al
          30  per  cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 75
          per  cento" e le parole: "nel limite massimo complessivo di
          lire  300  milioni"  sono  sostituite  dalle seguenti: "nel
          limite massimo complessivo di euro 259.000".
             2. Ai soggetti danneggiati dalle avversita' atmosferiche
          di  cui  al  comma  1  che hanno beneficiato, oltre che del
          contributo  in  conto  capitale,  anche  dei  finanziamenti
          concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19
          dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni,
          ovvero ai sensi dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge
          28  agosto  1995,  n.  364,  convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   27  ottobre  1995,  n.  438,  e  successive
          modificazioni,  ovvero  ai sensi dell'articolo 3-quinquies,
          comma   1,  del  decreto-legge  13  maggio  1999,  n.  132,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999,
          n.  226,  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  4-quinquies del
          decreto-legge  19  maggio  1997,  n.  130,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  16  luglio  1997,  n.  228, e
          successive modificazioni, ovvero ai sensi dell'articolo 52,
          comma  28,  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, la quota
          residua  del  contributo  spettante ai sensi del comma 1 e'
          corrisposta  mediante riduzione di pari importo della quota
          capitale  del finanziamento qualora lo stesso sia ancora in
          essere  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge di
          conversione del presente decreto, a condizione che nei loro
          confronti  non  sia avvenuto, per effetto della risoluzione
          dei relativi contratti per inadempimento nel rimborso delle
          rate,  il  recupero  delle  somme  insolute  da parte delle
          banche  o il pagamento anche parziale a carico dei fondi di
          garanzia.  Nel  caso in cui la quota residua del contributo
          risulti  superiore alla quota capitale del finanziamento in
          essere  la  differenza  e'  corrisposta  al beneficiario da
          Mediocredito  centrale  spa  e  da  Artigiancassa  spa  nel
          periodo  di  un  triennio con le modalita' stabilite con il
          decreto di cui al comma 6.
             3.  Le  somme impegnate sui fondi di garanzia gestiti da
          Mediocredito  centrale  spa  e  da Artigiancassa spa, e che
          verranno  disimpegnate  per  effetto  dell'attuazione della
          disposizione  di  cui  al comma 2, sono versate all'entrata
          del bilancio dello Stato.
             4.  Ai  soggetti di cui al comma 2 che hanno beneficiato
          soltanto  del  contributo  in  conto  capitale  o che hanno
          rimborsato  anticipatamente  il  finanziamento  ottenuto ai
          sensi  delle disposizioni di cui allo stesso comma, nonche'
          ai  soggetti  di  cui  all'articolo  4-bis,  comma  5,  del
          decreto-legge  12  ottobre  2000,  n.  279, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  11 dicembre 2000, n. 365, che
          siano  in  attivita'  alla  data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, la quota residua
          e'   corrisposta   da   Mediocredito   centrale  spa  e  da
          Artigiancassa  spa  nel  periodo  di  un  triennio  con  le
          modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6.
             5.  La  durata  dei  finanziamenti  di  cui all'articolo
          4-quinquies  del  decreto-legge  19  maggio  1997,  n. 130,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997,
          n.  228,  e successive modificazioni, concessi a favore dei
          soggetti  danneggiati  dalle avversita' atmosferiche di cui
          al  comma  1,  e'  fissata in venticinque anni, compreso il
          periodo di tre anni di preammortamento.
             6.  La  data  di decorrenza delle disposizioni di cui al
          presente  articolo  e'  fissata  al  1°  gennaio  2005. Con
          decreto   di   natura   non   regolamentare   del  Ministro
          dell'economia  e delle finanze sono stabiliti i criteri, le
          condizioni  e le modalita' di attuazione delle disposizioni
          medesime.
             7.   All'attuazione   degli  interventi  previsti  dalle
          disposizioni  del presente articolo si provvede nell'ambito
          delle  risorse  disponibili  di cui agli articoli 2 e 3 del
          decreto-legge  19  dicembre  1994,  n. 691, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  16  febbraio  1995,  n. 35, e
          successive modificazioni.
             8. Mediocredito centrale spa e' autorizzata a versare ad
          Artigiancassa  spa,  a valere sulle risorse di cui al comma
          7,  la somma di 27,1 milioni di euro per l'attuazione degli
          interventi di cui al presente articolo.".

      
                               Art. 4.
(Disposizioni  in  tema  di  enti  ed  organismi pubblici, nonche' di
                       attivita' produttive).
   1.  All'articolo  29  del  decreto-legge  4  luglio  2006, n. 223,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il
comma 4 e' sostituito dal seguente:
   "4.  Ferma  restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio
di  spesa  di  cui  al  comma  1,  gli  organismi non individuati dai
provvedimenti  previsti  dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono
soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2,
nonche'  gli  atti  di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per
la  verifica  da  parte  degli  organi  interni  di  controllo  e per
l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista,
entro il 28 febbraio 2007.".
   (( 1-bis. All'articolo 1, comma 580, terzo periodo, della legge 27
dicembre  2006,  n.  296,  le parole: "a far tempo dal 31 marzo 2007"
sono sostituite dalle seguenti: "a far tempo dal 15 giugno 2007" e le
parole:    "l'inquadramento"    sono   sostituite   dalle   seguenti:
"l'inquadramento del personale". ))
   ((  1-ter.  All'articolo  1, comma 585, lettera f), della legge 27
dicembre  2006,  n.  296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"Il  termine  per l'esercizio del diritto di opzione previsto da tale
disposizione e' prorogato al 31 dicembre 2008". ))
   2. Soppresso
   3.  Fermo  restando  il  divieto,  per  le aziende produttrici, di
immettere  in  commercio nuovi lotti dei prodotti di cui all'articolo
1-quater  del  decreto-legge  27  maggio 2005, n. 87, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  26  luglio  2005, n. 149, che non siano
conformi  a  quanto  previsto  dai  commi 1 e 3 del predetto articolo
1-quater,  la vendita delle confezioni prodotte prima del 31 dicembre
2005 e ancora presenti sul circuito distributivo e' consentita fino a
scadenza   delle  confezioni.  Qualora  un  soggetto  non  vedente  o
ipovedente  non  trovi  disponibile  in una farmacia o in altro punto
vendita una confezione conforme alle prescrizioni dei commi 1 e 3 del
citato articolo 1-quater del decreto-legge n. 87 del 2005, le aziende
produttrici  e  distributrici  sono  tenute  a fornire con la massima
sollecitudine  alla  farmacia  o  al  punto  vendita  che  ne  faccia
conseguente   richiesta  una  confezione  rispondente  alle  predette
prescrizioni.
   4. All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273,
relativo  alla  proroga  dell'applicazione  del diritto annuale delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le
parole:  "2005  e 2006" sono sostituite dalle seguenti: "2005, 2006 e
2007".
   ((  4-bis.  All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto
al  credito  d'imposta  negli  anni  2005  e  2006, il termine per il
completamento degli investimenti e' prorogato, rispettivamente, al 31
dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008". ))
   ((  4-ter.  All'articolo  37,  comma  21-bis,  del decreto-legge 4
luglio  2006,  n.  223,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto  2006,  n.  248, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite
dalle  seguenti: "31 dicembre 2007" e le parole: "31 marzo 2007" sono
sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008". ))
   art=4;

      
                     Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto-legge
          4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  4  agosto  2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il
          rilancio  economico  e  sociale,  per  il contenimento e la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in  materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale)
          come modificato dalla presente legge:
             "Art.  29.  -  1.  Fermo  restando  il  divieto previsto
          dall'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
          448,  la  spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'articolo  1,  comma  2, del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
          modificazioni,  per  organi  collegiali  e altri organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette  amministrazioni,  e' ridotta del trenta per cento
          rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno 2005. Ai suddetti
          fini   le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,  e
          comunque  entro  30  giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto, le necessarie misure di adeguamento
          ai  nuovi  limiti  di  spesa.  Tale riduzione si aggiunge a
          quella  prevista  dall'articolo 1, comma 58, della legge 23
          dicembre 2005, n. 266.
             2.  Per  realizzare  le  finalita' di contenimento delle
          spese  di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
          procede,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, al riordino degli organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
          2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
          previsti  dalla  legge  o da regolamento e, per i restanti,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
          proposta  del  Ministro competente. I provvedimenti tengono
          conto dei seguenti criteri:
             a)   eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative  e
          funzionali;
             b)  razionalizzazione  delle  competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee;
             c)  limitazione del numero delle strutture di supporto a
          quelle  strettamente  indispensabili al funzionamento degli
          organismi;
             d)   diminuzione   del   numero   dei  componenti  degli
          organismi;
             e)  riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli
          organismi;
             e-bis)   indicazione   di  un  termine  di  durata,  non
          superiore  a  tre anni, con la previsione che alla scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
             e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli
          obiettivi   realizzati   dagli   organismi,  da  presentare
          all'amministrazione   competente   e  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri;
             2-bis.  La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima  della scadenza del termine di durata degli organismi
          individuati  dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
          concerto  con  l'amministrazione  di settore competente, la
          perdurante    utilita'    dell'organismo    proponendo   le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso.
             3.   Le   amministrazioni  non  statali  sono  tenute  a
          provvedere,  entro  lo  stesso  termine  e sulla base degli
          stessi  criteri  di  cui  al  comma  2,  con atti di natura
          regolamentare   previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  da
          sottoporre  alla verifica degli organi interni di controllo
          e   all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
             4.  Ferma  restando  la realizzazione degli obiettivi di
          risparmio  di  spesa  di  cui al comma 1, gli organismi non
          individuati  dai  provvedimenti  previsti  dai  commi 2 e 3
          entro  il  15  maggio  2007  sono soppressi. A tale fine, i
          regolamenti  ed  i  decreti  di cui al comma 2, nonche' gli
          atti  di  natura  regolamentare  di  cui al comma 3, devono
          essere  trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
          ovvero  per  la  verifica  da parte degli organi interni di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione  vigilante,  ove prevista, entro il 28
          febbraio 2007.
             5.  Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si  sia  provveduto  agli adempimenti ivi previsti e' fatto
          divieto  alle  amministrazioni di corrispondere compensi ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1.
             6.  Le  disposizioni  del  presente articolo non trovano
          diretta  applicazione alle regioni, alle province autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,   per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
             7.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai  commissari  straordinari  del Governo di cui
          all'articolo  11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo.".
             -  Si  riporta  il  testo del comma 580, dell'articolo 1
          della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria  2007)",  come  modificato dalla
          presente legge:
             -
             "Art. 1. (Omissis)
             580.  Al  fine  di  contribuire all'ammodernamento delle
          amministrazioni  pubbliche, di migliorare la qualita' delle
          attivita'  formative  pubbliche, di garantire una selezione
          rigorosa  della dirigenza dello Stato e di fornire adeguato
          sostegno  alle  amministrazioni  nella valutazione dei loro
          fabbisogni   formativi   e   nella   sperimentazione  delle
          innovazioni   organizzative   e  gestionali,  e'  istituita
          l'Agenzia  per  la  formazione  dei  dirigenti e dipendenti
          delle   amministrazioni  pubbliche-Scuola  nazionale  della
          pubblica  amministrazione, di seguito indicata come Agenzia
          per la formazione. Essa e' dotata di personalita' giuridica
          di   diritto  pubblico  e  di  autonomia  amministrativa  e
          contabile  e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del
          Consiglio  dei Ministri. La Scuola superiore della pubblica
          amministrazione e' soppressa a far tempo dal 15 giugno 2007
          e  le  relative  dotazioni  finanziarie,  strumentali  e di
          personale  sono  trasferite alla Agenzia, la quale subentra
          nei  suoi  rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti
          ed obblighi.
             L'Istituto     diplomatico,    la    Scuola    superiore
          dell'amministrazione  dell'interno  e  la  Scuola superiore
          dell'economia  e delle finanze fanno parte dell'Agenzia per
          la  formazione,  che ne coordina l'attivita', mantenendo la
          loro   autonomia   organizzativa   e   l'inquadramento  del
          personale  nelle rispettive amministrazioni. Il regolamento
          di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni
          ordinamentali.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta  il  testo del comma 585, dell'articolo 1
          della   citata   legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  come
          modificato dalla presente legge:
             "Art. 1. (Omissis)
             585.  Con uno o piu' regolamenti adottati, entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro per le
          riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
          il   Ministro   degli  affari  esteri  e  con  il  Ministro
          dell'interno, anche modificando le disposizioni legislative
          vigenti,  si  provvede  a dare attuazione alle disposizioni
          dei   commi   precedenti,  a  riformare  il  sistema  della
          formazione  dei  dirigenti  e  dipendenti  delle  pubbliche
          amministrazioni  e  di  sostegno  all'innovazione  ed  alla
          modernizzazione   delle   amministrazioni  pubbliche  ed  a
          riordinare  le  relative  strutture pubbliche o partecipate
          dallo  Stato,  anche  in  forma associativa, nonche' i loro
          strumenti  di finanziamento, in modo da ridurre l'ammontare
          delle   spese   attualmente   sostenute   e  da  conseguire
          consistenti  miglioramenti  nella  qualita' e nei risultati
          dell'attivita'  formativa  e  di  sostegno all'innovazione,
          attenendosi ai seguenti criteri:
             a)  accorpamento  delle  strutture  nazionali preposte a
          funzioni   coincidenti  o  analoghe,  con  eliminazione  di
          sovrapposizioni e duplicazioni;
             b)  precisa  indicazione delle missioni e dei compiti di
          ciascuna struttura;
             c)  disciplina  della  missione  e  dell'attivita' della
          Agenzia  per  la  formazione  come  struttura  di governo e
          coordinamento   unitario   del   sistema  della  formazione
          pubblica,  in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e
          581;  attribuzione  all'Agenzia  dei  poteri  necessari per
          assicurare   la  razionalizzazione  delle  attivita'  delle
          strutture  di  cui  al  comma  580,  la realizzazione delle
          sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle
          relative risorse finanziarie;
             d)  definizione dell'organizzazione della Agenzia per la
          formazione,   anche  mediante  la  previsione  di  autonome
          strutture  organizzative;  definizione  dei  suoi organi di
          indirizzo,    direzione    e    supervisione   scientifica,
          assicurando una qualificata partecipazione di esperti della
          formazione  e  della innovazione amministrativa, italiani e
          stranieri,  e di alti dirigenti pubblici, individuati anche
          su  indicazione  delle  regioni,  delle  autonomie locali e
          delle   parti   sociali;  istituzione  di  un  comitato  di
          coordinamento presieduto dal Presidente dell'Agenzia per la
          formazione  e formato dai direttori delle Scuole speciali e
          delle strutture autonome;
             e)  ad eccezione delle Scuole di cui ai commi 580 e 582,
          soppressione  delle  strutture aventi finalita' identiche o
          analoghe  a  quelle  elencate  nel  comma 581; attribuzione
          all'Agenzia  per  la  formazione delle relative attivita' e
          dotazioni  umane, strumentali e finanziarie, ivi compresi i
          rapporti  di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni
          coordinate   e  continuative  o  di  progetto;  scorporo  e
          attribuzione  all'Agenzia  per la formazione degli uffici o
          delle  risorse dedicati o comunque impiegati, nel corso del
          2006,   alle  attivita'  di  cui  al  predetto  comma  581,
          nell'ambito  di  strutture  o organismi pubblici o comunque
          partecipati  dallo Stato non destinati alla soppressione in
          quanto svolgenti anche altre attivita';
             f)  trasferimento  del personale con contratto di lavoro
          subordinato  a  tempo indeterminato, in servizio presso gli
          organismi   di   cui   alla   lettera   e),  oggetto  della
          soppressione   o   dello   scorporo   e   del  conferimento
          all'Agenzia   per   la   formazione,   nei  ruoli  organici
          dell'Agenzia stessa, secondo i criteri di equiparazione tra
          figure  professionali, stabiliti con decreto del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri adottato sulla base di apposito
          accordo  con  le  organizzazioni  sindacali.  Il  personale
          trasferito   nei   ruoli   organici   dell'Agenzia  per  la
          formazione  mantiene  il trattamento economico in godimento
          presso  le strutture di provenienza. Si applica il disposto
          dell'articolo  11,  commi 5 e 6, del decreto legislativo 30
          luglio 1999, n. 303. Il termine per l'esercizio del diritto
          di opzione previsto da tale disposizione e' prorogato al 31
          dicembre 2008.
             (Omissis)".
             -   Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1-quater  del
          decreto-legge  27  maggio  2005,  n.  87,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   26  luglio  2005,  n.  149
          (Disposizioni   urgenti  per  il  prezzo  dei  farmaci  non
          rimborsabili  dal  Servizio  sanitario nazionale nonche' in
          materia   di  confezioni  di  prodotti  farmaceutici  e  di
          attivita' libero-professionale intramuraria):
             "Art.  1-quater.-  1.  Sulle  confezioni  esterne  o sui
          contenitori  dei  prodotti  farmaceutici  soggetti o meno a
          prescrizione  medica  e  presentati  sotto qualsiasi forma,
          nonche'  dei rimedi fitoterapici ed omeopatici in qualunque
          forma   presentati,  deve  essere  riportato  in  caratteri
          Braille il nome commerciale del prodotto.
             2.   Il   Ministero   della   salute,  d'intesa  con  le
          rappresentanze  dell'industria  farmaceutica e dei soggetti
          non  vedenti  e  ipovedenti, definisce entro il 31 dicembre
          2006  le  modalita'  per informare i soggetti non vedenti e
          ipovedenti  sul  mese  e  anno  di  scadenza del prodotto e
          eventuali  segnali convenzionali per particolari condizioni
          d'uso o di conservazione.
             3.  Qualora  le dimensioni delle confezioni dei prodotti
          di  cui al comma 1 non consentano la scrittura in caratteri
          Braille  dell'indicazione di cui al comma 1, la medesima e'
          riportata  in  un  cartoncino  pieghevole,  inserito  nella
          confezione.
             4.  Le  imprese  farmaceutiche  e  le  altre imprese che
          realizzano  i prodotti di cui al comma 1 si uniformano alle
          disposizioni  del  presente  articolo  entro il 31 dicembre
          2005.
             5  . La distribuzione dei prodotti indicati al comma 1 e
          confezionati  prima del 31 dicembre 2005 e' consentita fino
          al 31 dicembre 2006.
             6. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti
          commi    comporta    la   sospensione   dell'autorizzazione
          all'immissione  in  commercio del prodotto fino al compiuto
          adempimento    degli   obblighi   previsti   dal   presente
          articolo.".
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 44, della legge 12
          dicembre  2002,  n.  273, (Misure per favorire l'iniziativa
          privata  e  lo sviluppo della concorrenza), come modificato
          dalla presente legge:
             "Art.  44.  (Modifica  all'articolo  18  della  legge 29
          dicembre  1993,  n. 580). - 1. Al terzo periodo del comma 3
          dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come
          sostituito  dall'articolo  17 della legge 23 dicembre 1999,
          n.  488,  le  parole:  "nel  rispetto  dei  principi  e del
          procedimento  di  cui  alla legge 24 novembre 1981, n. 689"
          sono sostituite dalle seguenti: "secondo le disposizioni in
          materia  di  sanzioni  amministrative  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".
             2.  Le  disposizioni  di cui alla lettera d) del comma 4
          dell'articolo  18  della  citata  legge  n. 580 del 1993, e
          successive  modificazioni,  si applicano per gli anni 2003,
          2004, 2005, 2006 e 2007.".
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 8, della legge 23
          dicembre   2000,   n.  388,  recante  Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2001)", come modificato dalla presente
          legge:
             "Art.  8.  (Agevolazione per gli investimenti nelle aree
          svantaggiate).  -  1.  Alle imprese che operano nei settori
          delle  attivita'  estrattive e manifatturiere, dei servizi,
          del   turismo,  del  commercio,  delle  costruzioni,  della
          produzione  e distribuzione di energia elettrica, vapore ed
          acqua   calda,   della  pesca  e  dell'acquacoltura,  della
          trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
          di  cui  all'allegato  I  del  Trattato  che  istituisce la
          Comunita'  europea,  e  successive modificazioni, che, fino
          alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del
          31  dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree
          ammissibili   alle   deroghe   previste  dall'articolo  87,
          paragrafo   3,  lettere  a)  e  c),  del  citato  Trattato,
          individuate  dalla  Carta  italiana degli aiuti a finalita'
          regionale  per  il  periodo  2000-2006,  e'  attribuito  un
          contributo  nella  forma  di  credito di imposta nei limiti
          massimi di spesa pari a 870 milioni di euro per l'anno 2002
          pari a 1.725 milioni di euro per l'anno 2003, 1.740 milioni
          di  euro  per l'anno 2004, 1.511 milioni di euro per l'anno
          2005, 1.250 milioni di euro per l'anno 2006, 700 milioni di
          euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008.
          Ai fini dell'individuazione dei predetti settori, salvo per
          il  settore della pesca e dell'acquacoltura, si rinvia alla
          disciplina   di   attuazione   delle  agevolazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
          n.  415,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 19
          dicembre 1992, n. 488. Per le aree ammissibili alle deroghe
          previste  dal citato articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e
          c),  il  credito  compete entro la misura dell'85 per cento
          delle  intensita'  di  aiuto  previste dalla Carta italiana
          degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006.
          Il  credito  d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di
          Stato  a  finalita' regionale o con altri aiuti che abbiano
          ad  oggetto  i  medesimi  beni che fruiscono del credito di
          imposta.  Per  coloro  che hanno ottenuto il riconoscimento
          del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006, il
          termine   per   il   completamento  degli  investimenti  e'
          prorogato,  rispettivamente,  al  31  dicembre 2007 e al 31
          dicembre 2008.
             (Omissis)".
             - Si riporta il testo del comma 21-bis, dell'articolo 37
          del  citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
          modificato dalla presente legge:
             "Art.   37.   (Disposizioni  in  tema  di  accertamento,
          semplificazione     e    altre    misure    di    carattere
          finanziario).(Omissis)
             21-bis.  Con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  da  emanare, ai sensi dell'articolo 71 del codice
          dell'amministrazione    digitale,   di   cui   al   decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni,  di  concerto con il Ministro dello sviluppo
          economico,  sentita  l'Agenzia  delle  entrate, entro il 31
          dicembre  2007,  sono  stabilite le specifiche tecniche del
          formato  elettronico  elaborabile  per la presentazione dei
          bilanci  di  esercizio e degli altri atti al registro delle
          imprese  ed  e' fissata la data, comunque non successiva al
          31 marzo 2008, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria
          l'adozione di tale modalita' di presentazione.
             (Omissis)".

      
                               Art. 5.
             (Proroga di termini in materia ambientale).
   1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  20,  comma  5, del decreto
legislativo  25  luglio  2005, n. 151, e' prorogato fino alla data di
adozione  dei  provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma
8,  e  15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non
oltre il 30 giugno 2007.
   2.  Il  comma  1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
   "1.  Fatto  salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte
seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.".
   ((  2-bis.  Al  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a)  all'articolo 224, comma 2, le parole: "Entro dodici mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi";
   b)  all'articolo  235,  comma 17, primo periodo, le parole: "Entro
centottanta   giorni"   sono   sostituite   dalle   seguenti:  "Entro
ventiquattro mesi";
   c)  all'articolo  236,  comma  2, primo periodo, le parole: "Entro
centottanta   giorni"   sono   sostituite   dalle   seguenti:  "Entro
ventiquattro mesi". ))
   art=5;

      
                     Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo dell'articoli 13, comma 8, 15,
          comma  1,  e 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio
          2005,  n. 151 (Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della
          direttiva   2002/96/CE   e   della  direttiva  2003/108/CE,
          relative  alla  riduzione  dell'uso  di sostanze pericolose
          nelle  apparecchiature  elettriche ed elettroniche, nonche'
          allo smaltimento dei rifiuti):
             "Art. 13. (Obblighi di informazione)(Omissis)
             8. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del  territorio, di concerto con i Ministri delle attivita'
          produttive  e  dell'economia  e  delle  finanze, sentita la
          Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data
          di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
          modalita' di funzionamento del Registro di cui all'articolo
          14,  di  iscrizione  allo  stesso,  di  comunicazione delle
          informazioni di cui ai commi 6 e 7, nonche' di costituzione
          e   di   funzionamento   di  un  centro  di  coordinamento,
          finanziato  e  gestito dai produttori, per l'ottimizzazione
          delle  attivita'  di  competenza  dei sistemi collettivi, a
          garanzia   di   comuni   omogenee   e  uniformi  condizioni
          operative.
             (Omissis)".
             "Art.  15.  (Comitato  di  vigilanza  e  di  controllo e
          comitato  di  indirizzo sulla gestione dei RAEE.). - 1. Con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
          territorio,  da  adottarsi  entro  sei  mesi  dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e' istituito,
          presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio,  il  Comitato di vigilanza e di controllo sulla
          gestione dei RAEE, con i seguenti compiti:
             a)   predisporre   ed  aggiornare  il  registro  di  cui
          all'articolo  14,  comma  l, sulla base delle comunicazioni
          delle Camere di commercio previste allo stesso articolo 14,
          comma 3;
             b) raccogliere, esclusivamente in formato elettronico, i
          dati  relativi  ai  prodotti  immessi  sul  mercato  e alle
          garanzie   finanziarie  che  i  produttori  sono  tenuti  a
          comunicare al Registro ai sensi dell'articolo 13, commi 6 e
          7;
             c)  calcolare,  sulla  base dei dati di cui alla lettera
          b), le rispettive quote di mercato dei produttori;
             d) programmare e disporre, sulla base di apposito piano,
          ispezioni  nei  confronti dei produttori che non effettuano
          le  comunicazioni  di  cui  alla lettera b) e, su campione,
          sulle comunicazioni previste alla stessa lettera b);
             e)  vigilare  affinche'  le  apparecchiature immesse sul
          mercato dopo il 13 agosto 2005 rechino l'identificativo del
          produttore ed il marchio di cui all'articolo 13, comma 4, e
          affinche'   i  produttori  che  forniscono  apparecchiature
          elettriche    ed    elettroniche   mediante   tecniche   di
          comunicazione   a  distanza  informino  il  registro  sulla
          conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma
          3;
             f)  elaborare i dati relativi agli obiettivi di recupero
          di  cui all'articolo 9, comma 2, e predisporre le relazioni
          previste all'articolo 17.
             (Omissis)".
             "Art.   20.   (Disposizioni  transitorie  e  finali).  -
          (Omissis)
             5.  I  soggetti  tenuti  agli  adempimenti  di  cui agli
          articoli  6,  commi  1 e 3, 7, comma 18, comma 19, comma 1,
          10,  11,  12  e  13  si  conformano  alle  disposizioni dei
          medesimi  articoli  entro  un anno dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta il testo degli articoli 52, comma 1, 224,
          comma   2,  235,  comma  17,  236,  comma  2,  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale) come modificati dalla presente legge:
             "Art.  52.  (Entrata in vigore). - 1. Fatto salvo quanto
          disposto  dagli  articoli  49  e  50,  la parte seconda del
          presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.".
             "Art. 224. (Consorzio nazionale imballaggi).(Omissis)
             2.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore  della  parte  quarta del presente decreto, il CONAI
          adegua   il  proprio  statuto  ai  principi  contenuti  nel
          presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza,
          efficacia,  efficienza  ed  economicita', nonche' di libera
          concorrenza   nelle   attivita'   di   settore,   ai  sensi
          dell'articolo   221,   comma  2.  Lo  statuto  adottato  e'
          trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e
          della  tutela del territorio che lo approva di concerto con
          il  Ministro  delle  attivita'  produttive,  salvo motivate
          osservazioni  cui  il  CONAI  e'  tenuto  ad  adeguarsi nei
          successivi  sessanta giorni. Qualora il CONAI non ottemperi
          nei  termini  prescritti,  le  modifiche  allo statuto sono
          apportate  con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio,  di concerto con il Ministro delle
          attivita' produttive.
             (Omissis)".
             "Art.   235.  (Consorzi  nazionali  per  la  raccolta  e
          trattamento  delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti
          piombosi).(Omissis)
             17.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla data di entrata in
          vigore   della   parte  quarta  del  presente  decreto,  il
          Consorzio    di    cui    dell'articolo   9-quinquies   del
          decreto-legge  9  settembre  1988,  n. 397, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, adegua
          il  proprio  statuto  ai  principi  contenuti  nel presente
          decreto   ed   in  particolare  a  quelli  di  trasparenza,
          efficacia,  efficienza  ed  economicita', nonche' di libera
          concorrenza nelle attivita' di settore. Lo statuto adottato
          e'    trasmesso   entro   quindici   giorni   al   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio che lo approva,
          di concerto con il Ministro delle attivita' produttive, nei
          successivi  novanta giorni, salvo motivate osservazioni cui
          il  citato  Consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei successivi
          sessanta  giorni. Qualora il citato Consorzio non ottemperi
          nei  termini  prescritti,  le  modifiche  allo statuto sono
          apportate  con  decreto  del Ministro dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio,  di concerto con il Ministro delle
          attivita' produttive.
             (Omissis)".
             "Art.  236 (Consorzi nazionali per la gestione, raccolta
          e trattamento degli oli minerali usati).(Omissis)
             2.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data di entrata in
          vigore   della   parte  quarta  del  presente  decreto,  il
          consorzio di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27
          gennaio  1992, n. 95, adegua il proprio statuto ai principi
          contenuti  nel  presente decreto ed in particolare a quelli
          di  trasparenza,  efficacia,  efficienza  ed  economicita',
          nonche'  di  libera concorrenza nelle attivita' di settore.
          Lo  statuto  adottato e' trasmesso entro quindici giorni al
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio che lo
          approva   di  concerto  con  il  Ministro  delle  attivita'
          produttive  nei  successivi  novanta giorni, salvo motivate
          osservazioni  cui  il  Consorzio e' tenuto ad adeguarsi nei
          successivi   sessanta  giorni.  Qualora  il  Consorzio  non
          ottemperi nei termini prescritti, le modifiche allo statuto
          sono  apportate  con  decreto  del Ministro dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio, di concerto con il Ministro
          delle  attivita'  produttive.  I Consorzi di cui al comma 1
          hanno personalita' giuridica di diritto privato senza scopo
          di lucro e quelli diversi dal Consorzio di cui all'articolo
          11  del  decreto  legislativo  27 gennaio 1992, n. 95, sono
          retti  da uno statuto adottato in conformita' ad uno schema
          tipo  redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio  di  concerto  con  il  Ministro delle attivita'
          produttive,  da  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          parte   quarta   del  presente  decreto,  conformemente  ai
          principi  del  presente decreto e, in particolare, a quelli
          di   efficienza,  efficacia,  economicita'  e  trasparenza,
          nonche'  di  libera concorrenza nelle attivita' di settore.
          Lo statuto adottato da ciascun consorzio e' trasmesso entro
          quindici  giorni  al  Ministro dell'ambiente e della tutela
          del  territorio  che  lo  approva  nei  successivi  novanta
          giorni,  con  suo provvedimento adottato di concerto con il
          Ministro   delle  attivita'  produttive.  Ove  il  Ministro
          ritenga  di  non approvare lo statuto trasmesso, per motivi
          di  legittimita'  o  di merito, lo ritrasmette al Consorzio
          richiedente   con  le  relative  osservazioni.  Il  decreto
          ministeriale  di approvazione dello statuto dei Consorzi e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
             (Omissis)".

      
                               Art. 6.
      (Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini)
   1. All'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di
protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al decreto legislativo 30
giugno  2003,  n.  196,  e  successive  modificazioni, le parole: "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2007".
   2.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro  e' autorizzato a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi
di  cui  all'articolo  3,  comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n.
350,  finalizzati  ad  accelerare  le procedure di liquidazione degli
indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.
   3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13
gennaio  2003,  n.  36,  le  parole: "1/1/2007" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2008".
   ((   4.   All'articolo  18  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: ))
   ((  "6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in
quanto  compatibili,  anche  ai cittadini di Stati membri dell'Unione
europea che si trovano in una situazione di gravita' ed attualita' di
pericolo". ))
   (( 4-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19
novembre  1997,  n.  422,  e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". ))
   5.  Le  somme  stanziate dall'articolo 1, comma 10, della legge 31
marzo  2005,  n.  56,  non  impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono
mantenute  in  bilancio  nel  conto dei residui per essere versate in
entrata  nell'anno  successivo,  ai  fini  della riassegnazione nello
stato  di  previsione  del  Ministero del commercio internazionale in
favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
   6.  L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato,
con  le  modalita'  di  cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23
dicembre  2005,  n.  266,  ad utilizzare le risorse di parte corrente
derivanti   da   trasferimenti   statali   relativi   all'anno  2006,
disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate
a  spese  obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento negli
aeroporti.  Entro  il 30 aprile 2007, l'ENAC comunichera' l'ammontare
delle  rispettive disponibilita' di cui al presente comma al Ministro
dei  trasporti,  il  quale  individua  (( e autorizza, )) con proprio
decreto, gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse (( e
da  realizzare  entro e non oltre il termine fissato dal Ministro dei
trasporti con il medesimo decreto. ))
   7.  Gli  effetti  derivanti  dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento
ISVAP  in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni
in  esso  contenute  ed  a  quelle  immediatamente  connesse  che  ne
presuppongano  l'avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere
dal 28 febbraio 2007.
   ((  7-bis.  Il  termine  di  cui  al  comma 1 dell'articolo 18 del
decreto  legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di
accesso alle prestazioni del Fondo di solidarieta' per gli acquirenti
di beni immobili da costruire, e' differito al 31 dicembre 2007.
   7-ter.  Nelle  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano non si
applica  la  proroga di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 23
dicembre   2005,   n.   266.  Le  concessioni  di  cui  al  comma  15
dell'articolo  1-bis  del  decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo  1977,  n.  235,  scadono  il 31 dicembre 2010 e le concessioni
diverse  da  quelle  di  cui  al  predetto comma 15 scadono alla data
risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione.
   8.  Le  somme stanziate dall'articolo 1, comma 108, della legge 23
dicembre  2005,  n. 266, non impegnate entro il 31 dicembre 2006 sono
mantenute  in  bilancio  nel  conto dei residui per essere versate in
entrata  nell'anno  successivo,  ai  fini  della riassegnazione nello
stato  di  previsione  del Ministero dei trasporti. Il regolamento di
cui  all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e' emanato entro il 30 giugno 2007. In caso di mancata emanazione nel
predetto  termine  il  Fondo  istituito  dal  medesimo  comma  108 e'
interamente  destinato  alle  finalita'  di cui all'articolo 1, comma
920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
   8-bis.  Il  termine  di  cui  all'articolo  1,  secondo comma, del
decreto  del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione 19 ottobre
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998,
relativo  all'attuazione  dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
30  dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge
27  febbraio  1998, n. 30, e' differito al 31 luglio 2007. I relativi
oneri finanziari sono posti a carico della gestione commissariale del
Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.
   8-ter.  Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge
1o  agosto  2002,  n.  166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006
dall'articolo  1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.
   8-quater.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 8-ter,
valutato  in  2 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.
   8-quinquies.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e delle
finanze,  per  gli  enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma
255,  della  legge  30  dicembre  2004,  n. 311, puo' essere prevista
l'applicazione  dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo
2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005,  n.  80,  e dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre
2006,  n. 296, nonche' la proroga al 31 dicembre 2008, per i medesimi
enti,  della  sospensione  dei  termini  di  pagamento di contributi,
tributi  e  imposte,  anche  in  qualita'  di  sostituito di imposta,
prevista  dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del
2004,  nel  limite  di  spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2007 e 2008. Al relativo onere, valutato in 500.000 euro per ciascuno
degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
2007-2009,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2007,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.
   8-sexies. Per l'anno 2007 agli enti che non abbiano rispettato per
l'anno  2006  le  regole  del  patto  di  stabilita'  interno  non si
applicano  le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 561, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
   8-septies.  Ai  fini  del rispetto del patto di stabilita' interno
relativo  all'anno  2006,  tra  le  esclusioni di cui all'articolo 1,
commi  142,  lettera  c),  e 143, lettera a), della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono comprese le spese per trasferimenti destinati alle
istituzioni  previste  dall'articolo 114, comma 2, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
   8-octies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  il  secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il termine
per  l'applicazione delle regole del patto di stabilita' interno agli
enti istituiti nell'anno 2006 ed alle province della regione autonoma
della  Sardegna  istituite  ai  sensi della legge regionale 2 gennaio
1997,  n.  4,  e  i  cui  organi  sono  stati  eletti a seguito delle
consultazioni  amministrative dell'8 e 9 maggio 2005, e' prorogato al
1o gennaio 2009, assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le
regole, le risultanze dell'esercizio 2007".
   8-novies. L'articolo 39-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n.
273,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.
51,  e'  abrogato.  All'articolo  12-bis del decreto-legge 9 novembre
2004,  n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 e' abrogato;
   b)  al  comma  3,  lettera  a), le parole: "31 dicembre 2010" sono
sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2008";
   c) al comma 3, la lettera b) e' abrogata.
   8-decies.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai numeri
19  e 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b),
del  decreto  legislativo 26 marzo 2001, n. 146, acquistano efficacia
nel testo risultante dalle abrogazioni e dalla modificazione disposte
dal comma 8-novies.
   8-undecies.  Il  termine  di  cui all'articolo 52, comma 12, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' prorogato al 31 dicembre 2015.
   8-duodecies.   All'articolo   21,   comma   10-bis,   del  decreto
legislativo  11  maggio  2005,  n. 133, le parole: "28 dicembre 2007"
sono sostituite dalle seguenti: "28 dicembre 2009".
   8-terdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-ter
e  8-quinquies, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter,
comma   7,   della   legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni,   e  trasmette  alle  Camere,  corredati  da  apposite
relazioni,  gli  eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7,
secondo  comma,  numero  2), della medesima legge n. 468 del 1978. Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

      
                     Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 181 del
          decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196 (Codice in
          materia  di protezione dei dati personali), come modificato
          dalla presente legge:
             "Art.  181. (Altre disposizioni transitorie). - 1. Per i
          trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio
          2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
             a)  l'identificazione  con  atto di natura regolamentare
          dei  tipi  di  dati e di operazioni ai sensi degli articoli
          20,  commi  2  e  3,  e  21,  comma  2,  e' effettuata, ove
          mancante, entro il 28 febbraio 2007;
             b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai
          sensi  dell'articolo  26, commi 3, lettera a), e 4, lettera
          a), e' adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
             c)  le  notificazioni  previste  dall'articolo  37  sono
          effettuate entro il 30 aprile 2004;
             d)  le  comunicazioni  previste  dall'articolo  39  sono
          effettuate entro il 30 giugno 2004;
             e)  [le  modalita'  semplificate  per l'informativa e la
          manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere
          utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di
          libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione
          del  primo  ulteriore  contatto  con l'interessato, al piu'
          tardi entro il 30 settembre 2004];
             f)  l'utilizzazione  dei modelli di cui all'articolo 87,
          comma 2, e' obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2005.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 22, dell'articolo 3
          della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2004)":
             "Art.  3. (Disposizioni in materia di oneri sociali e di
          personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti
          pubblici).(Omissis)
             22.  Al  fine di accelerare le procedure di liquidazione
          degli  indennizzi  previsti  dalla  legge 29 marzo 2001, n.
          137,   il   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento del tesoro e' autorizzato a stipulare apposite
          convenzioni  con  societa'  direttamente  controllate dallo
          Stato   o   con   enti  pubblici,  con  le  quali  affidare
          l'istruttoria  delle  domande  presentate  ai  sensi  della
          citata  legge  n.  137 del 2001, dietro pagamento dei costi
          documentati e di una commissione per la gestione.
             (Omissis)".
             -  La  legge  29  marzo  2001,  n.  137 (Disposizioni in
          materia  di  indennizzi  a  cittadini e imprese operanti in
          territori   della   ex   Jugoslavia,   gia'  soggetti  alla
          sovranita' italiana) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 21 aprile 2001, n. 93.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6  del decreto
          legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36  (Attuazione  della
          direttiva  1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti),
          come modificato dalla presente legge:
             "Art. 6. (Rifiuti non ammessi in discarica). 1. Non sono
          ammessi in discarica i seguenti rifiuti:
             a) rifiuti allo stato liquido;
             b)  rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti
          (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I
          al decreto legislativo n. 22 del 1997;
             c)  rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive
          classificate come R35 in concentrazione totale * 1%;
             d)  rifiuti che contengono una o piu' sostanze corrosive
          classificate come R34 in concentrazione totale >5%;
             e)  rifiuti  sanitari  pericolosi  a rischio infettivo -
          Categoria  di  rischio H9 ai sensi dell'allegato al decreto
          legislativo  n.  22 del 1997 ed ai sensi del D.M. 26 giugno
          2000, n. 219 del Ministro dell'ambiente;
             f)    rifiuti   che   rientrano   nella   categoria   14
          dell'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997;
             g)  rifiuti  della  produzione  di  principi  attivi per
          biocidi,  come definiti ai sensi del decreto legislativo 25
          febbraio  2000,  n.  174,  e per prodotti fitosanitari come
          definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
             h)  materiale  specifico  a  rischio  di  cui al D.M. 29
          settembre  2000  del  Ministro  della sanita', e successive
          modificazioni,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 263
          del   10   novembre  2000,  e  materiali  ad  alto  rischio
          disciplinati  dal  decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.
          508,  comprese  le proteine animali e i grassi fusi da essi
          derivati;
             i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come
          definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209; in
          quantita' superiore a 50 ppm;
             l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine
          e furani in quantita' superiore a 10 ppb;
             m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti
          da  CFC  e  HCFC,  o  rifiuti  contaminati da CFC e HCFC in
          quantita'  superiore  al 0,5% in peso riferito al materiale
          di supporto;
             n)   rifiuti   che   contengono  sostanze  chimiche  non
          identificate  o  nuove provenienti da attivita' di ricerca,
          di  sviluppo  o  di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e
          sull'ambiente non siano noti;
             o)  pneumatici  interi fuori uso a partire dal 16 luglio
          2003,   esclusi   i  pneumatici  usati  come  materiale  di
          ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da
          tre  anni  da  tale data, esclusi in entrambi i casi quelli
          per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a
          1400 mm;
             p)  rifiuti  con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.
          000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2008.
             2.  E'  vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine
          di  renderli  conformi  ai criteri di ammissibilita' di cui
          all'articolo 7.".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  18 del decreto
          legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  (Testo unico delle
          disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e
          norme  sulla  condizione  dello straniero), come modificato
          dalla presente legge:
             "Art. 18. (Soggiorno per motivi di protezione sociale) -
          1.  Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini
          o  di  un  procedimento  per  taluno  dei  delitti  di  cui
          all'articolo  3  della  legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di
          quelli  previsti  dall'articolo 380 del codice di procedura
          penale,  ovvero  nel  corso di interventi assistenziali dei
          servizi   sociali   degli   enti  locali,  siano  accertate
          situazioni   di   violenza  o  di  grave  sfruttamento  nei
          confronti  di  uno straniero, ed emergano concreti pericoli
          per  la  sua  incolumita',  per  effetto  dei  tentativi di
          sottrarsi  ai  condizionamenti di un'associazione dedita ad
          uno  dei  predetti  delitti  o delle dichiarazioni rese nel
          corso   delle  indagini  preliminari  o  del  giudizio,  il
          questore,   anche   su   proposta   del  Procuratore  della
          Repubblica,   o  con  il  parere  favorevole  della  stessa
          autorita',  rilascia uno speciale permesso di soggiorno per
          consentire  allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai
          condizionamenti    dell'organizzazione   criminale   e   di
          partecipare  ad  un programma di assistenza ed integrazione
          sociale.
             2.  Con  la proposta o il parere di cui al comma 1, sono
          comunicati  al  questore  gli  elementi  da  cui risulti la
          sussistenza  delle condizioni ivi indicate, con particolare
          riferimento  alla  gravita'  ed  attualita' del pericolo ed
          alla  rilevanza  del contributo offerto dallo straniero per
          l'efficace  contrasto  dell'organizzazione criminale ovvero
          per  la  individuazione  o  cattura  dei  responsabili  dei
          delitti  indicati  nello  stesso  comma.  Le  modalita'  di
          partecipazione  al  programma di assistenza ed integrazione
          sociale sono comunicate al Sindaco.
             3.  Con  il  regolamento di attuazione sono stabilite le
          disposizioni    occorrenti    per    l'affidamento    della
          realizzazione  del  programma  a soggetti diversi da quelli
          istituzionalmente  preposti  ai  servizi  sociali dell'ente
          locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo
          stesso  regolamento  sono  individuati i requisiti idonei a
          garantire   la   competenza  e  la  capacita'  di  favorire
          l'assistenza   e   l'integrazione   sociale,   nonche'   la
          disponibilita'  di  adeguate  strutture  organizzative  dei
          soggetti predetti.
             4.  Il  permesso  di  soggiorno  rilasciato  a norma del
          presente  articolo  ha  la durata di sei mesi e puo' essere
          rinnovato  per un anno, o per il maggior periodo occorrente
          per  motivi  di  giustizia.  Esso  e'  revocato  in caso di
          interruzione  del programma o di condotta incompatibile con
          le  finalita' dello stesso, segnalate dal procuratore della
          Repubblica  o,  per  quanto  di  competenza,  dal  servizio
          sociale   dell'ente   locale,   o  comunque  accertate  dal
          questore,  ovvero  quando  vengono meno le altre condizioni
          che ne hanno giustificato il rilascio.
             5.  Il  permesso  di  soggiorno  previsto  dal  presente
          articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo
          studio,  nonche' l'iscrizione nelle liste di collocamento e
          lo   svolgimento  di  lavoro  subordinato,  fatti  salvi  i
          requisiti  minimi  di  eta'.  Qualora,  alla  scadenza  del
          permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso
          un   rapporto   di   lavoro,   il   permesso   puo'  essere
          ulteriormente  prorogato  o  rinnovato  per  la  durata del
          rapporto  medesimo  o,  se questo e' a tempo indeterminato,
          con le modalita' stabilite per tale motivo di soggiorno. Il
          permesso  di  soggiorno previsto dal presente articolo puo'
          essere  altresi'  convertito  in  permesso di soggiorno per
          motivi  di  studio  qualora  il titolare sia iscritto ad un
          corso regolare di studi.
             6.  Il  permesso  di  soggiorno  previsto  dal  presente
          articolo  puo'  essere  altresi' rilasciato, all'atto delle
          dimissioni  dall'istituto  di  pena,  anche su proposta del
          procuratore  della Repubblica o del giudice di sorveglianza
          presso  il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha
          terminato  l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per
          reati  commessi  durante  la minore eta', e gia' dato prova
          concreta  di  partecipazione a un programma di assistenza e
          integrazione sociale.
             6-bis.   Le   disposizioni   del  presente  articolo  si
          applicano,  in  quanto  compatibili,  anche ai cittadini di
          Stati  membri  dell'Unione  europea  che  si trovano in una
          situazione di gravita' ed attualita' di pericolo.
             7.  L'onere  derivante dal presente articolo e' valutato
          in  lire  5  miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi
          annui a decorrere dall'anno 1998.".
             -  Si  riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 18
          del   decreto   legislativo   19   novembre  1997,  n.  422
          (Conferimento  alle regioni ed agli enti locali di funzioni
          e  compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
          dell'articolo  4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) e
          successive  modificazioni,  come  modificato dalla presente
          legge:
             "Art.  18.  (Organizzazione  dei  servizi  di  trasporto
          pubblico regionale e locale)(Omissis)
             3-bis.  Le  regioni prevedono un periodo transitorio, da
          concludersi  comunque  entro il 31 dicembre 2007, nel corso
          del  quale  vi  e'  la  facolta'  di  mantenere  tutti  gli
          affidamenti  agli  attuali  concessionari  ed alle societa'
          derivanti  dalle  trasformazioni  di cui al comma 3, ma con
          l'obbligo  di affidamento di quote di servizio o di servizi
          speciali  mediante  procedure concorsuali, previa revisione
          dei  contratti  di  servizio  in  essere  se necessaria; le
          regioni  procedono  altresi' all'affidamento della gestione
          dei  relativi  servizi  alle societa' costituite allo scopo
          dalle   ex  gestioni  governative,  fermo  restando  quanto
          previsto  dalle  norme  in  materia  di programmazione e di
          contratti  di  servizio  di  cui  al  capo II. Trascorso il
          periodo  transitorio,  tutti  i  servizi  vengono  affidati
          esclusivamente  tramite  le procedure concorsuali di cui al
          comma 2, lettera a).
             (Omissis)".
             -  Si  riporta  il  testo  del comma 10, dell'articolo 1
          della   legge   31   marzo   2005,   n.   56   (Misure  per
          l'internazionalizzazione  delle  imprese, nonche' delega al
          Governo  per  il  riordino degli enti operanti nel medesimo
          settore):
             "Art.    1    (Costituzione    degli   sportelli   unici
          all'estero).(Omissis)
             10.  Per  l'attuazione  dei  commi 1, 3 e 5 del presente
          articolo  e'  autorizzata  la  spesa  di euro 6.000.000 per
          ciascuno degli anni 2004 e 2005.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta  il  testo del comma 582, dell'articolo 1
          della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2006)":
             "Art. 1 (Omissis)
             582.  L'Ente  nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e'
          autorizzato  ad  utilizzare  le  risorse  di parte corrente
          derivanti  da trasferimenti statali relativi agli anni 2004
          e  2005,  disponibili  nel  proprio  bilancio  alla data di
          entrata in vigore della presente legge, ad esclusione delle
          somme destinate a spese obbligatorie, anche per fare fronte
          a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali.
          Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,   l'ENAC   comunica   l'ammontare   delle
          disponibilita'  di  cui al presente comma al Ministro delle
          infrastrutture  e dei trasporti, che individua, con proprio
          decreto,  gli  investimenti  da  finanziare  a valere sulle
          medesime risorse.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 4 del regolamento
          ISVAP  del 16 ottobre 2006, n. 5 (Disciplina dell'attivita'
          di  intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al
          titolo    IX    (intermediari   di   assicurazione   e   di
          riassicurazione)  e  di  cui  all'articolo  183  (regole di
          comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
          209codice delle assicurazioni private.):
             "Art.  4.  (Registro  degli  intermediari assicurativi e
          riassicurativi)   -  1.  E'  istituito  presso  l'ISVAP  il
          registro  unico elettronico degli intermediari assicurativi
          e  riassicurativi  che  hanno  residenza  o sede legale nel
          territorio della Repubblica italiana.
             2.  Il  registro  e'  suddiviso  in cinque sezioni nelle
          quali   sono  iscritti,  ai  sensi  dell'articolo  109  del
          decreto, gli intermediari come di seguito indicato:
             - sezione A: gli agenti;
             - sezione B: i mediatori;
             - sezione C: i produttori diretti;
             -  sezione D: le banche, gli intermediari finanziari, le
          Sim e Poste Italiane spaDivisione servizi di bancoposta;
             -    sezione    E:    gli   addetti   all'attivita'   di
          intermediazione  al di fuori dei locali dell'intermediario,
          iscritto  nella  sezione  A,  B  o D, per il quale operano,
          inclusi i relativi dipendenti e/o collaboratori.
             3. Nelle sezioni A, B e D del registro sono indicati gli
          intermediari   temporaneamente   non   operanti,   mediante
          evidenza, nelle sezioni A e B, degli iscritti che non hanno
          assolto  o  per  i quali non e' stato assolto l'adempimento
          dell'obbligo di stipulazione della polizza di assicurazione
          della  responsabilita'  civile  e,  nella  sezione D, degli
          iscritti  che non hanno in corso incarichi di distribuzione
          per    l'esercizio    dell'attivita'   di   intermediazione
          assicurativa.
             4.  L'iscrizione  in  una delle sezioni del registro non
          consente  all'intermediario  la contemporanea iscrizione in
          alcuna   delle  altre  sezioni,  fatta  eccezione  per  gli
          intermediari  iscritti  nelle  sezioni A ed E, a condizione
          che  l'attivita'  svolta  in una delle due sezioni riguardi
          incarichi   di   distribuzione   relativi   al   solo  ramo
          responsabilita'   civile   auto.   Di   tale   operativita'
          contestuale  e'  data  evidenza  nelle  sezioni  A ed E del
          registro.".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  18 del decreto
          legislativo  20  giugno  2005,  n. 122 (Disposizioni per la
          tutela   dei   diritti  patrimoniali  degli  acquirenti  di
          immobili  da costruire, a norma della legge. 2 agosto 2004,
          n. 210):
             "Art.   18.  (Accesso  alle  prestazioni  del  Fondo  ed
          istruttoria  sulle  domande)1.  La  domanda di accesso alle
          prestazioni  del  Fondo deve essere presentata dagli aventi
          diritto,  a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi
          dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 6.
             2. Ciascun soggetto puo' ottenere dal Fondo l'indennizzo
          una  sola  volta,  anche  nel caso in cui abbia subito piu'
          perdite  in  relazione  a  diverse e distinte situazioni di
          crisi.   Gli  importi  delle  perdite  indennizzabili  sono
          rivalutati,  in  base alle variazioni dell'indice ISTAT dei
          prezzi  al  consumo  per le famiglie di operai e impiegati,
          alla data di entrata in vigore del presente decreto.
             3.   Il   richiedente   deve   fornire  la  prova  della
          sussistenza  e  dell'entita'  della  perdita.  A  tale fine
          costituisce   prova   anche   il   provvedimento   che   ha
          definitivamente accertato il credito in sede concorsuale.
             4.   Nello  svolgimento  dell'attivita'  istruttoria  il
          gestore  del  Fondo,  al  fine  di  determinare  criteri di
          valutazione    uniformi    in   merito   a   situazioni   e
          documentazioni  ricorrenti,  puo' acquisire il parere di un
          apposito  comitato,  costituito  con  il  decreto di cui al
          comma  6  e  composto da rappresentanti del Ministero della
          giustizia, del Ministero dell'economia e delle finanze, del
          Ministero  delle  attivita'  produttive  e  delle categorie
          interessate.
             5. Il gestore del Fondo, all'esito dell'istruttoria, nei
          termini  stabiliti  in  sede  di  concessione,  delibera il
          riconoscimento  dell'indennita'  e la relativa liquidazione
          ovvero la reiezione della richiesta.
             6.   Con  decreto  del  Ministero  della  giustizia,  di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sono  dettate  disposizioni  relative alle modalita', anche
          telematiche, di presentazione della domanda ed al contenuto
          della  documentazione  da  allegare  a  questa,  nonche' in
          merito  allo  svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui
          al presente articolo.".
             -  Si  riporta  il  testo del comma 485, dell'articolo 1
          della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266:
             "Art. 1(Omissis)
             485. In relazione ai tempi di completamento del processo
          di  liberalizzazione  e  integrazione  europea  del mercato
          interno  dell'energia  elettrica, anche per quanto riguarda
          la definizione di principi comuni in materia di concorrenza
          e  parita'  di  trattamento nella produzione idroelettrica,
          tutte  le  grandi concessioni di derivazione idroelettrica,
          in  corso  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge,  sono  prorogate di dieci anni rispetto alle date di
          scadenza  previste  nei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 12 del
          decreto  legislativo  16  marzo  1999, n. 79, purche' siano
          effettuati   congrui  interventi  di  ammodernamento  degli
          impianti, come definiti al comma 487.
             (Omissis)".
             -  Si riporta il testo del comma 15, dell'articolo 1-bis
          del  decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977,
          n.  235,  (Norme di attuazione dello statuto speciale della
          regione Trentino-Alto Adige in materia di energia):
             "Art. 1-bis. - (Omissis)
             Art.  15.  Le  concessioni  rilasciate all'Enel S.p.a. e
          quelle  scadute  o  in  scadenza  entro il 31 dicembre 2010
          rilasciate  alle  aziende  o societa' degli enti locali per
          grandi  derivazioni  a  scopo  idroelettrico  scadono il 31
          dicembre  2010  ovvero  sono  prorogate alla medesima data.
          Resta  fermo  quanto previsto dalle convenzioni in atto tra
          Enel  e  province  autonome in materia di subingresso nella
          titolarita'  di concessioni idroelettriche e nell'esercizio
          dei    relativi    impianti    acquisiti    dall'Enel    da
          autoproduttori,  prescindendo  dai  compiti  affidati dalle
          medesime convenzioni al soppresso Comitato di coordinamento
          delle  attivita'  elettriche  di  cui  all'articolo  9  del
          presente   decreto  nel  testo  previgente  alle  modifiche
          introdotte dall'articolo 18 del decreto di approvazione del
          presente articolo.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta  il  testo del comma 108, dell'articolo 1
          della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266:
             "Art. 1(Omissis)
             108.  Al  fine  di  agevolare il processo di riforma del
          settore  dell'autotrasporto  di merci, previsto dalla legge
          1°  marzo  2005,  n.  32, favorendo la riqualificazione del
          sistema   imprenditoriale   anche   mediante   la  crescita
          dimensionale  delle  imprese,  in  modo  da  renderle  piu'
          competitive  sul  mercato  interno  ed  internazionale,  e'
          istituito   nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti un fondo
          denominato  "Fondo  per  misure  di  accompagnamento  della
          riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della
          logistica",  con  una  dotazione  iniziale di 80 milioni di
          euro  per  l'anno  2006.  Con  regolamento emanato ai sensi
          dell'articolo  17,  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  su  proposta  del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle   finanze,   sono   disciplinate   le   modalita'  di
          utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta  il  testo del comma 920, dell'articolo 1
          della  legge  27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2007)":
             "Art. 1(Omissis)
             920.  Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata, per
          l'anno  2006,  ai sensi del comma 108 dell'articolo 1 della
          legge  23  dicembre 2005, n. 266, e' prelevato l'importo di
          42  milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione
          di   spesa,  per  essere  destinato  alla  misura  prevista
          all'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266.   Il   Ministro   dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni  di bilancio. Le disposizioni del presente comma
          entrano  in  vigore  il  giorno  stesso della pubblicazione
          della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 1 del decreto del
          Ministro  dei trasporti e della navigazione 19 ottobre 1998
          (Modalita'  di  rimborso  dei  contributi  versati  per  la
          corresponsione  della  pensione  integrativa dei lavoratori
          portuali   iscritti   alle   casse  locali  di  previdenza)
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre
          1998:
             "Art.  1.  - I lavoratori portuali, iscritti alle locali
          casse  di previdenza alla data di cessazione delle stesse o
          comunque  alla  data  di cessazione dei versamenti previsti
          dai  rispettivi  regolamenti  delle casse medesime ovvero i
          titolari  di  pensione  diretta  o  di reversibilita' hanno
          diritto  alla  restituzione  dei  contributi versati per la
          corresponsione   delle   pensioni   integrative   ai  sensi
          dell'art. 9, comma 5, della legge n. 30 del 1998.
             A  tali  fini  gli interessati devono presentare domanda
          alla gestione liquidatoria della locale cassa di previdenza
          entro e non oltre il 30 novembre 1998, indicando la data di
          iscrizione alla cassa medesima.".
             -  Si  riporta il testo del comma 5, dell'articolo 9 del
          decreto  legge  30  dicembre  1997, n. 457, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  27  febbraio  1998,  n.  30
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  del  settore dei
          trasporti e l'incremento dell'occupazione):
             "Art. 9. (Interventi nel settore marittimo ) - (Omissis)
             5.   Le   casse  locali  di  previdenza,  istituite  con
          provvedimenti  delle autorita' marittime periferiche ovvero
          degli  enti  portuali,  per  la  corresponsione di pensioni
          integrative  a  favore dei lavoratori portuali collocati in
          quiescenza   sono   soppresse   a  tutti  gli  effetti.  Il
          commissario  liquidatore  di  ciascuna  cassa, nominato con
          decreto  del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  provvede  alla  restituzione di
          eventuali  contributi versati dai lavoratori a tale titolo,
          sulla  base  di  criteri e modalita' stabiliti dal Ministro
          dei  trasporti  e  della  navigazione,  di  concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  con  decreto  da  emanarsi  entro trenta giorni
          dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto. I
          relativi   oneri   sono   posti  a  carico  della  gestione
          commissariale del Fondo di cui all'articolo 6, comma 1.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta  il testo dell'articolo 43 della legge 1°
          agosto   2002,   n.   166   (Disposizioni   in  materia  di
          infrastrutture e trasporti):
             "Art.  43.  (Ulteriori  disposizioni  per  garantire gli
          interventi nelle zone del Belice colpite dal sisma del 1968
          )  -  1. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse esistenti
          per  gli  interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della
          legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziati dalla tabella
          3 allegata all'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n.
          488,   gli   enti   beneficiari,   convenzionati  ai  sensi
          dell'articolo    30    del    testo   unico   delle   leggi
          sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui  al decreto
          legislativo  18  agosto  2000, n. 267, sono autorizzati nei
          limiti  delle  disponibilita'  in  essere a contrarre mutui
          quindicennali,  secondo  criteri  e modalita' stabiliti con
          decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
             2.  Il  trasferimento in proprieta' delle aree assegnate
          ai  privati, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 del
          decreto-legge  27  febbraio  1968,  n.  79, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  18  marzo  1968,  n.  241, e'
          disposto,  dopo l'ultimazione dei lavori, con ordinanza del
          sindaco.
             3.   Gli   atti,   contratti,   documenti  e  formalita'
          occorrenti  per  la  ricostruzione  o  la riparazione degli
          immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del
          Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono
          esenti  dalle  imposte  di  bollo,  registro,  ipotecarie e
          catastali  nonche'  dalle tasse di concessione governativa.
          Le  esenzioni  decorrono  dal  1°  gennaio  1968 fino al 31
          dicembre 2002 e non si fa luogo a restituzione di eventuali
          imposte gia' pagate.
             4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, determinato in 3 milioni di euro per l'anno 2002,
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.".
             -  Si  riporta  il  testo del comma 126, dell'articolo 1
          della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266:
             "Art. 1(Omissis)
             126.  Il  termine  previsto  dall'articolo  43, comma 3,
          della  legge  1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo,
          al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1, comma 507, della legge
          30  dicembre 2004, n. 311, e' ulteriormente prorogato al 31
          dicembre 2006.
             (Omissis) ".
             -  Si  riporta  il  testo del comma 255, dell'articolo 1
          della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2005)":
             "Art. 1. (Omissis)
             255.  Agli  enti non commerciali di cui all'articolo 41,
          comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
          modificazioni,  che  abbiano  almeno una sede operativa nei
          territori  di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre
          2002,  n. 286, si applica la sospensione dei termini di cui
          all'articolo  4  del  citato  decreto-legge n. 245 del 2002
          fino  al  31  dicembre  2005  nonche', per i versamenti non
          eseguiti  a  questa  ultima  data,  compresi i sostituti di
          imposta,  l'articolo  3,  comma 2, e l'articolo 4, comma 3,
          dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei ministri 7
          maggio  2004,  n. 3354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. 112 del 14 maggio 2004.
             (Omissis)".
             -  Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 11 del
          decreto  legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   14   maggio  2005,  n.  80
          (Disposizioni  urgenti  nell'ambito del Piano di azione per
          lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
             "Art.    11.   (Sostegno   e   garanzia   dell'attivita'
          produttiva)(Omissis)
             3.  E'  istituito  il  Fondo  per il finanziamento degli
          interventi  consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di
          Stato  per  il  salvataggio  e  la  ristrutturazione  delle
          imprese in difficolta' con una dotazione finanziaria pari a
          35 milioni di euro per l'anno 2005.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta  il  testo del comma 853, dell'articolo 1
          della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
             "Art. 1(Omissis)
             853.  Gli  interventi  del Fondo di cui all'articolo 11,
          comma   3,   del   decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
          n.  80,  sono  disposti  sulla  base di criteri e modalita'
          fissati  con  delibera  del  CIPE, su proposta del Ministro
          dello  sviluppo  economico,  con  la  quale  si provvede in
          particolare a determinare, in conformita' agli orientamenti
          comunitari  in  materia, le tipologie di aiuto concedibile,
          le  priorita' di natura produttiva, i requisiti economici e
          finanziari  delle  imprese  da  ammettere ai benefici e per
          l'eventuale   coordinamento   delle  altre  amministrazioni
          interessate.  Per  l'attuazione  degli interventi di cui al
          presente  comma  il Ministero dello sviluppo economico puo'
          avvalersi,  senza  oneri  aggiuntivi  per il bilancio dello
          Stato,  di Sviluppo Italia Spa. I commi 5 e 6 dell'articolo
          11  del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  14  maggio  2005, n. 80, sono
          abrogati.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta  il  testo del comma 561, dell'articolo 1
          della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
             "Art. 1 (Omissis)
             561. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006
          le  regole  del  patto  di  stabilita'  interno non possono
          procedere  ad  assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
          con qualsiasi tipo di contratto.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta  il testo del comma 142, lettera c) e 143
          lettera  a)  dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre
          2005, n. 266:
             "Art. 1(Omissis)
             142.  Il  complesso delle spese correnti di cui ai commi
          139  e  140  deve  essere calcolato, sia per la gestione di
          competenza sia per quella di cassa, al netto delle:
             a)  spese  di  personale,  cui  si  applica la specifica
          disciplina di settore;
             b)  spese  per  la  sanita'  per le sole regioni, cui si
          applica la specifica disciplina di settore;
             c)  spese  per  trasferimenti  correnti  destinati  alle
          amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto  economico
          consolidato   e   individuate  dall'Istituto  nazionale  di
          statistica  (ISTAT)  nell'elenco  annualmente pubblicato in
          applicazione  di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
             d)  spese  di  carattere  sociale  quali risultano dalla
          classificazione  per  funzioni  previste dal regolamento di
          cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio
          1996, n. 194;
             e) spese per interessi passivi;
             f)  spese  per calamita' naturali per le quali sia stato
          dichiarato  lo  stato di emergenza nonche' quelle sostenute
          dai  comuni  per  il  completamento  dell'attuazione  delle
          ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri
          a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
             g)  spese  per oneri derivanti da sentenze che originino
          debiti fuori bilancio;
             h) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite
          o  delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti
          locali  a  decorrere  dal  1°  gennaio 2005, nei limiti dei
          corrispondenti    trasferimenti    finanziari    attribuiti
          dall'amministrazione    regionale.   Conseguentemente,   il
          livello  di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base
          di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del
          comma   139,   e'   ridotto  in  misura  pari  ai  predetti
          trasferimenti correnti.
             (Omissis)".
             "Art. 1(Omissis)
             143.  Il  complesso delle spese in conto capitale di cui
          ai  commi  139  e  141  deve  essere  calcolato, sia per la
          gestione  di  competenza  che per quella di cassa, al netto
          delle:
             a)  spese  per trasferimenti in conto capitale destinati
          alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
          consolidato    e    individuate    dall'ISTAT   nell'elenco
          annualmente  pubblicato in applicazione di quanto stabilito
          dall'articolo  1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311;
             b) spese derivanti da concessioni di crediti;
             c)  spese  per calamita' naturali per le quali sia stato
          dichiarato  lo  stato di emergenza nonche' quelle sostenute
          dai  comuni  per  il  completamento  dell'attuazione  delle
          ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri
          a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza;
             d) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite
          o  delegate da parte delle regioni ed esercitate dagli enti
          locali  a  decorrere  dal  1°  gennaio 2005, nei limiti dei
          corrispondenti    trasferimenti    finanziari    attribuiti
          dall'amministrazione    regionale.   Conseguentemente,   il
          livello  di spesa per il 2004 delle regioni, assunto a base
          di  calcolo  per  l'aumento del 4,8 per cento, ai sensi del
          comma   139,   e'   ridotto  in  misura  pari  ai  predetti
          trasferimenti in conto capitale.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo 114 del decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali):
             "Art. 114. (Aziende speciali ed istituzioni)1. L'azienda
          speciale  e'  ente  strumentale  dell'ente locale dotato di
          personalita'  giuridica,  di autonomia imprenditoriale e di
          proprio   statuto,   approvato  dal  consiglio  comunale  o
          provinciale.
             2.  L'istituzione  e'  organismo  strumentale  dell'ente
          locale  per  l'esercizio  di  servizi  sociali,  dotato  di
          autonomia gestionale.
             3.   Organi  dell'azienda  e  dell'istituzione  sono  il
          consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore,
          al   quale   compete   la  responsabilita'  gestionale.  Le
          modalita'  di  nomina  e  revoca  degli amministratori sono
          stabilite dallo statuto dell'ente locale.
             4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita'
          a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno
          l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso
          l'equilibrio   dei   costi   e   dei   ricavi,  compresi  i
          trasferimenti.
             5.   Nell'ambito   della   legge,  l'ordinamento  ed  il
          funzionamento  delle aziende speciali sono disciplinati dal
          proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni
          sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente
          locale da cui dipendono.
             6.  L'ente  locale  conferisce il capitale di dotazione;
          determina  le  finalita'  e gli indirizzi; approva gli atti
          fondamentali;  esercita  la vigilanza; verifica i risultati
          della  gestione;  provvede  alla  copertura degli eventuali
          costi sociali.
             7.  Il  collegio dei revisori dei conti dell'ente locale
          esercita   le   sue  funzioni  anche  nei  confronti  delle
          istituzioni.  Lo  statuto  dell'azienda speciale prevede un
          apposito  organo  di  revisione,  nonche' forme autonome di
          verifica della gestione.
             8.  Ai  fini  di  cui  al  comma  6  sono fondamentali i
          seguenti atti:
             a)  il  piano-programma,  comprendente  un  contratto di
          servizio  che  disciplini  i  rapporti  tra  ente locale ed
          azienda speciale;
             b)  i  bilanci  economici  di  previsione pluriennale ed
          annuale;
             c) il conto consuntivo;
             d) il bilancio di esercizio.".
             -  Si  riporta  il  testo del comma 687, dell'articolo 1
          della   citata   legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  come
          modificato dalla presente legge:
             "Art. 1(Omissis)
             687. Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005, si fa
          riferimento  alla  media  degli anni, compresi nello stesso
          periodo, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi;
          se  si  dispone  del bilancio di un solo anno, quest'ultimo
          costituisce  la base annuale di calcolo su cui applicare le
          regole  del  patto  di  stabilita'  interno. Il termine per
          l'applicazione delle regole del patto di stabilita' interno
          agli  enti  istituiti nell'anno 2006 ed alle province della
          regione  autonoma  della  Sardegna istituite ai sensi della
          legge  regionale  2 gennaio 1997, n. 4, e i cui organi sono
          stati  eletti  a seguito delle consultazioni amministrative
          dell'8  e  9  maggio 2005, e' prorogato al 1° gennaio 2009,
          assumendo,  quale  base  di  calcolo  su  cui  applicare le
          regole, le risultanze dell'esercizio 2007.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta il testo dell'articolo 12-bis del decreto
          legge   9   novembre   2004,   n.   266,   convertito,  con
          modificazioni,   dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  306
          (Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni
          legislative), come modificato dalla presente legge :
             "Art.   12-bis.   (Proroga  di  termini  in  materia  di
          allevamento  di  animali)1. Il termine di cui al numero 19,
          quinto  periodo,  dell'Allegato  previsto  dall'articolo 2,
          comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001,
          n. 146, e' differito al 31 dicembre 2005.
             2. (Abrogato).
             3.  Al numero 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2,
          comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001,
          n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
             a)  al  sesto  capoverso,  le parole: "31 dicembre 2005"
          sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2008";
             b) (Abrogata)".
             -  Si  riporta il testo dei numeri 19 e 22 dell'allegato
          di  cui  all'articolo  2,  comma  1, lettera b) del decreto
          legislativo   26  marzo  2001,  n.  146  (Attuazione  della
          direttiva  98/58/CE  relativa alla protezione degli animali
          negli allevamenti):
             "Mutilazioni e altre pratiche
             19. E' vietata la bruciatura dei tendini ed il taglio di
          ali  per  i  volatili  e di code per i bovini se non a fini
          terapeutici  certificati.  La  cauterizzazione dell'abbozzo
          corneale  e'  ammessa  al  di  sotto delle tre settimane di
          vita.  Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi
          giorni  di  vita  con  il  solo  uso di apparecchiature che
          riducano   al   minimo  le  sofferenze  degli  animali.  La
          castrazione  e'  consentita  per  mantenere la qualita' dei
          prodotti   e  le  pratiche  tradizionali  di  produzione  a
          condizione  che  tali operazioni siano effettuate prima del
          raggiungimento   della   maturita'  sessuale  da  personale
          qualificato,  riducendo  al  minimo ogni sofferenza per gli
          animali.  A  partire  dal 1° gennaio 2004 (3) e' vietata la
          spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente
          punto   sono  effettuate  sotto  il  controllo  del  medico
          veterinario dell'azienda."
             "Procedimenti di allevamento
             (Omissis)
             22.  L'allevamento  di  animali con il solo e principale
          scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve
          avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.".
             - Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 146:
             "Art.  2.  (Obblighi  dei  proprietari,  dei custodi dei
          detentori  degli  animali)1.  Il  proprietario o il custode
          ovvero il detentore deve:
             a)  adottare  misure adeguate per garantire il benessere
          dei  propri  animali e affinche' non vengano loro provocati
          dolore, sofferenze o lesioni inutili;
             b)  allevare  e custodire gli animali diversi dai pesci,
          rettili  e  anfibi, in conformita' alle disposizioni di cui
          all'allegato.
             2.  Per  favorire  una migliore conoscenza degli animali
          domestici  da  allevamento,  entro  un  anno  dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto legislativo, le
          regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono
          organizzare  periodicamente,  per  il  tramite  dei servizi
          veterinari   delle   aziende  sanitarie  locali,  corsi  di
          qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per
          gli  operatori  del settore, allo scopo di favorire la piu'
          ampia  conoscenza in materia di etologia animale applicata,
          fisiologia, zootecnia e giurisprudenza.
             3.  L'applicazione  del  comma  2  si  attua senza oneri
          aggiuntivi per il bilancio dello Stato.".
             -  Si  riporta  il  testo del comma 12, dell'articolo 52
          della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2003)":
             "Art.     52.     (Razionalizzazione     della     spesa
          sanitaria).(Omissis)
             13.  Entro  centoventi  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  della presente legge, le imprese produttrici devono
          versare,  a  favore  del  Ministero  della salute, per ogni
          medicinale   omeopatico   per   il  quale  sia  stato  gia'
          corrisposto   il   contributo   di   lire  40.000  previsto
          dall'articolo  85,  comma 34, della legge 23 dicembre 2000,
          n.  388,  la  somma  di  euro  25 a titolo di acconto sulle
          tariffe   dovute   in   sede   di   primo   rinnovo   delle
          autorizzazioni   ai  sensi  dell'allegato  2,  lettera  A),
          annesso  al  D.M.  22  dicembre  1997  del  Ministro  della
          sanita',  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10
          febbraio 1998.
             (Omissis)".
             - Si riporta il testo del comma 10-bis, dell'articolo 21
          del  decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133 (Attuazione
          della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei
          rifiuti), come modificato dalla presente legge:
             "Art. 21. (Disposizioni transitorie e finali) (Omissis)
             10-bis.  Per  gli  impianti  la  cui funzione principale
          consiste  nella  produzione  di  energia  elettrica  e  che
          utilizzano    come    combustibile    accessorio   prodotti
          trasformati  di  categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli articoli
          4,  5  e  6 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del 3 ottobre
          2002  del Parlamento europeo e del Consiglio, il termine di
          cui ai commi 1 e 9 e' fissato al 28 dicembre 2009.".
             -  Si  riporta  il  testo  degli  articoli 7, comma 2, e
          11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma
          di  alcune  norme  di  contabilita' generale dello Stato in
          materia di bilancio) e successive modificazioni:
             "Art.  7.  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
          di ordine)- (Omissis)
             Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla
          Corte  dei  conti,  sono  trasferite  dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
             1)  per  il  pagamento  dei  residui  passivi  di  parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione  amministrativa,  [in caso di richiesta da parte
          degli  aventi  diritto,  con  reiscrizione  ai  capitoli di
          provenienza,  ovvero  a  capitoli  di nuova istituzione nel
          caso  in  cui quello di provenienza sia stato nel frattempo
          soppresso];
             2)  per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa
          aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento
          e la riscossione delle entrate.
             (Omissis)".
             "Art.     11-ter.     (Copertura    finanziaria    delle
          leggi)(Omissis)
             7.   Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.".

      
                             Art. 6-bis.
(Proroga  di  termini  per  adempimenti amministrativi concernenti le
province    di    Monza    e   della   Brianza,   di   Fermo   e   di
                       Barletta-Andria-Trani).
   (( 1. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 giugno 2004, n. 146,
le  parole: "non prima del termine di tre anni" sono sostituite dalle
seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi".
   2. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 giugno 2004, n. 147, le
parole:  "non  prima  del  termine di tre anni" sono sostituite dalle
seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi".
   3. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 giugno 2004, n. 148, le
parole:  "non  prima  del  termine di tre anni" sono sostituite dalle
seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi".
   4. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le
risorse  finanziarie  rese  disponibili  dalle  leggi  richiamate nei
medesimi  commi per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato
ed assegnate alle contabilita' speciali istituite presso i commissari
sono mantenute fino al 31 dicembre 2009 sulle contabilita' stesse. Ai
medesimi  fini,  le  disponibilita' finanziarie recate dalle predette
leggi  esistenti  nella  pertinente unita' previsionale di base dello
stato   di   previsione  del  Ministero  dell'interno  alla  chiusura
dell'esercizio finanziario 2006 sono conservate nel conto dei residui
per essere utilizzate nell'esercizio successivo. ))
   art=6;

      
                     Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 2 della legge 11
          giugno 2004, n. 146 (Istituzione della provincia di Monza e
          della Brianza) come modificato dalla presente legge:
             "Art.  2.  -  1.  La  provincia  di  Milano procede alla
          ricognizione  della propria dotazione organica di personale
          e  delibera  lo stato di consistenza del proprio patrimonio
          ai  fini  delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con
          apposite  deliberazioni della giunta, in proporzione sia al
          territorio  sia  alla  popolazione  trasferiti  alla  nuova
          provincia.
             2.  Gli  adempimenti  di cui al comma 1 sono effettuati,
          non  prima del termine di trentaquattro mesi e non oltre il
          termine  di  quattro  anni  dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  dalla  giunta  provinciale  previo
          concerto  con  il  commissario che il Ministro dell'interno
          nomina,  con il compito di curare ogni adempimento connesso
          alla     istituzione    della    nuova    provincia    fino
          all'insediamento  degli  organi elettivi. Il commissario e'
          nominato  dal  Ministro  dell'interno  entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge.
             3.   L'assemblea   dei   sindaci   dei   comuni  di  cui
          all'articolo  1,  comma 2, ove costituita, designa, secondo
          le  modalita'  stabilite  con determinazione dell'assemblea
          medesima,  un  coordinatore  delegato  a  partecipare,  con
          funzioni  consultive, alle attivita' del commissario di cui
          al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
             4.   Le  prime  elezioni  degli  organi  elettivi  della
          provincia   di   Monza  e  della  Brianza  hanno  luogo  in
          concomitanza  con  il primo turno utile delle consultazioni
          elettorali  per  il  rinnovo  degli  organi  elettivi della
          provincia  di  Milano, successivo alla scadenza del termine
          di cui al comma 2, primo periodo.
             5.  Nel  caso  di  scioglimento anticipato del consiglio
          provinciale  di  Milano, gli adempimenti di cui al comma 2,
          primo   periodo,   sono   effettuati  in  tempo  utile  per
          consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi
          elettivi  della  provincia  di  Monza  e della Brianza e il
          rinnovo degli organi elettivi della provincia di Milano nel
          primo  turno  amministrativo  successivo  alla  data  dello
          scioglimento anticipato.
             6.  Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli
          organi  della  provincia di Milano continuano ad esercitare
          le  loro  funzioni nell'ambito dell'intero territorio della
          circoscrizione  come  delimitato  dalle norme vigenti prima
          della data di entrata in vigore della presente legge.".
             -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 3 della legge 11
          giugno  2004, n. 147 (Istituzione della provincia di Fermo)
          come modificato dalla presente legge:
             "Art.  3.1.  La  provincia di Ascoli Piceno procede alla
          ricognizione  della propria dotazione organica di personale
          e  delibera  lo stato di consistenza del proprio patrimonio
          ai  fini  delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con
          apposite  deliberazioni  della  giunta,  in  proporzione al
          territorio   e   alla  popolazione  trasferiti  alla  nuova
          provincia.
             2.  Gli  adempimenti  di cui al comma 1 sono effettuati,
          non  prima del termine di trentaquattro mesi e non oltre il
          termine  di  quattro  anni  dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  dalla  giunta  provinciale  previo
          concerto  con  il  commissario che il Ministro dell'interno
          nomina,  con il compito di curare ogni adempimento connesso
          alla     istituzione    della    nuova    provincia    fino
          all'insediamento  degli  organi elettivi. Il commissario e'
          nominato  dal  Ministro  dell'interno  entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge.
             3.   L'assemblea   dei   sindaci   dei   comuni  di  cui
          all'articolo  2,  comma 1, ove costituita, designa, secondo
          le  modalita'  stabilite  con determinazione dell'assemblea
          medesima,  un  coordinatore  delegato  a  partecipare,  con
          funzioni  consultive, alle attivita' del commissario di cui
          al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
             4.   Le  prime  elezioni  degli  organi  elettivi  della
          provincia di Fermo hanno luogo in concomitanza con il primo
          turno  utile  delle consultazioni elettorali per il rinnovo
          degli  organi  elettivi  della  provincia di Ascoli Piceno,
          successivo  alla  scadenza  del  termine di cui al comma 2,
          primo periodo.
             5.  Nel  caso  di  scioglimento anticipato del consiglio
          provinciale  di  Ascoli  Piceno,  gli adempimenti di cui al
          comma  2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per
          consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi
          elettivi della provincia di Fermo e il rinnovo degli organi
          elettivi  della  provincia di Ascoli Piceno nel primo turno
          amministrativo  successivo  alla  data  dello  scioglimento
          anticipato.
             6.  Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli
          organi  della  provincia  di  Ascoli  Piceno  continuano ad
          esercitare   le   loro   funzioni  nell'ambito  dell'intero
          territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme
          vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.".
             -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 2 della legge 11
          giugno   2004,  n.  148  (Istituzione  della  provincia  di
          Barletta-Andria-Trani)   come   modificato  dalla  presente
          legge:
             "Art.  2. - 1. Le province di Bari e di Foggia procedono
          alla  ricognizione  delle  proprie  dotazioni  organiche di
          personale  e deliberano lo stato di consistenza del proprio
          patrimonio  ai  fini  delle  conseguenti  ripartizioni,  da
          effettuare  con  apposite  deliberazioni  della  giunta, in
          proporzione  al  territorio  e  alla popolazione trasferiti
          alla nuova provincia.
             2.  Gli  adempimenti  di cui al comma 1 sono effettuati,
          non  prima del termine di trentaquattro mesi e non oltre il
          termine  di  quattro  anni  dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  dalla  giunta  provinciale  previo
          concerto  con  il  commissario che il Ministro dell'interno
          nomina,  con il compito di curare ogni adempimento connesso
          alla     istituzione    della    nuova    provincia    fino
          all'insediamento  degli  organi elettivi. Il commissario e'
          nominato  dal  Ministro  dell'interno  entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge.
             3.   L'assemblea   dei   sindaci   dei   comuni  di  cui
          all'articolo  1,  comma 2, ove costituita, designa, secondo
          le  modalita'  stabilite  con determinazione dell'assemblea
          medesima,  un  coordinatore  delegato  a  partecipare,  con
          funzioni  consultive, alle attivita' del commissario di cui
          al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
             4.   Le  prime  elezioni  degli  organi  elettivi  della
          provincia   di   Barletta-Andria-Trani   hanno   luogo   in
          concomitanza  con  il primo turno utile delle consultazioni
          elettorali  per  il  rinnovo  degli  organi  elettivi della
          provincia di Foggia o di Bari, successivo alla scadenza del
          termine di cui al comma 2, primo periodo.
             5.  Nel  caso  di  scioglimento anticipato del consiglio
          provinciale  di Bari o di Foggia, gli adempimenti di cui al
          comma  2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per
          consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi
          elettivi  della  provincia  di  Barletta-Andria-Trani  e il
          rinnovo  degli  organi elettivi delle province di Bari e di
          Foggia  nel primo turno amministrativo successivo alla data
          dello scioglimento anticipato.
             6.  Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli
          organi  delle  province  di  Bari e di Foggia continuano ad
          esercitare   le   loro   funzioni  nell'ambito  dell'intero
          territorio delle rispettive circoscrizioni, come delimitate
          dalle  norme  vigenti prima della data di entrata in vigore
          della presente legge.".

      
                             Art. 6-ter.
(Riapertura  dei  termini per la concessione di benefici antiracket e
                             antiusura).
   ((  1.  Le  disposizioni  dell'articolo  24, commi 1, 2 e 3, della
legge  23  febbraio  1999,  n.  44,  e  successive  modificazioni, si
applicano  anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla
legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. In tali casi,
fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  14,  comma  10,  primo
periodo,   della  citata  legge  n.  108  del  1996,  le  domande  di
concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena
di  decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in
vigore   della   legge   di  conversione  del  presente  decreto.  Le
disposizioni  del  citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge n. 44
del 1999, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande
di  concessione  dell'elargizione e del mutuo presentate dopo la data
di  entrata  in  vigore della medesima legge ma antecedentemente alla
data  di  entrata  in  vigore del regolamento di attuazione di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16  agosto 1999, n. 455,
riferite  ad  eventi  dannosi denunciati o accertati in tale periodo.
Qualora  sulle suddette domande di concessione dell'elargizione e del
mutuo  sia  stata  adottata  una  decisione  nel medesimo periodo, le
stesse  possono  essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di
centoventi   giorni  e  di  centottanta  giorni  che  ricominciano  a
decorrere  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente  decreto.  Qualora  per  gli  eventi  dannosi di cui al
presente  comma  i  termini  di  presentazione delle domande indicati
dall'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall'articolo 14
della  citata  legge  n. 108 del 1996 fossero in corso o gia' scaduti
alla  data  di entrata in vigore del citato regolamento di attuazione
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le
relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove non
siano  state  tempestivamente  presentate, possono essere presentate,
rispettivamente,  entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente decreto.
   2.  Gli  oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al   comma   1   gravano  interamente  sul  Fondo  unificato  di  cui
all'articolo   18-bis  della  legge  23  febbraio  1999,  n.  44,  ad
invarianza   degli   importi  costituenti  la  dotazione  finanziaria
prevista  per  il  medesimo Fondo dalle citate leggi 7 marzo 1996, n.
108,  e  successive  modificazioni,  e  23  febbraio  1999,  n. 44, e
successive modificazioni. ))
   art=6;

      
                     Riferimenti normativi:
             -  Si  riporta  il  testo dell'articolo 13, 18-bis e 24,
          commi  1,  2  e  3,  della  legge  23  febbraio 1999, n. 44
          (Disposizioni  concernenti  il Fondo di solidarieta' per le
          vittime delle richieste estorsive e dell'usura), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 1999, n. 51:
             "Art.  13.  (Modalita'  e  termini per la domanda). - 1.
          L'elargizione e' concessa a domanda.
             2.  La  domanda  puo' essere presentata dall'interessato
          ovvero,  con il consenso di questi, dal consiglio nazionale
          del   relativo   ordine   professionale   o  da  una  delle
          associazioni   nazionali  di  categoria  rappresentate  nel
          Consiglio  nazionale  dell'economia e del lavoro (CNEL). La
          domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei soggetti
          di  cui all'articolo 8, comma 1, ovvero, per il tramite del
          legale  rappresentante  e con il consenso dell'interessato,
          da  associazioni  od  organizzazioni  iscritte  in apposito
          elenco  tenuto  a  cura del prefetto ed aventi tra i propri
          scopi  quello  di  prestare  assistenza  e  solidarieta'  a
          soggetti  danneggiati  da  attivita' estorsive. Con decreto
          del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, di
          concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e  giustizia, sono
          determinati  le  condizioni ed i requisiti per l'iscrizione
          nell'elenco   e  sono  disciplinate  le  modalita'  per  la
          relativa tenuta.
             3.  Salvo  quanto  previsto  dai commi 4 e 5, la domanda
          deve  essere  presentata,  a  pena  di  decadenza, entro il
          termine  di  centoventi  giorni  dalla  data della denuncia
          ovvero  dalla  data  in cui l'interessato ha conoscenza che
          dalle  indagini preliminari sono emersi elementi atti a far
          ritenere  che  l'evento  lesivo consegue a delitto commesso
          per le finalita' indicate negli articoli precedenti.
             4.   Per  i  danni  conseguenti  a  intimidazione  anche
          ambientale,  la  domanda  deve essere presentata, a pena di
          decadenza,  entro  il  termine di un anno dalla data in cui
          hanno  avuto  inizio  le  richieste estorsive o nella quale
          l'interessato  e'  stato  per  la prima volta oggetto della
          violenza o minaccia.
             5.  I termini stabiliti dai commi 3 e 4 sono sospesi nel
          caso  in cui, sussistendo un attuale e concreto pericolo di
          atti  di  ritorsione, il pubblico ministero abbia disposto,
          con  decreto motivato, le necessarie cautele per assicurare
          la riservatezza dell'identita' del soggetto che dichiara di
          essere   vittima   dell'evento  lesivo  o  delle  richieste
          estorsive.  I predetti termini riprendono a decorrere dalla
          data  in  cui il decreto adottato dal pubblico ministero e'
          revocato o perde comunque efficacia. Quando e' adottato dal
          pubblico   ministero  decreto  motivato  per  le  finalita'
          suindicate  e'  omessa  la  menzione  delle generalita' del
          denunciante  nella documentazione da acquisire ai fascicoli
          formati  ai sensi degli articoli 408, comma 1, e 416, comma
          2,  del  codice  di procedura penale, fino al provvedimento
          che dispone il giudizio o che definisce il procedimento.".
             "Art.  18-bis  (Diritto  di  surroga).  - 1. Il Fondo di
          solidarieta'  per  le  vittime delle richieste estorsive di
          cui  all'articolo  18 e' unificato al Fondo di solidarieta'
          per  le  vittime  dell'usura  di  cui all'articolo 14 della
          legge  7  marzo  1996,  n. 108, e successive modificazioni.
          Tale  Fondo  unificato  e'  surrogato,  quanto  alle  somme
          corrisposte  agli  aventi  titolo, nei diritti dei medesimi
          verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge.
             2. Il diritto di surroga di cui al comma 1 e' esercitato
          dal concessionario di cui all'articolo 19, comma 4.
             3.  Le  somme recuperate attraverso la surroga di ognuno
          dei due Fondi unificati ai sensi del presente articolo sono
          versate  dal  concessionario  in conto entrata del bilancio
          dello  Stato  per  essere riassegnate sul capitolo di spesa
          dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno,
          riguardante  il  Fondo di solidarieta' per le vittime delle
          richieste estorsive e dell'usura.".
             "Art.  24. (Disposizioni transitorie).- 1. La domanda di
          elargizione,  fermo  quanto  previsto dall'articolo 2, puo'
          essere presentata in relazione ad eventi dannosi denunciati
          o  accertati in conformita' a quanto previsto dall'articolo
          13,  comma  3, anteriormente alla data di entrata in vigore
          della presente legge.
             2.  Se  per  gli  eventi  indicati  nel comma 1 e' stata
          presentata  domanda  e  sulla  stessa  non  e' stata ancora
          adottata  una decisione, il Comitato di cui all'articolo 19
          invita    l'interessato    a    fornire   le   integrazioni
          eventualmente necessarie.
             3.  Se  sulla  domanda  di  cui al comma 2 e' gia' stata
          adottata  una  decisione,  la  domanda  stessa  puo' essere
          ripresentata.  Il  Comitato  di  cui all'articolo 19 invita
          l'interessato   a  fornire  le  integrazioni  eventualmente
          necessarie.
             (Omissis).".
             Si  riporta il testo dell'articolo 14 della citata legge
          7  marzo  1996,  n. 108 (Disposizioni in materia di usura),
          pubblicata   nel   Supplemento   Ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 9 marzo 1996, n. 58:
             "Art.  14.  -  1.  E'  istituito  presso  l'ufficio  del
          Commissario  straordinario del Governo per il coordinamento
          delle  iniziative  anti-racket il Fondo di solidarieta' per
          le vittime dell'usura".
             2.  Il  Fondo  provvede  alla  erogazione di mutui senza
          interesse  di  durata non superiore al decennio a favore di
          soggetti    che   esercitano   attivita'   imprenditoriale,
          commerciale,  artigianale  o comunque economica, ovvero una
          libera  arte  o  professione,  i quali dichiarino di essere
          vittime  del  delitto di usura e risultino parti offese nel
          relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto
          all'importo  dell'interesse  e  limitatamente a questo, nei
          diritti  della  persona offesa verso l'autore del reato. La
          concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali.
             3.  Il  mutuo non puo' essere concesso prima del decreto
          che dispone il giudizio nel procedimento di cui al comma 2.
          Tuttavia,  prima  di  tale  momento,  puo' essere concessa,
          previo    parere   favorevole   del   pubblico   ministero,
          un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo
          erogabile  a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di
          urgenza  specificamente  documentate;  l'anticipazione puo'
          essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della
          denuncia  ovvero  dalla  iscrizione  dell'indagato  per  il
          delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il
          procedimento penale di cui al comma 2 e' ancora in corso.
             4.  L'importo  del  mutuo e' commisurato al danno subito
          dalla  vittima  del  delitto  di  usura  per  effetto degli
          interessi   e  degli  altri  vantaggi  usurari  corrisposti
          all'autore  del  reato.  Il  Fondo  puo' erogare un importo
          maggiore   quando,  per  le  caratteristiche  del  prestito
          usurario,   le  sue  modalita'  di  riscossione  o  la  sua
          riferibilita'  a  organizzazioni  criminali,  sono derivati
          alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni
          per perdite o mancati guadagni.
             5.  La  domanda  di  concessione  del  mutuo deve essere
          presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data
          in  cui  la  persona  offesa  ha  notizia dell'inizio delle
          indagini   per  il  delitto  di  usura.  Essa  deve  essere
          corredata  da  un  piano  di  investimento e utilizzo delle
          somme    richieste   che   risponda   alla   finalita'   di
          reinserimento  della  vittima  del  delitto  di usura nella
          economia  legale.  In nessun caso le somme erogate a titolo
          di  mutuo  o di anticipazione possono essere utilizzate per
          pagamenti  a titolo di interessi o di rimborso del capitale
          o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.
             6.   La   concessione   del   mutuo  e'  deliberata  dal
          Commissario  straordinario del Governo per il coordinamento
          delle  iniziative  anti-racket sulla base della istruttoria
          operata  dal  comitato  di cui all'articolo 5, comma 2, del
          D.L.   31   dicembre   1991,   n.  419  ,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  L.  18  febbraio  1992,  n.  172. Il
          Commissario  straordinario  puo'  procedere alla erogazione
          della   provvisionale   anche  senza  il  parere  di  detto
          comitato. Puo' altresi' valersi di consulenti.
             7.  I  mutui  di  cui  al  presente articolo non possono
          essere  concessi  a  favore  di  soggetti condannati per il
          reato  di  usura  o  sottoposti  a  misure  di  prevenzione
          personale.  Nei  confronti  di soggetti indagati o imputati
          per  detto  reato  ovvero  proposti  per  dette  misure, la
          concessione   del  mutuo  e'  sospesa  fino  all'esito  dei
          relativi   procedimenti.   La   concessione  dei  mutui  e'
          subordinata altresi' al verificarsi delle condizioni di cui
          all'articolo  1,  comma  2,  lettere  c)  e  d)  del citato
          decreto-legge n. 419 del 1991 .
             8.  I  soggetti  indicati nel comma 2 sono esclusi dalla
          concessione  del  mutuo  se  nel procedimento penale per il
          delitto  di usura in cui sono parti offese, ed in relazione
          al  quale  hanno  proposto  la domanda di mutuo, hanno reso
          dichiarazioni   false   o   reticenti.   Qualora   per   le
          dichiarazioni  false  o reticenti sia in corso procedimento
          penale,  la concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito
          di tale procedimento.
             9.  Il  Fondo  procede  alla revoca dei provvedimenti di
          erogazione  del  mutuo e della provvisionale ed al recupero
          delle somme gia' erogate nei casi seguenti:
             a)  se il procedimento penale per il delitto di usura in
          relazione  al  quale il mutuo o la provvisionale sono stati
          concessi  si  conclude  con  provvedimento di archiviazione
          ovvero   con   sentenza   di  non  luogo  a  procedere,  di
          proscioglimento o di assoluzione;
             b)   se  le  somme  erogate  a  titolo  di  mutuo  o  di
          provvisionale  non  sono utilizzate in conformita' al piano
          di cui al comma 5;
             c)   se   sopravvengono   le  condizioni  ostative  alla
          concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.
             10.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente articolo si
          applicano  ai  fatti  verificatisi a partire dal 1° gennaio
          1996.  Le  erogazioni  di  cui  al  presente  articolo sono
          concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo.
             11. Il Fondo e' alimentato:
             a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato
          pari  a  lire  10  miliardi  per  l'anno  1996  e a lire 20
          miliardi  a  decorrere  dal  1997;  al  relativo  onere  si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1996-1998,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del
          Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  Ministero  di
          grazia  e  giustizia. Il Ministro del tesoro e' autorizzato
          ad  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
          di bilancio;
             b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai sensi
          dell'articolo 644, sesto comma, del codice penale;
             c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
             12.  E'  comunque  fatto salvo il principio di unita' di
          bilancio  di  cui  all'art. 5, L. 5 agosto 1978, n. 468 , e
          successive modificazioni.
             13.  Il  Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17 della
          legge  23  agosto  1988,  n.  400 , apposito regolamento di
          attuazione  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge.".
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto
          1999,  n.  455  (Regolamento  recante  norme concernenti il
          Fondo  di  solidarieta'  per  le  vittime  delle  richieste
          estorsive  e  dell'usura,  ai  sensi dell'articolo 21 della
          legge 23 febbraio 1999, n. 44) e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 3 dicembre 1999, n. 284.

      
                           Art. 6-quater.
       (Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie).
   ((   1.   Le   disposizioni  relative  alla  quota  fissa  di  cui
all'articolo  1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006,
n.  296,  si  applicano  fino  al  31  marzo  2007  e  comunque  fino
all'entrata  in  vigore delle misure o alla stipulazione dell'accordo
di cui al comma 2 del presente articolo.
   2.  All'articolo  1,  comma  796, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, dopo la lettera p), e' inserita la seguente:
   "p-bis)   per   le   prestazioni   di   assistenza   specialistica
ambulatoriale,  di  cui  al  primo  periodo  della  lettera p), fermo
restando  l'importo  di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno
2007,  834  milioni di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per
l'anno  2009,  le regioni, sulla base della stima degli effetti della
complessiva  manovra  nelle  singole  regioni, definita dal Ministero
della  salute  di  concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle
finanze,  anziche'  applicare  la quota fissa sulla ricetta pari a 10
euro, possono alternativamente:
   1)   adottare  altre  misure  di  partecipazione  al  costo  delle
prestazioni  sanitarie,  la  cui  entrata  in  vigore  nella  regione
interessata  e'  subordinata  alla certificazione del loro effetto di
equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario
e  per  il controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico
per  la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa
Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
   2)  stipulare  con  il  Ministero  della  salute  e  il  Ministero
dell'economia  e delle finanze un accordo per la definizione di altre
misure  di  partecipazione  al  costo  delle  prestazioni  sanitarie,
equivalenti   sotto   il  profilo  del  mantenimento  dell'equilibrio
economico-finanziario  e del controllo dell'appropriatezza. Le misure
individuate  dall'accordo  si applicano, nella regione interessata, a
decorrere   dal   giorno   successivo  alla  data  di  sottoscrizione
dell'accordo medesimo;". ))
   art=6;

      
                     Riferimenti normativi:
             -  Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 796, della
          legge  27 dicembre 2006, n. 269 recante Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2007)  come  modificato dalla presente
          legge:
             "Art. 1. (Omissis)
             796  Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari
          e  la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
          il  triennio  2007-2009,  in  attuazione  del protocollo di
          intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano per un patto nazionale per la salute
          sul  quale  la  Conferenza  delle  regioni e delle province
          autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso
          la propria condivisione:
             a)  il  finanziamento  del Servizio sanitario nazionale,
          cui  concorre  ordinariamente  lo  Stato, e' determinato in
          96.040  milioni  di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni
          di  euro  per  l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per
          l'anno  2009,  comprensivi  dell'importo  di  50 milioni di
          euro,  per  ciascuno  degli  anni  indicati,  a  titolo  di
          ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
          "Bambino  Gesu'". All'articolo 1, comma 278, della legge 23
          dicembre  2005,  n.  266, le parole: "a decorrere dall'anno
          2006"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "limitatamente
          all'anno 2006";
             b)  e'  istituito  per  il  triennio 2007-2009, un Fondo
          transitorio  di  1.000  milioni di euro per l'anno 2007, di
          850  milioni  di  euro  per l'anno 2008 e di 700 milioni di
          euro  per  l'anno  2009, la cui ripartizione tra le regioni
          interessate  da  elevati  disavanzi e' disposta con decreto
          del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, d'intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano. L'accesso alle
          risorse   del   Fondo  di  cui  alla  presente  lettera  e'
          subordinato  alla  sottoscrizione  di  apposito  accordo ai
          sensi  dell'articolo  1, comma 180, della legge 30 dicembre
          2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un
          piano  di  rientro  dai disavanzi. Il piano di rientro deve
          contenere   sia  le  misure  di  riequilibrio  del  profilo
          erogativo   dei   livelli  essenziali  di  assistenza,  per
          renderlo  conforme  a  quello  desumibile dal vigente Piano
          sanitario  nazionale  e  dal vigente decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  di  fissazione  dei medesimi
          livelli  essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
          all'azzeramento  del  disavanzo  entro  il  2010,  sia  gli
          obblighi   e   le   procedure   previsti   dall'articolo  8
          dell'intesa   23   marzo   2005  sancita  dalla  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano, pubblicata nel
          supplemento  ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
          del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata
          formalmente  in  modo  automatico  o che sia stato attivato
          l'innalzamento    ai   livelli   massimi   dell'addizionale
          regionale  all'imposta  sul reddito delle persone fisiche e
          dell'aliquota   dell'imposta   regionale   sulle  attivita'
          produttive.  Qualora  nel  procedimento di verifica annuale
          del  piano  si prefiguri il mancato rispetto di parte degli
          obiettivi  intermedi  di  riduzione del disavanzo contenuti
          nel  piano di rientro, la regione interessata puo' proporre
          misure   equivalenti   che   devono  essere  approvate  dai
          Ministeri  della salute e dell'economia e delle finanze. In
          ogni    caso    l'accertato    verificarsi    del   mancato
          raggiungimento  degli obiettivi intermedi comporta che, con
          riferimento  all'anno  d'imposta dell'esercizio successivo,
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e   l'aliquota   dell'imposta   regionale  sulle  attivita'
          produttive  si  applicano  oltre i livelli massimi previsti
          dalla legislazione vigente fino all'integrale copertura dei
          mancati    obiettivi.   La   maggiorazione   ha   carattere
          generalizzato  e  non  settoriale  e non e' suscettibile di
          differenziazioni  per  settori di attivita' e per categorie
          di  soggetti  passivi. Qualora invece sia verificato che il
          rispetto  degli obiettivi intermedi e' stato conseguito con
          risultati  ottenuti  quantitativamente migliori, la regione
          interessata   puo'   ridurre,   con   riferimento  all'anno
          d'imposta    dell'esercizio    successivo,    l'addizionale
          all'imposta  sul reddito delle persone fisiche e l'aliquota
          dell'imposta  regionale  sulle  attivita' produttive per la
          quota  corrispondente  al  miglior  risultato ottenuto. Gli
          interventi   individuati   dai   programmi   operativi   di
          riorganizzazione,   qualificazione   o   potenziamento  del
          servizio    sanitario    regionale,    necessari   per   il
          perseguimento  dell'equilibrio  economico, nel rispetto dei
          livelli  essenziali di assistenza, oggetto degli accordi di
          cui  all'articolo  1,  comma  180,  della legge 30 dicembre
          2004,  n.  311,  e successive modificazioni, come integrati
          dagli accordi di cui all'articolo 1, commi 278 e 281, della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266, sono vincolanti per la
          regione  che  ha sottoscritto l'accordo e le determinazioni
          in  esso  previste possono comportare effetti di variazione
          dei provvedimenti normativi ed amministrativi gia' adottati
          dalla   medesima   regione  in  materia  di  programmazione
          sanitaria.  Il  Ministero  della salute, di concerto con il
          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   assicura
          l'attivita'   di  affiancamento  delle  regioni  che  hanno
          sottoscritto  l'accordo  di  cui all'articolo 1, comma 180,
          della  legge  30  dicembre  2004, n. 311, comprensivo di un
          Piano   di   rientro   dai   disavanzi,  sia  ai  fini  del
          monitoraggio   dello   stesso,   sia  per  i  provvedimenti
          regionali  da sottoporre a preventiva approvazione da parte
          del  Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  sia  per  i  Nuclei  da  realizzarsi nelle
          singole   regioni   con  funzioni  consultive  di  supporto
          tecnico,  nell'ambito  del  Sistema nazionale di verifica e
          controllo  sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 1,
          comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
             c)  all'articolo  1,  comma 174, della legge 30 dicembre
          2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  le  parole:
          "all'anno  d'imposta  2006" sono sostituite dalle seguenti:
          "agli  anni  di imposta 2006 e successivi". Il procedimento
          per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai
          fini  dell'avvio  delle procedure di cui al citato articolo
          1,  comma  174,  della  legge  30  dicembre 2004, n. 311, e
          successive  modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per
          la  verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
          citata intesa 23 marzo 2005;
             d)  al fine di consentire in via anticipata l'erogazione
          del finanziamento a carico dello Stato:
             1)  in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma
          6,  del  decreto  legislativo  18  febbraio 2000, n. 56, il
          Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007,
          2008  e  2009,  e'  autorizzato  a concedere alle regioni a
          statuto  ordinario anticipazioni con riferimento alle somme
          indicate  alla lettera a) del presente comma da accreditare
          sulle contabilita' speciali di cui al comma 6 dell'articolo
          66  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso
          le  tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al
          97  per  cento  delle  somme  dovute alle regioni a statuto
          ordinario  a titolo di finanziamento della quota indistinta
          del   fabbisogno   sanitario,   quale  risulta  dall'intesa
          espressa,  ai  sensi  delle norme vigenti, dalla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione
          delle  disponibilita'  finanziarie complessive destinate al
          finanziamento   del  Servizio  sanitario  nazionale  per  i
          medesimi anni;
             2)  per  gli  anni  2007,  2008  e  2009,  il  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato a concedere
          alla  Regione  siciliana anticipazioni nella misura pari al
          97  per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di
          finanziamento   della   quota   indistinta,  quale  risulta
          dall'intesa  espressa,  ai sensi delle norme vigenti, dalla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione  delle  disponibilita' finanziarie complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
          partecipazioni della medesima regione;
             3)   alle   regioni   che  abbiano  superato  tutti  gli
          adempimenti  dell'ultima  verifica  effettuata  dal  Tavolo
          tecnico   per   la   verifica   degli  adempimenti  di  cui
          all'articolo  12  della  citata  intesa  23  marzo 2005, si
          riconosce   la  possibilita'  di  un  incremento  di  detta
          percentuale  compatibilmente  con  gli  obblighi di finanza
          pubblica;
             4)   all'erogazione   dell'ulteriore  3  per  cento  nei
          confronti  delle  singole  regioni  si  provvede  a seguito
          dell'esito   positivo   della  verifica  degli  adempimenti
          previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
             5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme
          vigenti,  dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie
          complessive   destinate   al   finanziamento  del  Servizio
          sanitario  nazionale,  le anticipazioni sono commisurate al
          livello  del finanziamento corrispondente a quello previsto
          dal  riparto  per  l'anno  2006,  quale risulta dall'intesa
          espressa  dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  e incrementato, a decorrere dall'anno 2008, sulla
          base  del  tasso  di  crescita  del  prodotto interno lordo
          nominale programmato;
             6)  sono  autorizzati,  in sede di conguaglio, eventuali
          recuperi  necessari  anche a carico delle somme a qualsiasi
          titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;
             7)  sono  autorizzate,  a  carico  di  somme a qualsiasi
          titolo  spettanti, le compensazioni degli importi a credito
          e  a  debito  di  ciascuna  regione  e  provincia autonoma,
          connessi  alla  mobilita'  sanitaria  interregionale di cui
          all'articolo   12,   comma   3,  lettera  b),  del  decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
          modificazioni,    nonche'    alla    mobilita'    sanitaria
          internazionale  di  cui  all'articolo  18,  comma  7, dello
          stesso  decreto  legislativo  n. 502 del 1992, e successive
          modificazioni.   I   predetti  importi  sono  definiti  dal
          Ministero   della   salute  di  intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano;
             e)  ai  fini della copertura dei disavanzi pregressi nel
          settore sanitario, cumulativamente registrati e certificati
          fino   all'anno  2005,  al  netto  per  l'anno  2005  della
          copertura   derivante   dall'incremento   automatico  delle
          aliquote,  di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30
          dicembre  2004,  n.  311,  come  da ultimo modificato dalla
          lettera  c) del presente comma, per le regioni che, al fine
          della  riduzione  strutturale  del disavanzo, sottoscrivono
          l'accordo  richiamato  alla lettera b) del pre-sente comma,
          risultano   idonei   criteri   di   copertura  a  carattere
          pluriennale   derivanti   da  specifiche  entrate  certe  e
          vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
          tecnico   per   la   verifica   degli  adempimenti  di  cui
          all'articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;
             f)  per  gli  anni  2007  e  seguenti sono confermate le
          misure  di  contenimento  della  spesa farmaceutica assunte
          dall'Agenzia  italiana  del  farmaco  (AIFA)  ai  fini  del
          rispetto dei tetti stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del
          decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
          deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22
          dicembre  2005,  n.  18  dell'8  giugno  2006, n. 21 del 21
          giugno  2006,  n.  25  del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27
          settembre  2006,  salvo  rideterminazioni delle medesime da
          parte  dell'AIFA  stessa  sulla base del monitoraggio degli
          andamenti effettivi della spesa;
             g)  in riferimento alla disposizione di cui alla lettera
          f)  del  presente  comma,  per  il periodo 1° marzo 2007-29
          febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di manovra pari
          a  807  milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle
          aziende   farmaceutiche,   178,7   milioni   a  carico  dei
          farmacisti  e  44,6  milioni  a carico dei grossisti, sulla
          base    di    tabelle    di   equivalenza   degli   effetti
          economico-finanziari  per  il Servizio sanitario nazionale,
          approvate  dall'AIFA  e  definite per regione e per azienda
          farmaceutica,  le  singole  aziende farmaceutiche, entro il
          termine  perentorio  del  30 gennaio 2007, possono chiedere
          alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
          propri  farmaci, della misura della ulteriore riduzione del
          5  per  cento  dei  prezzi  di  cui  alla deliberazione del
          consiglio   di  amministrazione  dell'AIFA  n.  26  del  27
          settembre  2006.  La  richiesta deve essere corredata dalla
          contestuale  dichiarazione  di  impegno  al  versamento,  a
          favore  delle  regioni  interessate, degli importi indicati
          nelle  tabelle  di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo
          le modalita' indicate nella presente disposizione normativa
          e  nei  provvedimenti  attuativi  dell'AIFA, per un importo
          complessivo  equivalente  a  quello  derivante,  a  livello
          nazionale,  dalla  riduzione  del  5  cento  dei prezzi dei
          propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007,
          l'approvazione   della   richiesta  delle  singole  aziende
          farmaceutiche  e  dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il
          ripristino  dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30
          settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento,
          da  parte  dell'azienda  farmaceutica, degli importi dovuti
          alle  singole  regioni in base alle tabelle di equivalenza,
          in  tre  rate  di  pari  importo  da corrispondersi entro i
          termini  improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007
          e  20  settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento
          alle  singole  regioni  devono  essere  inviati da ciascuna
          azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero
          dell'economia  e  delle finanze e al Ministero della salute
          rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e
          22  settembre  2007. La mancata corresponsione, nei termini
          previsti,  a  ciascuna  regione di una rata comporta, per i
          farmaci     dell'azienda     farmaceutica     inadempiente,
          l'automatico   ripristino,   dal   primo  giorno  del  mese
          successivo,  del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre
          2006;
             h)  in  coerenza  con  quanto previsto dalla lettera g),
          l'AIFA   ridetermina,   in  via  temporanea,  le  quote  di
          spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci
          oggetto  delle misure indicate nella medesima disposizione,
          in  modo  tale da assicurare, attraverso la riduzione delle
          predette   quote   e  il  corrispondente  incremento  della
          percentuale  di  sconto  a  favore  del  Servizio sanitario
          nazionale,  una  minore  spesa  dello  stesso  Servizio  di
          entita'  pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni
          a  carico  dei  farmacisti  e  44,6  milioni  a  carico dei
          grossisti;
             i)   in   caso   di  rideterminazione  delle  misure  di
          contenimento  della  spesa  farmaceutica ai sensi di quanto
          stabilito  nella  parte conclusiva della lettera f), l'AIFA
          provvede  alla conseguente rimodulazione delle disposizioni
          attuative  di  quanto  previsto  dalle  norme  di  cui alle
          lettere g) e h);
             l)  nei  confronti  delle  regioni  che abbiano comunque
          garantito  la copertura degli eventuali relativi disavanzi,
          e' consentito l'accesso agli importi di cui all'articolo 1,
          comma  181,  della  legge  30  dicembre  2004,  n. 311, con
          riferimento   alla   spesa  farmaceutica  registrata  negli
          esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
             1)  con  riferimento al superamento del tetto del 13 per
          cento,  per la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza
          del  rispetto  dell'obbligo regionale di contenimento della
          spesa  per  la quota a proprio carico, con le misure di cui
          all'articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16 novembre
          2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28
          febbraio   2007,   nell'ambito   della   procedura  di  cui
          all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311,  come  da  ultimo  modificato  dalla  lettera  c)  del
          presente  comma,  di  una  quota  fissa  per  confezione di
          importo  idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40
          per  cento.  Le  regioni  interessate,  in alternativa alla
          predetta  applicazione  di  una quota fissa per confezione,
          possono   adottare   anche   diverse  misure  regionali  di
          contenimento   della   spesa   farmaceutica  convenzionata,
          purche'   di   importo  adeguato  a  garantire  l'integrale
          contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita'
          e'  verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico
          di  verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della
          citata  intesa  del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto
          tecnico dell'AIFA;
             2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per
          cento,  per  la  spesa  farmaceutica  non convenzionata, in
          assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
          della  spesa  per  la  quota  a  proprio carico, l'avvenuta
          presentazione, da parte della regione interessata, entro la
          data  del  28  febbraio  2007,  ai Ministeri della salute e
          dell'economia  e  delle finanze di un Piano di contenimento
          della   spesa   farmaceutica   ospedaliera,   che  contenga
          interventi  diretti al controllo dei farmaci innovativi, al
          monitoraggio  dell'uso  appropriato  degli  stessi  e degli
          appalti  per  l'acquisto dei farmaci, la cui idoneita' deve
          essere  verificata  congiuntamente nell'ambito del Comitato
          paritetico  permanente  per la verifica dell'erogazione dei
          livelli  essenziali  di assistenza e del Tavolo tecnico per
          la  verifica degli adempimenti di cui alla citata intesa 23
          marzo 2005;
             m)  all'articolo  1,  comma  28, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
             1)  il  secondo  periodo  e' sostituito dal seguente: "I
          percorsi   diagnostico-terapeutici  sono  costituiti  dalle
          linee-guida   di  cui  all'articolo  1,  comma  283,  terzo
          periodo,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' da
          percorsi  definiti  ed  adeguati periodicamente con decreto
          del  Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano, su proposta del
          Comitato  strategico  del Sistema nazionale linee-guida, di
          cui  al  decreto  del Ministro della salute 30 giugno 2004,
          integrato  da un rappresentante della Federazione nazionale
          degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri";
             2)  al  terzo  periodo,  le  parole:  "Il Ministro della
          sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro della
          salute,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,"  e dopo le parole: "di Trento e di Bolzano," sono
          inserite le seguenti: "entro il 31 marzo 2007,";
             n)  ai  fini  del programma pluriennale di interventi in
          materia  di  ristrutturazione  edilizia e di ammodernamento
          tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge
          11  marzo  1988,  n.  67,  e successive modificazioni, come
          rideterminato  dall'articolo  83,  comma  3, della legge 23
          dicembre  2000,  n.  388, e' elevato a 20 miliardi di euro,
          fermo   restando,  per  la  sottoscrizione  di  accordi  di
          programma  con  le regioni e l'assegnazione di risorse agli
          altri  enti  del  settore  sanitario interessati, il limite
          annualmente  definito in base alle effettive disponibilita'
          di  bilancio.  Il  maggior  importo  di  cui  alla presente
          lettera   e'   vincolato  per  500  milioni  di  euro  alla
          riqualificazione  strutturale  e tecnologica dei servizi di
          radiodiagnostica  e di radioterapia di interesse oncologico
          con  prioritario  riferimento  alle  regioni meridionali ed
          insulari,  per  100  milioni  di  euro ad interventi per la
          realizzazione  di strutture residenziali dedicate alle cure
          palliative  con  prioritario  riferimento  alle regioni che
          abbiano   completato   il  programma  realizzativo  di  cui
          all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto-legge 28 dicembre
          1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio  1999,  n.  39, e che abbiano avviato programmi di
          assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per
          100     milioni     di     euro    all'implementazione    e
          all'ammodernamento  dei  sistemi  informatici delle aziende
          sanitarie  ed  ospedaliere  e all'integrazione dei medesimi
          con  i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100
          milioni  di euro per strutture di assistenza odontoiatrica.
          Il  riparto fra le regioni del maggiore importo di cui alla
          presente   lettera   e'  effettuato  con  riferimento  alla
          valutazione  dei  bisogni  relativi  ai  seguenti criteri e
          linee prioritarie:
             1)  innovazione tecnologica delle strutture del Servizio
          sanitario   nazionale,  con  particolare  riferimento  alla
          diagnosi   e  terapia  nel  campo  dell'oncologia  e  delle
          malattie rare;
             2) superamento del divario Nord-Sud;
             3)   possibilita'   per  le  regioni  che  abbiano  gia'
          realizzato  la  programmazione pluriennale, di attivare una
          programmazione aggiuntiva;
             4)  messa  a  norma  delle  strutture pubbliche ai sensi
          dell'atto  di  indirizzo  e coordinamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
          nel  supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n.
          42 del 20 febbraio 1997;
             5)   premialita'   per   le  regioni  sulla  base  della
          tempestivita'   e   della   qualita'   di   interventi   di
          ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
          eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
             o)   fatto   salvo   quanto   previsto   in  materia  di
          aggiornamento  dei  tariffari  delle  prestazioni sanitarie
          dall'articolo  1, comma 170, quarto periodo, della legge 30
          dicembre  2004,  n.  311,  come  modificato  dalla presente
          lettera,  a  partire  dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  le  strutture private accreditate, ai fini
          della  remunerazione  delle  prestazioni rese per conto del
          Servizio  sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al
          2  per  cento  degli  importi  indicati  per le prestazioni
          specialistiche  dal  decreto  del Ministro della sanita' 22
          luglio  1996,  pubblicato  nel supplemento ordinario n. 150
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  216 del 14 settembre 1996, e
          pari  al  20  per  cento  degli  importi  indicati  per  le
          prestazioni  di  diagnostica  di  laboratorio  dal medesimo
          decreto.  Fermo  restando  il  predetto  sconto, le regioni
          provvedono,  entro  il  28  febbraio  2007, ad approvare un
          piano   di  riorganizzazione  della  rete  delle  strutture
          pubbliche   e   private  accreditate  eroganti  prestazioni
          specialistiche  e  di  diagnostica  di laboratorio, al fine
          dell'adeguamento   degli   standard   organizzativi   e  di
          personale   coerenti   con   i   processi   di   incremento
          dell'efficienza  resi  possibili  dal  ricorso  a metodiche
          automatizzate.  All'articolo  1,  comma 170, della legge 30
          dicembre  2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti
          parole:   ",   sentite   le   societa'  scientifiche  e  le
          associazioni di categoria interessate";
             p)  a  decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni
          di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non
          esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti
          al  pagamento  di  una  quota fissa sulla ricetta pari a 10
          euro.  Per  le  prestazioni  erogate  in  regime  di pronto
          soccorso  ospedaliero  non  seguite  da  ricovero,  la  cui
          condizione  e'  stata  codificata  come  codice  bianco, ad
          eccezione  di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito
          di  traumatismi  ed  avvelenamenti acuti, gli assistiti non
          esenti  sono  tenuti al pagamento di una quota fissa pari a
          25  euro.  La  quota  fissa  per  le prestazioni erogate in
          regime  di  pronto  soccorso non e', comunque, dovuta dagli
          assistiti  non  esenti  di  eta'  inferiore a 14 anni. Sono
          fatte  salve  le  disposizioni  eventualmente assunte dalle
          regioni  che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero,
          pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati;
             p-bis)  per  le  prestazioni di assistenza specialistica
          ambulatoriale,  di  cui  al primo periodo della lettera p),
          fermo  restando  l'importo di manovra pari a 811 milioni di
          euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e
          834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base
          della  stima  degli effetti della complessiva manovra nelle
          singole  regioni,  definita  dal  Ministero della salute di
          concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze,
          anziche'  applicare  la quota fissa sulla ricetta pari a 10
          euro, possono alternativamente:
             1)  adottare  altre  misure  di  partecipazione al costo
          delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
          regione  interessata e' subordinata alla certificazione del
          loro   effetto   di   equivalenza   per   il   mantenimento
          dell'equilibrio  economico-finanziario  e  per il controllo
          dell'appropriatezza,  da  parte  del  Tavolo tecnico per la
          verifica   degli   adempimenti   di   cui  all'articolo  12
          dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
             2)   stipulare  con  il  Ministero  della  salute  e  il
          Ministero  dell'economia  e delle finanze un accordo per la
          definizione  di  altre  misure  di  partecipazione al costo
          delle  prestazioni  sanitarie, equivalenti sotto il profilo
          del  mantenimento  dell'equilibrio  economico-finanziario e
          del  controllo  dell'appropriatezza.  Le misure individuate
          dall'accordo  si  applicano,  nella  regione interessata, a
          decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
          dell'accordo medesimo;
             q)  all'articolo  1,  comma 292, della legge 23 dicembre
          2005, n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
             "a)  con le procedure di cui all'articolo 54 della legge
          27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio
          2007,  alla  modificazione degli allegati al citato decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
          e  successive  modificazioni,  di  definizione  dei livelli
          essenziali   di  assistenza,  finalizzata  all'inserimento,
          nell'elenco     delle    prestazioni    di    specialistica
          ambulatoriale,  di  prestazioni  gia'  erogate in regime di
          ricovero   ospedaliero,   nonche'   alla   integrazione   e
          modificazione   delle   soglie  di  appropriatezza  per  le
          prestazioni  di  ricovero ospedaliero in regime di ricovero
          ordinario diurno";
             r)  a  decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche
          se  esenti  dalla  partecipazione alla spesa sanitaria, che
          non   abbiano  ritirato  i  risultati  di  visite  o  esami
          diagnostici  e  di laboratorio sono tenuti al pagamento per
          intero  della  prestazione usufruita, con le modalita' piu'
          idonee   al  recupero  delle  somme  dovute  stabilite  dai
          provvedimenti regionali;
             s) a decorrere dal 1° gennaio 2008, cessano i transitori
          accreditamenti  delle strutture private gia' convenzionate,
          ai  sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre
          1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o
          definitivi  disposti  ai  sensi  dell'articolo 8-quater del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni;
             t)  le  regioni  provvedono  ad  adottare  provvedimenti
          finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli
          accreditamenti  provvisori  delle strutture private, di cui
          all'articolo  8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30
          dicembre  1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti
          definitivi  di  cui  all'articolo  8-quater,  comma  1, del
          medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992;
             u)  le  regioni  provvedono  ad  adottare  provvedimenti
          finalizzati  a  garantire  che,  a decorrere dal 1° gennaio
          2008,  non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai
          sensi  dell'articolo  8-quater  del  decreto legislativo 30
          dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni, in
          assenza  di  un  provvedimento  regionale di ricognizione e
          conseguente  determinazione,  ai  sensi  del  comma  8  del
          medesimo  articolo  8-quater del decreto legislativo n. 502
          del  1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al
          Comitato    paritetico    permanente    per   la   verifica
          dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
          all'articolo  9  della  citata intesa 23 marzo 2005. Per le
          regioni   impegnate   nei   piani   di   rientro   previsti
          dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1° gennaio
          2008  di  cui  alla presente lettera e alla lettera s) sono
          anticipate  al  1°  luglio  2007 limitatamente alle regioni
          nelle  quali  entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto
          ad  adottare  o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di
          riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui
          all'articolo  8-quinquies,  commi 1 e 2, del citato decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
          modificazioni;
             v)   il   Ministero   della  salute,  avvalendosi  della
          Commissione   unica   sui   dispositivi   medici   e  della
          collaborazione  istituzionale  dell'Agenzia  per  i servizi
          sanitari  regionali,  individua,  entro il 31 gennaio 2007,
          tipologie   di   dispositivi   per   il   cui  acquisto  la
          corrispondente  spesa  superi  il  50 per cento della spesa
          complessiva   dei  dispositivi  medici  registrata  per  il
          Servizio   sanitario   nazionale.   Fermo  restando  quanto
          previsto  dal  comma  5  dell'articolo  57  della  legge 27
          dicembre 2002, n. 289, e dal numero 2) della lettera a) del
          comma  409 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
          266,  entro  il  30  aprile  2007, con decreto del Ministro
          della  salute,  di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento   e   di   Bolzano,  sono  stabiliti  i  prezzi  dei
          dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da
          assumere,  con  decorrenza  dal  1o  maggio 2007, come base
          d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale. I
          prezzi  sono  stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi
          unitari   di  acquisto  da  parte  del  Servizio  sanitario
          nazionale  risultanti  dalle informazioni in possesso degli
          osservatori   esistenti   e   di  quelle  rese  disponibili
          dall'ottemperanza  al disposto del successivo periodo della
          presente  lettera.  Entro  il  15  marzo  2007  le  regioni
          trasmettono  al Ministero della salute - Direzione generale
          dei  farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite
          dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari regionali, i prezzi
          unitari  corrisposti  dalle aziende sanitarie nel corso del
          biennio  2005-2006;  entro  la  stessa  data le aziende che
          producono  o  commercializzano in Italia dispositivi medici
          trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di
          criteri  stabiliti con decreto del Ministro della salute, i
          prezzi  unitari  relativi  alle  forniture  effettuate alle
          aziende  sanitarie  nel  corso  del medesimo biennio. Nelle
          gare  in cui la fornitura di dispositivi medici e' parte di
          una  piu'  ampia  fornitura  di beni e servizi, l'offerente
          deve  indicare  in  modo  specifico  il  prezzo unitario di
          ciascun  dispositivo  e i dati identificativi dello stesso.
          Il  Ministero  della  salute, avvalendosi della Commissione
          unica   sui   dispositivi  medici  e  della  collaborazione
          istituzionale   dell'Istituto   superiore   di   sanita'  e
          dell'Agenzia  per i servizi sanitari regionali, promuove la
          realizzazione, sulla base di una programmazione annuale, di
          studi   sull'appropriatezza   dell'impiego   di  specifiche
          tipologie    di    dispositivi   medici,   anche   mediante
          comparazione  dei  costi rispetto ad ipotesi alternative. I
          risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del
          Ministero della salute;
             z)  la  disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del
          decreto-legge  17  febbraio  1998,  n.  23, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8  aprile 1998, n. 94, non e'
          applicabile  al  ricorso  a terapie farmacologiche a carico
          del  Servizio  sanitario  nazionale,  che,  nell'ambito dei
          presidi  ospedalieri  o  di  altre  strutture  e interventi
          sanitari,  assuma  carattere  diffuso  e  sistematico  e si
          configuri,  al  di fuori delle condizioni di autorizzazione
          all'immissione  in commercio, quale alternativa terapeutica
          rivolta  a  pazienti  portatori  di  patologie per le quali
          risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione
          al  trattamento.  Il  ricorso  a tali terapie e' consentito
          solo   nell'ambito   delle   sperimentazioni  cliniche  dei
          medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
          211,   e  successive  modificazioni.  In  caso  di  ricorso
          improprio  si applicano le disposizioni di cui all'articolo
          3,  commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998,
          n.  23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
          1998, n
             .  94.  Le  regioni  provvedono  ad adottare entro il 28
          febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali,
          per  le  aziende  ospedaliere,  per  le aziende ospedaliere
          universitarie  e  per  gli  Istituti  di  ricovero e cura a
          carattere   scientifico   volte   alla  individuazione  dei
          responsabili    dei    procedimenti    applicativi    delle
          disposizioni  di  cui alla presente lettera, anche sotto il
          profilo  della  responsabilita'  amministrativa  per  danno
          erariale.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni  regionali  di cui alla presente lettera, tale
          responsabilita'  e' attribuita al direttore sanitario delle
          aziende  sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle
          aziende  ospedaliere  universitarie  e  degli  Istituti  di
          ricovero e cura a carattere scientifico.
             (Omissis)".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  12 dell'intesa
          Stato-Regioni  del  23 marzo 2005 pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005:
             "Art. 12. (Tavolo di verifica degli adempimenti) - 1. Ai
          fini  della  verifica degli adempimenti per le finalita' di
          quanto  disposto  dall'art.  1, comma 184, lettera c) della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311, e' istituito presso il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  - Dipartimento
          della  Ragioneria  generale  dello Stato, il Tavolo tecnico
          per   la  verifica  degli  adempimenti,  coordinato  da  un
          rappresentante  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e composto da rappresentanti: del Dipartimento degli affari
          regionali  della Presidenza del Consiglio dei Ministri; del
          Ministero  della salute; delle Regioni capofila delle Areee
          sanita'  e  Affari finanziari, nell'ambito della Conferenza
          dei  Presidenti  delle  Regioni e Province autonome; di una
          ulteriore  regione indicata dalla Conferenza dei Presidenti
          delle Regioni e delle Province autonome; dell'Agenzia per i
          Servizi   sanitari   regionali;   della   Segreteria  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          Regioni  e  le Province Autonome di Trento e Bolzano; della
          Segreteria  della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e
          delle Province autonome.
             2.  Il  Tavolo  tecnico  di cui al comma 1 richiede alle
          singole  Regioni la documentazione necessaria alla verifica
          degli  adempimenti.  Il  Tavolo  procede  ad un primo esame
          della  documentazione,  informando  le Regioni, prima della
          convocazione,   sui   punti   di   criticita'  riscontrati,
          affinche'   esse   possano  presentarsi  con  le  eventuali
          integrazioni, atte a superare le criticita' individuate. Il
          coordinatore  del  Tavolo  tecnico  dispone che di tutte le
          sedute  sia  redatto verbale. Il verbale, che da' conto dei
          lavori  e  delle  posizioni  espresse  dai partecipanti, e'
          trasmesso   ai   componenti   del  Tavolo  e  alla  Regione
          interessata.
             3.  Il  Tavolo  tecnico:  entro  il  30  marzo dell'anno
          successivo  a  quello di riferimento, fornisce alle Regioni
          le  indicazioni relative alla documentazione necessaria per
          la   verifica  degli  adempimenti,  che  le  stesse  devono
          produrre  entro  il  successivo  30  maggio;  effettua  una
          valutazione  del  risultato  di  gestione,  a partire dalle
          risultanze  contabili  al  quarto  trimestre  ed esprime il
          proprio  parere  entro  il 30 luglio dell'anno successivo a
          quello  di  riferimento;  si  avvale  delle  risultanze del
          Comitato  di  cui all'art. 9 della presente intesa, per gli
          aspetti  relativi  agli adempimenti riportati nell'Allegato
          1,  al  Punto  2,  lettere  c),  e),  f),  g),  h),  e agli
          adempimenti  derivanti  dagli  articoli  3,  4  e  10 della
          presente  intesa;  riferisce  sull'esito delle verifiche al
          Tavolo  politico,  che  esprime  il  suo parere entro il 30
          settembre  dell'anno  successivo  a  quello di riferimento.
          Riferisce,   altresi',  al  tavolo  politico  su  eventuali
          posizioni   discordanti.   Nel   caso  che  tali  posizioni
          riguardino  la valutazione degli adempimenti di una singola
          Regione, la stessa viene convocata dal Tavolo politico.
             4.  Il  Tavolo politico e' composto: per il Governo, dal
          Ministro  dell'economia e delle finanze o suo delegato, dal
          Ministro della salute o suo delegato e dal Ministro per gli
          affari  regionali  o  suo  delegato; per le Regioni, da una
          delegazione  politica della Conferenza dei Presidenti delle
          Regioni e delle Province autonome, guidata dal Presidente o
          suo delegato.
             5.   Il   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,
          successivamente  alla  presa  d'atto  del  predetto  Tavolo
          politico   in  ordine  agli  esiti  delle  verifiche  sugli
          adempimenti  in  questione,  provvede  entro  il 15 ottobre
          dell'anno successivo a quello di riferimento per le Regioni
          adempienti  ad  erogare  il saldo, e provvede nei confronti
          delle Regioni inadempienti ai sensi dell'art. 1, comma 176,
          della legge n. 311 del 2004.".

      
                               Art. 7.
                        (Entrata in vigore).
   1  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

      

04.03.2007
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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