VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168, con
la quale è stato istituito il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica;
VISTO il testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore approvato con regio decreto 31
agosto 1933, n.1592;
VISTO il regolamento approvato con regio
decreto 4 giugno 1938, n.1269;
VISTO l'ordinamento didattico universitario
approvato con regio decreto 10 settembre 1938,
n.1652 e successive modificazioni;
VISTA la legge 8 dicembre 1956, n.1378, che
reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
delle professioni;
VISTO il regolamento sugli esami di Stato approvato
con decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive
modificazioni;
VISTA la legge 2 aprile 1958, n.323, recante norme
sugli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
28 ottobre 1982, n.980, con il quale è stato approvato
il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio della professione di biologo e successive
modificazioni;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
2001, n.195, con il quale è stato abolito il tirocinio
pratico annuale post-lauream previsto per i laureati
in scienze biologiche dall’articolo 2 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n.980;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 1982, n.981, con il quale è stato approvato
il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione
all'esercizio della professione di geologo e successive
modificazioni;
VISTI i decreti ministeriali n.239 e 240
del 13 gennaio 1992 con i quali sono stati rispettivamente
approvati i regolamenti sul tirocinio e sugli esami
di Stato di abilitazione all'esercizio della professione
di psicologo;
VISTA la legge 10 febbraio 1992, n.152, recante
modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976,
n.3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione
di dottore agronomo e di dottore forestale;
VISTO il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n.158,
con il quale è stato approvato il regolamento per gli
esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di dottore agronomo e di dottore forestale;
VISTA la legge 23 marzo 1993, n.84, concernente
l'ordinamento della professione di assistente sociale;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n.155,
con il quale è stato approvato il regolamento per gli
esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione
di assistente sociale;
VISTO
il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509;
VISTO
il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante determinazione
delle classi delle lauree universitarie;
VISTO il
decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante determinazioni
delle classi delle lauree specialistiche;
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n.328, recante modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l’ammissione agli esami
di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune
professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;
VISTO
il decreto-legge 10 giugno 2002, n.107, convertito nella
legge 1 agosto 2002, n. 173;
VISTO il decreto-legge 9 maggio 2003, n.105 convertito
nella legge 11 luglio 2003, n.170;
VISTO l’articolo 1, comma
6, del decreto legge 28 dicembre 2006, n.300;
UDITO il parere del Consiglio Universitario Nazionale
espresso nelle adunanze del 14 e 15 novembre 2006;
O R D I N A:
ART. 1
Sono indette nei mesi di maggio e giugno
2007 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato
di abilitazione all’esercizio delle professioni di attuario
e attuario iunior, chimico e chimico iunior, ingegnere
e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista,
conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior,
biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior,
psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti
sociali,organizzativi e del lavoro e dottore
in tecniche psicologiche per i servizi alla persona
e alla comunità, dottore agronomo e dottore forestale,
agronomo e forestale iunior e biotecnologo agrario,
assistente sociale specialista e assistente sociale.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati
che hanno conseguito il titolo accademico richiesto
entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai
Rettori delle singole università in relazione alle date
fissate per le sedute di laurea.
ART. 2
I candidati possono presentare l'istanza ai fini
dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle
sedi elencate per ciascuna professione nella tabella
annessa alla presente ordinanza.
ART. 3
I candidati agli esami di Stato devono presentare
la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre
il 28 aprile 2007 e alla seconda sessione non oltre
il 31 ottobre 2007 presso la segreteria
dell’università o istituto di istruzione universitaria
presso cui intendono sostenere gli esami.
In ciascuna sessione non può essere sostenuto
l’esame per l’esercizio di più di una delle professioni
indicate nell’articolo 1.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima
sessione e che sono stati assenti alle prove possono
presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine
nuova domanda entro la suddetta data del 27 ottobre
2006 facendo riferimento alla documentazione già allegata
alla precedente istanza.
La domanda, in carta semplice, con l’indicazione
della data di nascita e di residenza, deve essere corredata
dai seguenti documenti:
a) diploma di laurea o di laurea specialistica
conseguita in base all’ordinamento introdotto in attuazione
dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997,
n. 127 e successive modificazioni, o diploma di laurea
conseguita ai sensi dell’ordinamento previgente, ovvero
diploma universitario di cui alla tabella A) allegata
al citato D.P.R. n. 328 del 2001 in originale o in copia
autenticata o in copia notarile.
b) ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa
di ammissione agli esami nella misura di
€.49,58 fissata dall’articolo 2, comma 3, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre
1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti.
I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all’economato
dell’università il contributo stabilito da ogni singolo
ateneo ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 dicembre
1993, n.537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione
di cui sopra.
Il candidato può presentare un certificato sostitutivo
del titolo originale rilasciato dalla competente Università.
La documentazione relativa al conseguimento del
titolo accademico è inserita nel fascicolo del
candidato a cura degli uffici dell’università o dell’istituto
di istruzione universitaria competente
per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver
conseguito il predetto titolo accademico nella stessa
sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato.
I laureati in psicologia secondo l’ordinamento
previgente e i laureati della classe 58/S che intendono
sostenere gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio
della professione di psicologo devono presentare un
attestato rilasciato dalla segreteria della competente
facoltà dal quale risulti che, abbiano svolto
il tirocinio pratico annuale prescritto dall’articolo
1 del decreto ministeriale 13 gennaio 1992, n.239. I
laureati nella classe 34 devono presentare un attestato
rilasciato dalla segreteria della competente facoltà,
dal quale risulti che abbiano svolto il tirocinio della
durata di sei mesi prescritto dall’art. 53 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328.
I candidati che al momento della presentazione
della domanda di ammissione non abbiano completato il
tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la
data di inizio degli esami
devono dichiarare nella istanza medesima che produrranno
l’attestato di compimento della pratica professionale
prima dell’inizio dello svolgimento degli esami.
In luogo dei documenti di cui alla lettera
a) nonché dei certificati attestanti il compimento
del tirocinio previsti dal presente articolo, i richiedenti
possono presentare, sotto la propria responsabilità,
una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.445.
. I candidati che non hanno provveduto a presentare
la domanda nei termini sopraindicati, sono esclusi
dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare.
Le domande di ammissione agli esami si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il prescritto termine.
A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante.
Sono altresì accolte le domande di ammissione
agli esami presentate oltre i termini di cui al primo
comma qualora il Rettore o il Direttore, a suo insindacabile
giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione
delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.
ART. 4
I candidati che conseguono il titolo accademico
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli
Atenei per il conseguimento del titolo stesso, sono
tenuti a produrre l’istanza nei termini prescritti con
l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti
gli altri candidati, allegando un certificato
ovvero una dichiarazione dalla quale risulti che
hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami
di laurea .
ART. 5
I candidati cittadini italiani della Regione
Trentino-Alto Adige che chiedono di sostenere l’esame
in lingua tedesca devono presentare la domanda di ammissione
agli esami di Stato relativi all'abilitazione all'esercizio
delle professioni sottoelencate presso le seguenti
sedi:
Attuario
Chimico Roma
Bologna
Ingegnere Trento
Architetto Venezia
Dottore Agronomo e Dottore Forestale Firenze
Biologo Bologna
Geologo Bologna
Psicologo Trieste
Assistente sociale Trento
ART. 6
I candidati all’esame di abilitazione
ad una professione per cui il decreto del Presidente
della Repubblica 328/2001 prevede dei settori nell’ambito
delle sezioni, devono indicare, per ciascuna sezione,
il settore per il quale chiedono di partecipare agli
esami in coerenza con lo specifico titolo accademico
conseguito.
ART.
7
I possessori dei titoli conseguiti
secondo l’ordinamento previgente alla riforma
di cui al decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,n.509,
e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli
esami di Stato secondo l’ordinamento previgente al decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328.
ART.8
Gli esami di Stato per
i possessori di laurea specialistica o di laurea
conseguita secondo il previgente ordinamento
hanno inizio in tutte le sedi per la prima sessione
il giorno 29 maggio 2007 e per la seconda
sessione il giorno 27 novembre 2007.
Per i possessori di laurea conseguita in base all’ordinamento
introdotto in attuazione dell’articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modificazioni
e di diploma universitario gli esami hanno inizio
per la prima sessione il giorno 5 giugno 2007 e per
la seconda sessione il giorno 4 dicembre 2007.
Le prove successive si svolgono secondo l’ordine
stabilito per le singole sedi dai Presidenti delle commissioni
esaminatrici, reso noto con avviso nell’albo dell’università
o istituto di istruzione universitaria sede di esami.