La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame, nel testo approvato dalla Commissione, dispone, all'articolo 6, comma 7, il differimento al 30 giugno 2007 degli effetti dell'articolo 4 del regolamento di cui al provvedimento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5, pubblicato nel supplemento ordinario n. 200 alla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2006;
la conversione del decreto-legge in esame potrebbe avvenire successivamente al termine del 1o febbraio inizialmente previsto dal testo del decreto,
a sollecitare l'ISVAP affinché provveda all'emanazione di direttive intese ad
evitare l'irrogazione di sanzioni sino alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della legge di conversione del decreto in esame.
9/2114/1. Giovanardi.
La Camera,
premesso che:
la normativa di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introduce la novità dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sulla retribuzione effettiva percepita dai direttori generali, amministrativi e sanitari anziché su quella «virtuale» in essere presso le amministrazioni di provenienza dei pubblici dipendenti in aspettativa;
mentre per la parte pensionistica vi è stata un'applicazione letterale, per la parte attinente l'indennità di fine servizio o fine rapporto, l'INPDAP ha dato un'interpretazione restrittiva cioè ha mantenuto in essere il calcolo sulla retribuzione virtuale delle amministrazioni di appartenenza e non sulla retribuzione effettiva percepita nell'espletamento del mandato di direttori generali, direttori amministrativi, direttori sanitari, così come è successo per la parte pensionistica;
si intende porre rimedio ad un'iniquità; infatti i dirigenti in aspettativa sono inquadrati presso la propria amministrazione al minimo stipendiale per quanto attiene la posizione economica prevista dal contratto, mentre i colleghi regolarmente inquadrati per funzioni non sicuramente equiparabili a quelle di direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario maturano una indennità di fine rapporto molto superiore,
ad adottare le opportune iniziative normative volte a far sì che anche i
contributi che riguardano i trattamenti di fine rapporto o di fine servizio
siano ricompresi tra i contributi previdenziali e assistenziali.
9/2114/2. Grassi, Lenzi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 3, del provvedimento in esame reca disposizioni concernente benefici previdenziali a favore delle imprese avicole entrate in crisi a seguito dell'influenza aviaria e che l'articolo 3-bis, introdotto dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente prevede la concessione di agevolazioni fiscali a favore di soggetti danneggiati dall'alluvione in Piemonte nel 1994;
la legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 1, comma 1011, ha disposto l'abbattimento al 50 per cento dei tributi e contributi dovuti dai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442;
il tenore della norma non lascerebbe adito a dubbi di sorta in ordine alla sua effettiva portata, considerato che consente la definizione della posizione dei soggetti destinatari della predetta ordinanza entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti tramite la corresponsione dell'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione;
su disposizione dell'Agenzia delle entrate di Palermo, gli uffici finanziari interessati ritengono che la portata della normativa sia limitata ai soli contributi, cosicché non vengono disposti gli annullamenti delle cartelle esattoriali con i quali è stato richiesto il pagamento delle imposte,
ad adottare le opportune iniziative normative volte a far sì che:
l'articolo 1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applichi a tutti i tributi e contributi i cui versamenti ed adempimenti correlati sono stati sospesi dai soggetti destinatari dei provvedimenti di sospensione dei termini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002 e all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2005, n. 3442;
la posizione tributaria e previdenziale dei soggetti precedentemente citati, per le rate scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sia consentita entro il 30 giugno 2007 utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
la
regolarizzazione del residuo debito per tributi e contributi sia consentita
relativamente alle rate aventi scadenza successiva alla data di entrata in
vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attraverso il versamento
dell'importo di ogni singola rata ridotto al 50 per cento ferme restando le
vigente modalità di realizzazione.
9/2114/3. Burtone.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge in esame reca le seguenti disposizioni:
per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, il termine per effettuare il versamento della prima rata è stabilito entro il 16 gennaio 2007, senza aggravio di sanzioni ed interessi;
il termine per il versamento della seconda, terza e quarta rata di cui all'articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è posticipato rispettivamente al 16 aprile 2007, 16 luglio 2007 e 16 ottobre 2007 ed al relativo onere, pari a 50.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;
i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007 ovvero in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo;
la prima rata è versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007. I tributi e i contributi o premi di previdenza e/o assistenza sociale pagabili in forma dilazionata sono quelli sospesi del periodo intercorrente dalla data di emanazione del citato decreto-legge n. 202 del 2005 alla data del 31 ottobre 2006. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al predetto articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005 sono effettuati entro il 31 gennaio 2007,
ad adottare le opportune iniziative, anche normative, al fine di uniformare
le scadenze dei pagamenti dei contributi a quello dei tributi sospesi evitando,
nel contempo, l'applicazione di sanzioni per i contribuenti che hanno provveduto
ad attuare la sospensione dei pagamenti dalla data del 1o ottobre
2005, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 202 del 2005.
9/2114/4. Martinello.
La Camera,
premesso che:
il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, introduce, a far data dal prossimo 1o febbraio 2007, una nuova disciplina del risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale, prevedendo una procedura di indennizzo diretto in base alla quale l'assicurato che subisce un sinistro si rivolge direttamente al proprio assicuratore che risarcirà il danno per rivalersi poi sulla compagnia del responsabile dell'incidente;
per la regolazione dei rapporti tra le imprese di assicurazione si prevede un sistema di compensazioni che deve tener conto dei costi medi dei sinistri stradali che, in base all'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006, possono essere differenziati per macroaree territorialmente omogenee, mentre non è prevista alcuna distinzione dei costi con riferimento alla tipologia dei veicoli coinvolti nei sinistri né con riguardo ai diversi settori tariffari assicurativi;
per effetto di tale previsione, le imprese di assicurazione sono tenute da quest'anno a rapportare i propri costi di gestione sinistri ad un forfait uguale per qualsiasi sinistro, con l'inevitabile conseguenza di un assestamento dei costi delle polizze;
la nuova determinazione dei premi assicurativi in considerazione della procedura sopra descritta avrà però come conseguenza immediata un consistente aumento dei premi dovuti dagli utilizzatori di macchine agricole;
tale aggravio dei costi delle polizze assicurative per le imprese agricole risulta del tutto ingiustificato, tenuto conto che i sinistri stradali in cui sono coinvolte le macchine agricole presentano storicamente un costo medio inferiore di circa il 30 per cento rispetto alla media degli altri settori assicurativi, soprattutto per la scarsa incidenza dei danni alla persona (frequenza media di sinistri con lesioni pari al 4-5 per cento contro il 17-18 per cento delle autovetture) e per la circostanza che si tratta di veicoli per lo più impegnati in lavori aziendali e, quindi, non abitualmente circolanti su strada,
ad assumere le necessarie iniziative al fine di inserire tra i criteri per la
determinazione dei suddetti costi medi anche il riferimento ai settori
tariffari, con particolare riguardo al Settore VII (macchine agricole).
9/2114/5. Franci, Lion, Zucchi, Maderloni,
Servodio, Pertoldi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 8-bis del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di lavoratori portuali;
tale norma norma, pur rilevante, non è da sola idonea a risolvere le problematiche di tale settore economico;
tra le altre questioni meritevoli di trovare una soluzione urgente vi è quella del riallineamento delle posizioni retributive e previdenziali dei lavoratori del settore;
ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, dal 1o gennaio 2007 trova applicazione il principio per cui, per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dei soci lavoratori di società e enti cooperativi, sia assunta come base di riferimento la retribuzione determinata in forza di leggi, regolamenti o contratti collettivi;
il citato decreto legislativo ha previsto un meccanismo progressivo di allineamento dei livelli contributivi;
tra le imprese interessate dalla richiamata normativa rientrano anche molte realtà cooperative impegnate nel settore della logistica, che impegnano oltre 140.000 lavoratori, e nel quale è molto forte anche la presenza di grandi gruppi internazionali che, a loro volta, attraverso il meccanismo dei subappalti, esternalizzano gran parte delle attività di movimentazione delle merci. Al contempo, il settore è interessato da una significativa incidenza del fenomeno del lavoro irregolare, che si stima in circa 100.000 unità, determinando un forte elemento di discriminazione e precarizzazione degli stessi lavoratori, nonché di inaccettabile sperequazione concorrenziale;
appare necessario operare, così come già avvenuto per altri comparti economici, affinché sia posta la massima vigilanza sulla regolarità delle assunzioni del personale di facchinaggio operante nel settore della movimentazione delle merci,
ad adottare tutte le iniziative necessarie al fine di dare una risposta a
quanto esposto in premessa.
9/2144/6. Motta,
Bellanova.
La Camera,
premesso che:
in applicazione delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, 11 giugno 2004, n.148, recanti l'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno 2006, sono state iscritte risorse da trasferire sulle contabilità speciali intestate ai Commissari preposti all'istituzione delle predette province, per la realizzazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali;
alla data odierna, risulta una ingente disponibilità di risorse finanzarie sulle risorse autorizzate per il 2006, come si evince anche da una nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo che, in data 9 ottobre 2006, invitava i Commissari a non assumere impegni di spesa sulle predette risorse, in previsione di una rideterminazione degli ambiti territoriali delle strutture periferiche di alcune amministrazioni statali, materia poi diversamente definita nella legge finanziaria per il 2007;
non è stato possibile, per problemi contabili, prevedere la conservazione dei fondi dell'anno 2006 per l'utilizzo nell'anno successivo come richiesto dal Ministero dell'interno;
la mancata disponibilità delle risorse pregiudicherebbe l'iter istitutivo delle province,
a provvedere con la massima urgenza al ripristino delle risorse necessarie
all'istituzione delle province citate in premessa da destinare ai Commissari a
valere sugli stanziamenti di bilancio che, a legislazione vigente, sono già
preposti a tale scopo.
9/2114/7. Vannucci,
Napoletano, Bordo, Quartiani, Farinone.
La Camera,
premesso che:
occorre garantire, anche con opportune disposizioni di proroga o di natura retroattiva, una interpretazione che consenta che, per gli anni 2004-2007, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 8 del decreto legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, si applichino anche ai lavoratori licenziati entro il mese di dicembre 2005 da enti non commerciali operanti nelle aree individuate ai sensi degli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, con un organico superiore alle duemila unità lavorative, nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale, in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione aziendale nel limite massimo di 350 unità,
ad adottare ogni possibile iniziativa, anche di carattere normativo, per
l'attuazione degli interventi di cui in premessa, provvedendo peraltro
all'opportuna configurazione del trattamento economico e della relativa
contribuzione figurativa, nonché alla definizione del relativo regime
pensionistico applicabile.
9/2114/8. Di Gioia.
La Camera,
premesso che:
è stata approvata la proroga al 2009 per i possessori di laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici antecedenti la riforma del 1999, della possibilità di svolgere le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo, forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo le modalità vigenti prima del 2001;
la predetta proroga - in ragione della sua brevità - potrebbe non consentire a tutti i soggetti interessati di poter svolgere le prove secondo le modalità vigenti prima del 2001,
a monitorare tale situazione, prima della scadenza del
termine fissato, ed a valutare, eventualmente, la necessità di adottare le opportune
iniziative, anche normative, al fine di dare una risposta alle esigenze sopra
rappresentate.
9/2114/9. Formisano, D'Agrò, Folena.