| Si
tenterà di definire alla luce del
D.P.R. 328/01, (Modifiche
ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative prove per l'esercizio di talune
professioni, nonché della disciplina
dei relativi ordinamenti-
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190
del 17 agosto 2001), quali siano le competenze
riservate a coloro che conseguiranno una
laurea triennale in Ingegneria.
Il riferimento al testo di legge è
d’obbligo e si riporteranno stralci di esso
cercando di spiegarli.
Lo scopo di quest’ articolo non è
quello di fornire una spiegazione definitiva
ed esaustiva dell’attuale panorama normativo
in materia di competenze professionali,
ma solo quello di spiegare parti
significative del riferimento di legge principale,
il D.P.R. 328/01, in relazione alle lauree
triennali.
Innanzitutto
è necessario chiarire che, coloro
che conseguiranno la laurea triennale avranno
diritto ad iscriversi al settore B dell’Albo
degli Ingegneri.
Citando
il DPR 328/01 Art.2
alla “sezione B, “…” si
accede, previo esame di Stato, con il titolo
di laurea”.
Quindi alla sezione B dell’Albo degli Ingegneri
si accede solo ed esclusivamente con il
titolo di laurea.
Nell’ambito
di questo settore, sussiste una ulteriore
divisione in 3 sezioni:
-
civile-ambientale
- industriale
- dell’informazione
Ciascuna
laurea (N.O.) triennale
e ciascuna laurea (N.O.) specialistica
è contraddistinta da un numero che
la identifica.
Per quanto riguarda le lauree triennali
si ha come da art.48:
a.per il settore civile e ambientale:
1.classe 4 - Scienze dell'architettura
e dell'ingegneria edile;
2.classe 8 - Ingegneria civile e
ambientale;
b.per il settore industriale:
1.classe 10 - Ingegneria industriale;
c.per il settore dell'informazione:
1.classe 9 - Ingegneria dell'informazione;
2.classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche.
Il numero (classe 4, classe 8 …etc.) rappresenta
l’elemento che conferisce il diritto ad
iscriversi ad un determinato settore, infatti
la legge dice che:” Per l'ammissione
all'esame di Stato è richiesto il
possesso della laurea specialistica in una
delle seguenti classi”.
La classe relativa al proprio cdL determina
il settore (civile-ambientale, industriale
e dell’informazione), a cui ci si potrà
iscrivere previo superamento dell’apposito
esame di Stato.
Le
classi consentono di acquisire l’iscrizione,
previo superamento dell’esame di Stato anche
in altri settori di altri Albi professionali
e permettono l’ingresso, nello stesso Albo
degli Ingegneri, anche di altre categorie
di professionisti che non hanno conseguito
la laurea in Ingegneria (perché ci
vuole sempre la laurea!).
Esaminiamo,
di seguito tutte le classi e le relative
possibilità d’iscrizione:
classe
4 –Scienze dell’architettura e
dell’ingegneria edile:
coloro che siano in possesso di una laurea
triennale contraddistinta da questo valore,
possono iscriversi alla Sezione B dell’Albo
degli Ingeneri, settore civile e ambientale
e alla Sezione B dell’Albo degli Architetti,
settore architettura.
Inoltre come recita l’art.55 del
DPR328/01, coloro che siano in
possesso di una laurea triennale contraddistinta
da questo valore possono iscriversi all’Albo
dei Geometri, a quello dei Periti industriali
(sezione edilizia).
classe
8 – Ingegneria civile e ambientale:
coloro che siano in possesso di una laurea
triennale contraddistinta da questo valore,
possono iscriversi alla Sezione B dell’Albo
degli Ingegneri, settore civile e ambientale
e alla Sezione B dell’Albo degli Architetti,
settore architettura.
Inoltre come recita l’art.55 del DPR328/01,
coloro che siano in possesso di una laurea
triennale contraddistinta da questo valore
possono iscriversi all’Albo degli Agrotecnici,
a quello dei Geometri, a quello dei Periti
Agrari a quello dei Periti industriali (sezione
edilizia).
classe
10 – Ingegneria industriale:
coloro che siano in possesso di una laurea
triennale contraddistinta da questo valore,
possono iscriversi alla Sezione B dell’Albo
degli Ingegneri, settore industriale.
Inoltre come recita l’art.55 del DPR328/01,
coloro che siano in possesso di una laurea
triennale contraddistinta da questo valore
possono iscriversi all’Albo dei Periti industriali
(sezioni:elettronica ed
automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria;
industria
cartaria; industrie cerealicole; industria
navalmeccanica; industria
ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia;
tessile con
specializzazione produzione dei tessili;
tessile con specializzazione
confezione industriale; termotecnica;).
classe
9 – Ingegneria dell’Informazione
coloro che siano in possesso di una laurea
triennale contraddistinta da questo valore,
possono iscriversi alla Sezione B dell’Albo
degli Ingegneri, settore dell’informazione.
Inoltre come recita l’art.55 del DPR328/01,
coloro che siano in possesso di una laurea
triennale contraddistinta da questo valore
possono iscriversi all’Albo dei Periti industriali
(sezioni: elettronica e telecomunicazioni).
classe
26 – Scienze e tecnologie informatiche
coloro che siano in possesso di una laurea
triennale contraddistinta da questo valore
possono iscriversi alla Sezione B dell’Albo
degli Ingegneri, settore dell’informazione.
Questa classe di laurea consente anche a
coloro che hanno conseguito una laurea triennale
in Informatica (non solo Ingegneria) di
acquisire il diritto ad essere ammessi all’esame
di Stato.
Per maggiori informazioni si veda anche
l’articolo relativo alla sentenza TAR.
In pratica un semplice laureato triennale
in Informatica potrà acquisire gli
stessi diritti di un laureato in Ingegneria
triennale, tra cui il titolo. Questo avviene
anche e soprattutto a causa del fatto che
tutt’oggi non sia stato ancora istituito
un Albo degli Informatici.
Inoltre come recita l’art.55 del DPR328/01,
coloro che siano in possesso di una laurea
triennale contraddistinta da questo valore
possono iscriversi all’Albo dei Periti industriali
(sezione: informatica).
Esame
di Stato
Per conseguire l’iscrizione alla sezione
B e al relativo settore d’appartenenza,
sarà necessario superare un apposito
esame di Stato come stabilito dal D.P.R.
328/01, Art.48.
1.L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a.una prova scritta relativa alle materie
caratterizzanti il settore per il quale
è richiesta l'iscrizione;
b.una seconda prova scritta nelle materie
relative ad uno degli ambiti disciplinari,
a scelta del candidato, caratterizzanti
la classe di laurea corrispondente al percorso
formativo specifico;
c.una prova orale nelle materie oggetto
delle prove scritte ed in legislazione e
deontologia professionale;
d.una prova pratica di progettazione nelle
materie relative ad uno degli ambiti disciplinari,
a scelta del candidato, caratterizzanti
la classe di laurea corrispondente al percorso
formativo specifico.
Per conseguire l’iscrizione ad un settore
diverso da quello d’appartenenza sarà
necessario superare l’apposito esame di
Stato, come stabilito dal D.P.R. 328/01,
Art.48:
2.Per gli iscritti ad un settore che richiedono
l'iscrizione ad un altro settore della stessa
sezione l'esame di Stato è articolato
nelle seguenti prove:
a.una prova scritta relativa alle materie
caratterizzanti il settore per il quale
è richiesta l'iscrizione;
b.una prova pratica di progettazione in
materie caratterizzanti il settore per il
quale è richiesta l'iscrizione.
Coloro che risultino già iscritti
alla sezione B e, conseguita la specialistica,
desiderino iscriversi anche alla sezione
A, dovranno superare l’apposito esame di
Stato come stabilito dal D.P.R.328/01, art.2:
L'iscritto
alla sezione B, in possesso del necessario
titolo di studio può essere iscritto
nella sezione A del medesimo albo professionale,
previo superamento del relativo esame di
Stato.
Competenze
Art. 3. - Istituzione di settori negli albi
professionali
(…)
3Il professionista iscritto in un settore
non può esercitare le competenze
di natura riservata attribuite agli iscritti
ad uno o più altri settori della
stessa sezione, ferma restando la possibilità
di iscrizione a più settori della
stessa sezione, previo superamento del relativo
esame di Stato.
4Gli iscritti in un settore che, in possesso
del necessario titolo di studio, richiedano
di essere iscritti in un diverso settore
della stessa sezione, devono conseguire
la relativa abilitazione a seguito del superamento
di apposito esame di Stato limitato alle
prove e alle materie caratterizzanti il
settore cui intendono accedere.
5Formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti ad un settore della sezione
A, oltre a quelle ad essi specificamente
attribuite, anche quelle attribuite agli
iscritti del corrispondente settore della
sezione B.
Art.46- Attività professionale
1.formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti alla sezione B, ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma 2:
a.per il settore "ingegneria civile
e ambientale":
1.le attività basate sull'applicazione
delle scienze, volte al concorso e alla
collaborazione alle attività di progettazione,
direzione dei lavori, stima e collaudo di
opere edilizie comprese le opere pubbliche;
2.la progettazione, la direzione dei lavori,
la vigilanza, la contabilità e la
liquidazione relative a costruzioni civili
semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
3.i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia
attuale e storica e i rilievi geometrici
di qualunque natura;
b.per il settore "ingegneria industriale":
1.le attività basate sull'applicazione
delle scienze, volte al concorso e alla
collaborazione alle attività di progettazione,
direzione lavori, stima e collaudo di macchine
e impianti, comprese le opere pubbliche;
2.i rilievi diretti e strumentali di parametri
tecnici afferenti macchine e impianti;
3.le attività che implicano l'uso
di metodologie standardizzate, quali la
progettazione, direzione lavori e collaudo
di singoli organi o di singoli componenti
di macchine, di impianti e di sistemi, nonché
di sistemi e processi di tipologia semplice
o ripetitiva;
c.per il settore "ingegneria dell'informazione":
1.le attività basate sull'applicazione
delle scienze, volte al concorso e alla
collaborazione alle attività di progettazione,
direzione lavori, stima e collaudo di impianti
e di sistemi elettronici, di automazioni
e di generazione, trasmissione ed elaborazione
delle informazioni;
2.i rilievi diretti e strumentali di parametri
tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;
3.le attività che implicano l'uso
di metodologie standardizzate, quali la
progettazione, direzione lavori e collaudo
di singoli organi o componenti di impianti
e di sistemi elettronici, di automazione
e di generazione, trasmissione ed elaborazione
delle informazioni, nonché di sistemi
e processi di tipologia semplice o ripetitiva.
Rispetto ad un laureato quinquennale V.O.
o specialistico, coloro che conseguono la
laurea triennale, dovrebbero sapere che
come si legge dall’Art. 46:
formano in particolare oggetto dell'attività
professionale degli iscritti alla sezione
A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
1, comma 2, le attività, ripartite
tra i tre settori come previsto dal comma
1, che implicano l'uso di metodologie avanzate,
innovative o sperimentali nella progettazione,
direzione lavori, stima e collaudo di strutture,
sistemi e processi complessi o innovativi.
Una determinazione più specifica
circa quali siano attualmente le differenze
che intercorrono tra le competenze dei quinquennali
(V.O)., specialistici (N.O.) e i triennali
(N.O.), attualmente non è stata ancora
stabilita, contribuendo a rafforzare quel
clima di generale confusione causato dal
DPR328/01.
Titoli
1.Agli iscritti nella sezione B spettano
i seguenti titoli professionali:
a.agli iscritti al settore civile e ambientale,
spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale
iunior;
b.agli iscritti al settore industriale,
spetta il titolo di ingegnere industriale
iunior;
c.agli iscritti al settore dell'informazione,
spetta il titolo di ingegnere dell'informazione
iunior.
A cosa prestare attenzione
Sicuramente l’iscrizione contemporanea a
più albi professionali tanto per
i triennali, quanto per i quinquennali specialistici,
potrebbe apparire come elemento di ulteriore
valorizzazione del proprio cdL.
Non bisogna dimenticare che l’appartenenza
ad un determinato albo comporta dei costi
annuali, che per un neo-laureato potrebbero
rappresentare delle difficoltà notevoli.
A questo si aggiunge che per svolgere la
libera professione è necessario essere
in possesso di partita IVA, cosa che consente
l’emissione di regolare fattura, inoltre,
come stabilito dallo Statuto di INARCASSA,
l’organo previdenziale relativo agli Ingegneri
e Architetti:
Art. 7 - Iscrizione ad Inarcassa
7.1 - L’iscrizione ad INARCASSA è
obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli
architetti che esercitano la libera professione
con carattere di continuità e ad
essi esclusivamente riservata.
7.2 - Ai fini dell’iscrizione ad INARCASSA
il requisito dell’esercizio professionale
con carattere di continuità ricorre,
nei confronti degli ingegneri e degli architetti
che siano ad un tempo:
a) iscritti all’Albo ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie
in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato
o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita I.V.A.
Questa nota si ritiene possa essere utile
anche per coloro che avessero optato per
un trasferimento da un cdL V.O. ad uno N.O.
sulla base di migliori possibilità.
La
situazione attuale in materia di esami di
Stato e tirocini
La
materia è ancora oggetto di cambiamenti
come si può leggere da questo articolo
tratto da “IlSole24Ore”:
Sulle
laureee triennali dal governo una riforma
senza penalizzazioni
Per l'accesso agli Albi il tirocinio sarà
generalizzato
Non c'è alcun intento di penalizzare
i laureati triennali già iscritti
negli Albi o che si accingono a scegliere
la professione. Lo assicura il sottosegretario
all'Istruzione, Maria Grazia Siliquini,
che coordina la commissione incaricata di
rivedere il Dpr 328/2001 per quanto riguarda
titoli d'accesso all'esame di Stato, tirocinio
e modalità delle prove di abilitazione
(compresa la composizione delle commissioni
giudicatrici).
(…)
La commissione ministeriale – ha annunciato
Siliquini – sta tirando le fila del lavoro
svolto in questi mesi. I risultati confluiranno
in uno schema di Dpr, su cui si dovrà
acquisire il concerto della Giustizia e
che verrà sottoposto agli Ordini,
alle rappresentanze accademiche, al Cup,
al Consiglio universitario nazionale. E'
probabile che nel decreto venga recepito
l'orientamento del sottosegretario di rendere
generalizzato il tirocinio. <<Per
i professionisti triennali – afferma Siliquini
– si potrebbe trattare di un periodo di
sei mesi>>. (tratto da "IlSole24Ore").
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