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Cerchiamo di fare un pò di chiarezza
nella ingarbugliata situazione in cui si
trova, oggi, la normativa italiana
nell’ambito delle norme tecniche per le
costruzioni.
Limitiamo, per semplicità di
ragionamento, l’attenzione alle
strutture in cemento armato in zona
sismica. Le due leggi principali di
riferimento sono la n. 1086 del 1971 e
la n. 64 del 1974. L’applicazione
pratica e l’aggiornamento necessario
allo “stato dell’arte” è demandato alla
emanazione di decreti ministeriali,
d’intesa con le Regioni, sentito il CNR
e dopo l’approvazione del Consiglio
Superiore dei LL.PP. L’ultimo
aggiornamento risale al gennaio 1996,
con tre D.M. che trattano delle
costruzioni in CA ed Acciaio, delle
verifiche di sicurezza, dei carichi e
sovraccarichi e delle prescrizioni
speciali per le zone sismiche. E’ da
notare che con tali norme è assurto a
metodo principale di calcolo quello agli
stati limite, pur permanendo la
possibilità dell’uso del metodo delle
T.A., ed è consentita l’applicazione
dell’EC2, di cui il decreto ne
costituisce il DAN.
Il 17 luglio 2001 viene diffusa dal
Consiglio Superiore dei LL.PP. la bozza
definitiva delle norme tecniche per le
strutture in C.A. ed Acciaio
nell’ottobre dello stesso anno il testo
definitivo della bozza di aggiornamento
delle norme tecniche per la verifica
della sicurezza delle costruzioni e sui
carichi e sovraccarichi, e nel novembre
2003 compare sul sito del CNR la bozza
dell’aggiornamento della norma per le
zone sismiche. In generale questi testi,
pur nel rispetto della continuità
indispensabile in questo campo,
introducono le novità conseguenti agli
sviluppi del settore, sia in termini
scientifici che delle categorie
interessate. Questo lungo periodo di
tempo è in parte da collegare con le
nuove deleghe alle Regioni su norme e
zonizzazione sismica.
Sta di fatto che, invece di seguire
questo percorso oramai consolidato,
decidono improvvisamente di percorrere
una strada ben diversa. Infatti,
prendendo spunto da un avvenimento
drammatico (il crollo della scuola di
San Giuliano di Puglia - 31 ottobre
2002- zona non sismica ed edificio di
debole solidità), il Dipartimento della
Protezione Civile, assurto ad un ruolo
preminente nel panorama dei vari
Commissariamenti Nazionali, nel termine
di pochi mesi nomina una Commissione ex
novo.
La commissione Calvi (dal nome del
coordinatore) che produce in un mese una
sua norma per le costruzioni in zone
sismiche, resa poi obbligatoria con la
ormai famosa (o famigerata, per alcuni)
“Ordinanza n.3274 del 20 marzo 2003” del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Contestualmente all’ordinanza vengono
finanziati istituti di ricerca (EUCENTRE)
e consorzi universitari (Reluiss),
distogliendo (sostengono in molti) fondi
ad Istituti ed Enti da tempo operanti
nel settore, nonché creando di fatto,
come ha rilevato il Prof. Pozzati, i
presupposti per una declassificazione
degli insegnamenti impartiti dalle
facoltà d’ingegneria non ricomprese tra
gli eletti.
Il Ministro Lunardi, oltre a
disconoscere pubblicamente la cogenza e
validità dell’OPCM 3274, in data 9
gennaio 2004, decide di accelerare la
stesura di un Testo Unico per le Norme
tecniche sulle costruzioni, ed insedia
una apposita commissione (la Commissione
Calzona). A complicare ulteriormente le
cose vi è anche la presenza di una
commissione (la cosiddetta Commissione
Sanpaolesi) per “l’Annesso Nazionale per
gli Eurocodici”, che stava lavorando per
rendere operativi gli Eurocodici,che
devono entrare in vigore nel 2007
(mettendo quindi anche fine ai codici e
superando le leggi nazionali). La
situazione è quindi assai complessa e si
presta facilmente ad attriti,
incomprensioni ed inutili
sovrapposizioni come, in effetti, è poi
avvenuto.
L’Ordinanza 3274, di fatto mai
applicata, viene più volte prorogata
nell’entrata in vigore (ora al 8 agosto
2005), corretta e radicalmente
modificata, soprattutto per gli edifici
in muratura. Questo testimonia, qualora
ce ne fosse bisogno, della mancanza dei
presupposti dell’urgenza propri ed
indispensabili per l’emissione di
Ordinanze. La commissione Calzona
perviene alla definizione della Bozza
del Testo Unico, che viene approvato a
maggioranza dall’Assemblea del CSLLPP lo
stesso giorno della presentazione ( 30
marzo 2005), di fatto senza possibilità
di discussione, e con l’immediata
contestazione da parte delle Regioni e
di molti altri soggetti. L’esame della
bozza di T.U., ridefinito subito da
alcuni “Pesto Unico”, evidenzia che
trattasi di un ulteriore elemento di
rottura e novità ( di cui molti dubitano
del bisogno) rispetto al quadro
normativo previgente ed anche rispetto
alla stessa OPCM 3274. Ad oggi siamo già
alla emissione della terza bozza, che ha
anche perso per strada il titolo di
Testo Unico e ora si chiama
semplicemente Norme tecniche per le
costruzioni.
Questa in estrema sintesi è la
situazione al momento, e come si può
capire non si preannunciano prospettive
rassicuranti, per chi deve poi operare
realmente, trovandosi davanti a più di
tre norme “cogenti” e spesso
contrastanti, aventi per oggetto lo
stesso ambito di applicazione. Il
sindacato ingegneri ed architetti liberi
professionisti, ha più volte ed in più
sedi, manifestato il profondo disagio in
cui si trova la nostra categoria e la
preoccupazione di fronte all’emanazione
continua di norme in ambito tecnico. Il
tutto senza alcuna preventiva
discussione, con un dubbio rispetto
delle regole, e con discutibili benefici
rispetto al quadro normativo esistente
(D.M.1996), come evidenziato anche nel
recente rapporto redatto dal centro
studi del C.N.I. sulla Ordinanza 3274,
in paragone alle direttive Californiane
e Neozelandesi, paesi ben più sismici
del nostro. Più volte e da più parti è
stato chiesto l’azzeramento di questa
situazione paradossale, che vede il
dipartimento della Protezione Civile
assumere un ruolo che non gli compete,
come pubblicamente sostenuto anche dal
Ministro Lunardi, ma fino ad oggi vi
sono state solo ( e meno male) proroghe,
l’ultima delle quali all’8 agosto 2005.
E’ indispensabile che vi sia il ritiro
dell’Ordinanza 3274 o comunque la
proroga della sua entrata in vigore
contestualmente al T.U.(?) sulle norme
tecniche per le costruzioni, per la cui
stesura definitiva andrà aperto un serio
confronto in cui siano coinvolti con
pari dignità tutti i soggetti
interessati (tecnici liberi
professionisti, imprese, università, etc.)
e che si tenga conto della oramai
prossima realtà degli Eurocodici, la cui
diffusione deve subire una reale svolta
rispetto a quanto avvenuto fino ad oggi.
[Fausto Giovannardi] 16
giugno 2005 dott.ing. Fausto Giovannardi
Consiglio Provinciale InArSind Firenze
[Fausto Giovannardi]
Aggiornamento del 8 novembre
2005. le vicende recenti, con
l’entrata in vigore del Decreto 14
settembre 2005 con le nuove Norme
Tecniche per le Costruzioni, e la
proroga della validità dell’ordinanza
3274 fino all’entrata in vigore di detto
Decreto, sembrano aver posto
definitivamente fine al periodo delle
ordinanze. Il nuovo testo consente di
usare le norme preesistenti per 18 mesi.
Da quel che si sente dire, la stragrande
maggioranza dei progettisti, continua
per la vecchia strada, come ha fatto
anche durante la vigenza della OPCM
3274. Al fine di evitare che scadano i
18 mesi senza alcun costrutto, occorre
che siano attivati molti canali di
analisi del nuovo decreto, togliendone
la validazione ai soliti noti, solo così
si potrà arrivare ad un passo avanti
importante per il nostro paese.
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