NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
ULTERIORE PROROGA!
Ing.
Filippo Salvatore CARLO
Fino
al 30 giugno 2010 potranno applicarsi a scelta
le
norme del 1996, il DM 14/09/2005 e le nuove NTC 2008
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Il
19.02.2009 la Camera dei Deputati, con 284 voti a favore e 243
contrari, ha votato la fiducia posta dal Governo sull’approvazione,
senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico, del
disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008,
n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative e disposizioni finanziarie urgenti, è ora ufficiale la
proroga delle NTC al 30 giugno 2010! |
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Si riporta testualmente quanto apparso il 21.02.2009 sulla prima
pagina del sito della Camera dei Deputati:
“DECRETO SU PROROGA DEI TERMINI E DISPOSIZIONI
FINANZIARIE: VOTATA LA FIDUCIA
La Camera con 284 voti a favore e 243 contrari ha votato la fiducia
posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli
aggiuntivi, dell’articolo unico, nel testo delle Commissioni,
identico a quello approvato dal Senato, del disegno di legge (C2198)
di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti. Dopo l’illustrazione degli ordini
del giorno, il seguito del dibattito è stato rinviato ad altra
seduta.”
L'articolo 20 della Legge 28.02.2008, n. 3, di conversione in legge
del D.L. 248/07 Milleproroghe, diventa quindi:
«Art. 20. - (Regime transitorio per l'operatività della revisione
delle norme tecniche per le costruzioni).
1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, già
prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma
4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al
30 giugno 2010.
2. A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale
delle Norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005,
durante il periodo di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del citato
decreto-legge n. 136 del 2004, come, da ultimo, modificato dal comma
1 del presente articolo, in alternativa all'applicazione della
suddetta revisione generale, è possibile l'applicazione del citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14
settembre 2005 oppure dei decreti del Ministro dei lavori pubblici
20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9
gennaio 1996 e 16 gennaio 1996.
3. Per le costruzioni e le opere infrastrutturali iniziate,
nonché per quelle per le quali le amministrazioni aggiudicatrici
abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi
prima dell'entrata in vigore della revisione generale delle Norme
tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005, continua ad
applicarsi la normativa tecnica utilizzata per la redazione dei
progetti, fino all'ultimazione dei lavori e all'eventuale collaudo.
4. Con l'entrata in vigore della revisione generale di cui al
comma 2, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per
le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi
relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici
assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile,
nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che
possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro
eventuale collasso, di cui al decreto del Capo del dipartimento
della protezione civile 21 ottobre 2003, di attuazione dell'articolo
2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 252 del 29 ottobre 2003.
5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3,
della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e delle opere progettate
in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, devono essere
effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre
2010, e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle
zone sismiche 1 e 2.
6. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture è
istituita, fino al 30 giugno 2009, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, una commissione consultiva, con
rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché delle
associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali
interessati, per il monitoraggio delle revisioni generali delle
Norme tecniche di cui al comma 2, anche al fine degli adeguamenti
normativi che si rendano necessari, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, alla scadenza del periodo
transitorio indicato al comma 1.
7. La partecipazione alla commissione di cui al comma 6 non
dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o
rimborsi spese».
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