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DECRETO MILLEPROROGHE

 

Data di pubblicazione: 28/02/2007

 


E’ in vigore la legge n. 17 del 26 febbraio 2007 pubblicata sul supplemento ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007.

 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa”


Oltre all’estensione fino al 31 dicembre 2007 del periodo di applicazione facoltativa delle Norme Tecniche per le Costruzioni ex DM 14 settembre 2005, sono stati prorogati molti altri termini relativi a temi di interesse per il settore dell'edilizia:
 

  • con l’articolo 1, comma 6, la possibilità per tutto il 2007 - per chi si è laureato secondo gli ordinamenti precedenti alla riforma del 1999 - di sostenere gli esami di Stato con le modalità previgenti all’emanazione del Dpr n. 328/2001; questa possibilità, prevista per l’anno 2006 dalla legge n. 170/2003, è valida solo per alcune professioni tra cui dottore agronomo e dottore forestale, architetto, geologo e ingegnere;

  • con l’articolo 2, comma 1, la proroga al 31 dicembre 2007 il termine per le denunce dei pozzi e per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale previsto dal RD n. 1775/1933;

  • con l’articolo 3, comma 1, la proroga delle disposizioni del capo V della parte II del Testo Unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (DPR 380/01) relative alla sicurezza degli impianti. Il termine viene prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui alla DL 203/05, convertito dalla legge 248/05, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 (termine originariamente previsto al 31 maggio 2007). Dalla entrata in vigore del suddetto regolamento sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1991, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, e la legge n.46/1990 (sulle norme per la sicurezza degli impianti), ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16 relativi rispettivamente al finanziamento dell`attivita` di normazione tecnica pari al 3% del contributo INAIL per l`attivita` di ricerca; ai collaudi e alle sanzioni. Queste ultime trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dal regolamento di cui sopra;

  • con l’articolo 3, comma 4, il differimento, al 31 dicembre 2007, del termine (originariamente previsto al 30 aprile 2007), per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma di strutture recettive, previsto dal Dl 266/04, convertito dalla legge 306/04, per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005;

  • con l’articolo 3, comma 4-bis, la proroga a tutto il 2007 del termine di cui al DL 136/04, convertito nella legge 186/04, relativo alla fase sperimentale prevista per l`applicazione delle norme tecniche in materia di costruzioni, dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. Nella norma si prevede, inoltre, che le Amministrazioni aggiudicatrici che abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facolta` di applicare la normativa previgente sulla medesima materia di cui alle leggi 1086/71 e 64/74, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data di intervenuto collaudo;

  • con l’articolo 3-ter, la proroga sino al 31 dicembre 2007 per la definizione, con decreto del Ministero dei Beni culturali, delle modalità per acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali;

  • con l’articolo 5, comma 2, la proroga al 31 luglio 2007 della parte II del decreto legislativo 152/06 sulle norme in materia ambientale, riguardante le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l`autorizzazione ambientale integrata (IPPC) ;

  • con l’articolo 6, comma 3, il rinvio al 31 dicembre 2008 il termine a partire dal quale sarà vietato il conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13mila kj/kg;

  • con l’articolo 6, comma 3, la proroga al 28 dicembre 2009, il termine per adeguare gli impianti di produzione di energia elettrica mediante incenerimento dei rifiuti, che utilizzano come combustibile accessorio prodotti trasformati derivanti da sottoprodotti di origine animale.

 
 

 


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