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E’ in vigore la legge n. 17 del
26 febbraio 2007 pubblicata sul
supplemento ordinario n. 48 alla
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio
2007.
“Conversione
in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative. Disposizioni
di delegazione legislativa”
Oltre all’estensione fino al 31 dicembre
2007 del periodo di applicazione
facoltativa delle Norme Tecniche per le
Costruzioni ex DM 14 settembre 2005,
sono stati prorogati molti altri termini
relativi a temi di interesse per il
settore dell'edilizia:
-
con
l’articolo 1, comma 6, la
possibilità per tutto il 2007 - per
chi si è laureato secondo gli
ordinamenti precedenti alla riforma
del 1999 - di sostenere gli esami di
Stato con le modalità previgenti
all’emanazione del Dpr n. 328/2001;
questa possibilità, prevista per
l’anno 2006 dalla legge n. 170/2003,
è valida solo per alcune professioni
tra cui dottore agronomo e dottore
forestale, architetto, geologo e
ingegnere;
-
con
l’articolo 2, comma 1, la
proroga al 31 dicembre 2007 il
termine per le denunce dei pozzi e
per la presentazione delle domande
di riconoscimento o di concessione
preferenziale previsto dal RD n.
1775/1933;
-
con
l’articolo 3, comma 1, la
proroga delle disposizioni del capo
V della parte II del Testo Unico
sulle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia
(DPR 380/01) relative alla sicurezza
degli impianti. Il termine viene
prorogato fino alla data di entrata
in vigore del regolamento recante
norme sulla sicurezza degli
impianti, di cui alla DL 203/05,
convertito dalla legge 248/05, e,
comunque, non oltre il 31 dicembre
2007 (termine originariamente
previsto al 31 maggio 2007). Dalla
entrata in vigore del suddetto
regolamento sono abrogati il
regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n.
447/1991, gli articoli da 107 a 121
del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n.
380/2001, e la legge n.46/1990
(sulle norme per la sicurezza degli
impianti), ad eccezione degli
articoli 8, 14 e 16 relativi
rispettivamente al finanziamento
dell`attivita` di normazione tecnica
pari al 3% del contributo INAIL per
l`attivita` di ricerca; ai collaudi
e alle sanzioni. Queste ultime
trovano applicazione in misura
raddoppiata per le violazioni degli
obblighi previsti dal regolamento di
cui sopra;
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con
l’articolo 3, comma 4, il
differimento, al 31 dicembre 2007,
del termine (originariamente
previsto al 30 aprile 2007), per il
completamento degli investimenti per
gli adempimenti relativi alla messa
a norma di strutture recettive,
previsto dal Dl 266/04, convertito
dalla legge 306/04, per le imprese
che abbiano presentato la richiesta
di nulla osta ai vigili del fuoco
entro il 30 giugno 2005;
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con
l’articolo 3, comma 4-bis, la
proroga a tutto il 2007 del termine
di cui al DL 136/04, convertito
nella legge 186/04, relativo alla
fase sperimentale prevista per
l`applicazione delle norme tecniche
in materia di costruzioni, dighe di
ritenuta, dei ponti e delle opere di
fondazione e sostegno dei terreni.
Nella norma si prevede, inoltre, che
le Amministrazioni aggiudicatrici
che abbiano affidato lavori o
avviato progetti definitivi o
esecutivi, avvalendosi della
facolta` di applicare la normativa
previgente sulla medesima materia di
cui alle leggi 1086/71 e 64/74, le
precedenti norme tecniche continuano
ad applicarsi fino alla data di
intervenuto collaudo;
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con
l’articolo 3-ter, la proroga
sino al 31 dicembre 2007 per la
definizione, con decreto del
Ministero dei Beni culturali, delle
modalità per acquisire la qualifica
di restauratore di beni culturali;
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con
l’articolo 5, comma 2, la
proroga al 31 luglio 2007 della
parte II del decreto legislativo
152/06 sulle norme in materia
ambientale, riguardante le procedure
per la valutazione ambientale
strategica (VAS), per la valutazione
di impatto ambientale (VIA) e per
l`autorizzazione ambientale
integrata (IPPC) ;
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con
l’articolo 6, comma 3, il rinvio
al 31 dicembre 2008 il termine a
partire dal quale sarà vietato il
conferimento in discarica dei
rifiuti con potere calorifico
superiore a 13mila kj/kg;
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con
l’articolo 6, comma 3, la
proroga al 28 dicembre 2009, il
termine per adeguare gli impianti di
produzione di energia elettrica
mediante incenerimento dei rifiuti,
che utilizzano come combustibile
accessorio prodotti trasformati
derivanti da sottoprodotti di
origine animale.
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