Il
DPR 6/6/2001, n.380
"Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia" sembra
destinato a creare scompiglio tra gli operatori;
questa volta l′oggetto della discordia è
rappresentato dall′albo degli istallatori
impiantiscici.
L′art. 109, secondo comma, del DPR n.380/01,
ha istituito, presso le Camere di Commercio,
l′albo dei soggetti abilitati ad esercitare
l′attività di installazione di impianti
tecnologici negli edifici rinviando a successivo
decreto del Ministero delle attività produttive,
"le modalità per l′accertamento del possesso dei
titoli professionali...".
Come ricorderemo il T.U. dell′edilizia ha avuto
una vita alquanto travagliata anche in relazione
alla sua entrata in vigore tanto che, a tutt′oggi,
l′intero capo V vive ancora nel limbo.
L′ultimo rinvio è stato effettuato dall′art.
19-quater del
DL 9.11.2004, n. 266
che ne ha prorogato l′efficacia a decorrere dal
1° luglio 2005; d′altra parte lo stesso articolo
contiene una deroga: la proroga - infatti - non
si applica agli edifici scolastici di ogni
ordine e grado.
In considerazione che di tale deroga, ci si è
chiesto se, limitatamente alla realizzazione di
impianti negli edifici scolastici, si debba o
meno ottenere l′iscrizione nell′apposito elenco
e, correlativamente, se le C.C.I.A.A. siano
obbligate a "creare" tale apposito elenco.
A sciogliere i dubbi è filamente intervenuta un
circolare del Ministero delle Attività
Produttive (circolare
n. 3584/c del 14/6/2005)
che ha chiarito come l′inapplicabilità della
proroga agli edifici scolastici ha reso ormai
operativo (almeno limitatamente a questo
comparto) l′albo degli istallatori.
Secondo l′interpretazione fornita dal Ministero,
non solo l′art. 109 del T.U. dell′edilizia ma
l’intero capo V, parte II, del DPR 380/01 sono
ormai entrati in vigore quantomeno in relazione
agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Il Ministero ha anche chiarito che, con
l′emanazione del
D.M. 24.11.2004 (attuativo
dell’art. 109, c. 2) sono state stabilite le
modalità di accertamento dei requisiti
professionali.
Sulla base di tali considerazioni, quindi,
l′albo in questione deve itnendersi ormai
operativo a tuti gli effetti almeno
limitatamente all′esercizio dell′attività di
installazione di impianti all′interno degli
edifici scolastici.
I documenti sono reperibili sul portale Diritto e Proget www.dirittoeprogetti.it