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Con il
provvedimento del
9 febbraio 2007,
l’Agenzia del Territorio ha definito le
procedure per attuare le disposizioni
del decreto fiscale (DL 262/2006
convertito nella Legge 286/2006)
sull’aggiornamento del catasto terreni.
C’è tempo fino al 30 giugno 2007
per dichiarare al catasto edilizio
urbano gli immobili che hanno perso i
requisiti di ruralità.
Stesso termine vale per la dichiarazione
degli immobili che non risultano
iscritti in tutto o in parte al catasto.
Scaduti i termini, l’Agenzia del
Territorio provvederà alla iscrizione in
catasto e all’attribuzione delle rendite
catastali aggiornate con oneri a carico
dell'interessato.
Provvedimento del 09/02/2007
Agenzia del
Territorio - Definizione delle modalita'
tecniche e operative per l'accertamento
in catasto dei fabbricati non dichiarati
e di quelli che hanno perso i requisiti
per il riconoscimento della ruralita' ai
fini fiscali
(Gazzetta ufficiale 20/02/2007 n. 42)
IL DIRETTORE
dell'Agenzia del territorio
Visto il regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249, concernente
l'«Accertamento generale dei fabbricati
urbani, rivalutazione del
relativo reddito e formazione del nuovo
catasto edilizio urbano»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1993,
n. 557, convertito dalla
legge 26 febbraio 1994, n. 133, e
successive modificazioni e
integrazioni, concernente ulteriori
interventi correttivi per la
finanza pubblica;
Visto il decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701,
concernente il «Regolamento recante
norme per l'automazione delle
procedure di aggiornamento degli archivi
catastali e delle
conservatorie dei registri immobiliari»;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1998, n.
139, e successive modificazioni,
concernente il «Regolamento recante
norme per la revisione dei criteri di
accatastamento dei fabbricati
rurali, a norma dell'art. 3, comma 156,
della legge 23 dicembre 1996,
n. 662»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» e
successive modificazioni;
Visto l'art. 2, comma 36, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, come modificato
dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che ha introdotto nuove
modalita' per l'accertamento in catasto
dei fabbricati che hanno
perso i requisiti per il riconoscimento
della ruralita' ai fini
fiscali, ovvero non dichiarati, e ha
previsto l'emanazione di un
provvedimento del direttore dell'Agenzia
del territorio, per
stabilire le modalita' tecniche e
operative;
Dispone:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.
2, comma 36, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive
modificazioni, sono oggetto del
presente provvedimento i fabbricati
iscritti al catasto terreni per i
quali siano venuti meno i requisiti per
il riconoscimento della
ruralita' ai fini fiscali, nonche'
quelli che non risultano, in tutto
o in parte, dichiarati al catasto.
2. Ai fini del riconoscimento della
ruralita' degli immobili agli
effetti fiscali, i fabbricati o le
porzioni di fabbricati destinati
ad edilizia abitativa devono soddisfare
le condizioni previste
dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133.
3. Ai fini fiscali, deve riconoscersi
carattere rurale alle
costruzioni strumentali alle attivita'
agricole anche a seguito di
mutazione delle caratteristiche
oggettive e di destinazione d'uso
dell'immobile, secondo quanto previsto
dall'art. 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557.
Art. 2.
Adempimenti di parte
1. I fabbricati per i quali vengono meno
i requisiti per il
riconoscimento di ruralita' ai fini
fiscali a seguito del disposto
dell'art. 2, comma 37, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262,
devono essere dichiarati, dai titolari
di diritti reali, al catasto
edilizio urbano entro il 30 giugno 2007.
In tal caso non si applicano
le sanzioni previste dall'art. 28 del
regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
2. Gli immobili che non risultano
dichiarati in tutto o in parte al
catasto ovvero i fabbricati iscritti al
catasto terreni che hanno
perso i requisiti di ruralita' per
motivi diversi da quelli di cui al
comma 1, devono essere dichiarati al
catasto edilizio urbano, a cura
dei soggetti titolari di diritti reali.
3. In mancanza di adempimento di parte
si applicano le disposizioni
di cui all'art. 2, comma 36, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito dalla legge 24 novembre
2006, n. 286.
Art. 3.
Attivita' di accertamento massive
1. Gli uffici provinciali dell'Agenzia
del territorio individuano i
fabbricati di cui all'art. 1 sulla base
degli elementi acquisiti
direttamente, anche attraverso incroci
con altre banche dati, ovvero
resi disponibili dai soggetti pubblici
nell'ambito dei loro compiti
istituzionali. In particolare sono
utilizzate le informazioni
desumibili da ortofoto, sovraimposte e
georiferite rispetto alla
cartografia catastale, per identificare
i fabbricati non dichiarati,
in tutto o in parte, in catasto ovvero
quelli per i quali risultano
modificate le caratteristiche per essere
censiti ancora quali
fabbricati rurali.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 1 sono
utilizzate, in particolare, le
informazioni fornite dall'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (AGEA),
derivanti da verifiche
amministrative, da fotoidentificazione e
da sopralluogo sul terreno,
dalla stessa effettuate, nonche' quelle
fornite dai soggetti
interessati dalle richieste di
contributi agricoli, a partire
dall'anno 2007, rese ai sensi di quanto
previsto dall'art. 2, comma
33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di
cui al comma 1 sono,
altresi', utilizzate informazioni rese
disponibili dall'Agenzia delle
entrate e dai comuni.
4. Le modalita' operative per
l'interscambio informativo con
l'AGEA, nell'ambito delle attivita' di
cui al comma 2, sono quelle
stabilite con il provvedimento del
direttore dell'Agenzia del
territorio 29 dicembre 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 4
del 5 gennaio 2007.
5. L'Agenzia del territorio fornisce
all'AGEA i fogli di mappa
aggiornati e l'elenco dei fabbricati,
suddivisi per comune, presenti
in catasto terreni, al fine di avviare,
attraverso l'attivazione del
rapporto convenzionale previsto
dall'art. 2, comma 6, del
provvedimento del direttore dell'Agenzia
del territorio 29 dicembre
2006, il controllo delle informazioni
fornite, ai sensi dell'art. 3,
comma 2, relativamente ai fabbricati
censiti come rurali, nonche' la
fotoidentificazione di tutti gli altri
fabbricati non presenti in
catasto.
6. L'Agenzia del territorio, entro tre
mesi dall'emanazione del
presente provvedimento, rende
disponibile l'elenco degli immobili
presenti in catasto terreni quali
fabbricati, comprensivi dei dati
relativi agli intestatari catastali:
all'Agenzia delle entrate, per
l'elaborazione dei dati utili per
il riscontro dei requisiti desumibili
dalle risultanze delle
dichiarazioni annuali presentate dai
contribuenti e risultanti in
anagrafe tributaria;
ai comuni, per il territorio di
competenza, per le verifiche
sull'effettivo stato e destinazione
d'uso degli stessi immobili.
7. Le dichiarazioni catastali presentate
dai soggetti obbligati,
relative agli immobili di cui trattasi,
sono rese disponibili
dall'Agenzia del territorio ai comuni
territorialmente competenti, ai
fini dei controlli sulle caratteristiche
oggettive dell'immobile,
nell'ambito delle forniture di cui
all'art. 34-quinques, comma 1, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4.
Art. 4.
Forme di pubblicita' delle attivita'
di accertamento massive
1. Le risultanze delle attivita' di
verifica periodica su larga
scala, finalizzate all'individuazione
degli immobili non dichiarati
in catasto e dei fabbricati iscritti al
catasto terreni che hanno
subito modifiche delle caratteristiche
oggettive o perso i requisiti
per il riconoscimento della ruralita' ai
fini fiscali, sono
pubblicizzate con le modalita' di cui
all'art. 2, comma 36, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.
Art. 5.
Attivita' di aggiornamento d'ufficio
1. Qualora gli interessati non abbiano
presentato nei termini
previsti le dichiarazioni catastali di
cui all'art. 2, decorsi
novanta giorni dalla data di
pubblicazione del comunicato di cui
all'art. 2, comma 36, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, gli
uffici provinciali dell'Agenzia del
territorio provvedono, in surroga
del soggetto obbligato inadempiente e
con oneri a carico dello
stesso, agli adempimenti previsti dal
regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701.
2. Nei casi di mancato o tardivo
adempimento di parte si applica la
sanzione prevista dall'art. 31 del regio
decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249, e successive
modificazioni, per le violazioni degli
articoli 20 e 28 dello stesso regio
decreto-legge n. 652 del 1939.
Art. 6.
Oneri per l'aggiornamento d'ufficio
1. Per l'aggiornamento d'ufficio
eseguito ai sensi dell'art. 5 si
applicano gli oneri previsti dalla
determinazione del direttore
dell'Agenzia del territorio 30 giugno
2005, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento sara'
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana ed
entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 9 febbraio 2007
Il direttore dell'Agenzia: Picardi
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