DELLA PROPRIETA'
TITOLO II
Della proprietà
CAPO II
Della proprietà fondiaria
SEZIONE VI
Delle distanze nelle costruzioni,
piantagioni e scavi, e dei muri,
fossi e siepi interposti tra i
fondi.
Art.873 - Distanze nelle costruzioni - Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore
Art.874 - Comunione forzosa del muro sul confine - Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione per tutta l'altezza o per parte di essa, purchè lo faccia per tutta l'estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.
Art.875
-
Comunione forzosa del muro che
non è sul confine
- Quando il muro si trova a una
distanza dal confine minore di
un metro e mezzo ovvero a
distanza minore della metà di
quella stabilita dai regolamenti
locali, il vicino può chiedere
la comunione del muro soltanto
allo scopo di fabbricare contro
il muro stesso, pagando, oltre
il valore della metà del muro,
il valore del suolo da occupare
con la nuova fabbrica, salvo che
il proprietario preferisca
estendere il suo muro sino al
confine.
Il vicino che intende domandare
la comunione deve interpellare
preventivamente il proprietario
se preferisca di estendere il
muro al confine o di procedere
alla sua demolizione. Questi
deve manifestare la propria
volontà entro il termine di
giorni quindici e deve procedere
alla costruzione o alla
demolizione entro sei mesi dal
giorno in cui ha comunicato la
risposta.
Art.876 - Innesto nel muro sul confine - Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi un capo del proprio muro, non ha l'obbligo di renderlo comune a norma dell'art.874, ma deve pagare una indennità per l'innesto.
Art.877
-
Costruzioni in aderenza
- Il vicino, senza
chiedere la comunione del muro
posto sul confine, può costruire
sul confine stesso in aderenza,
ma senza appoggiare la sua
fabbrica a quella preesistente.
Questa norma si applica anche
nel caso previsto dall'art.875;
il vicino in tal caso deve
pagare soltanto il valore del
suolo.
Art.878
-
Muro di cinta -
Il muro di cinta e ogni altro
muro isolato che non abbia
un'altezza superiore ai tre
metri non è considerato per il
computo della distanza indicata
dall'art.873.
Esso, quando è posto sul
confine, può essere reso comune
anche a scopo d'appoggio, purchè
non preesista al di là un
edificio a distanza inferiore ai
tre metri.
Art.879
-
Edifici non soggetti all'obbligo
delle distanze o a comunione
forzosa - Alla
comunione forzosa non sono
soggetti gli edifici
appartenenti al demanio pubblico
e quelli soggetti allo stesso
regime, nè gli edifici che sono
riconosciuti di interesse
storico, archeologico o
artistico, a norma delle leggi
in materia. Il vicino non può
neppure usare della facoltà
concessa dall'articolo 877.
Alle costruzioni che si fanno in
confine con le piazze e le vie
pubbliche non si applicano le
norme relative alle distanze, ma
devono osservarsi le leggi e i
regolamenti che le riguardano.
Art.880
-
Presunzione di comunione del
muro divisorio -
Il muro che serve di divisione
tra edifici si presume comune
fino alla sua sommità e, in caso
di altezze ineguali, fino al
punto in cui uno degli edifici
comincia ad essere più alto.
Si presume parimenti comune il
muro che serve di divisione tra
cortili, giardini e orti o tra
recinti nei campi.
Art.881
-
Presunzione di proprietà
esclusiva del muro divisorio
- Si presume che
il muro divisorio tra i campi,
cortili, giardini e orti
appartenga al proprietario del
fondo verso il quale esiste il
piovente e in ragione del
piovente medesimo.
Se esistono sporti, come
cornicioni, mensole e simili, o
vani che si addentrano oltre la
metà della grossezza del muro, e
gli uni e gli altri risultano
costruiti col muro stesso, si
presume che questo spetti al
proprietario dalla cui parte gli
sporti o i vani si presentano,
anche se vi sia qualcuno
soltanto di tali segni.
Se uno o più di essi sono da una
parte, e uno o più dalla parte
opposta, il muro è reputato
comune: in ogni caso la positura
del piovente prevale su tutti
gli altri indizi.
Art.882
-
Riparazioni del muro comune
- Le riparazioni e le
ricostruzioni necessarie del
muro comune sono a carico di
tutti quelli che vi hanno
diritto e in proporzione del
diritto di ciascuno, salvo che
la spesa sia stata cagionata dal
fatto di uno dei partecipanti.
Il comproprietario di un muro
comune può esimersi dall'obbligo
di contribuire nelle spese di
riparazione e ricostruzione,
rinunziando al diritto di
comunione, purchè il muro comune
non sostenga un edificio di sua
spettanza.
La rinunzia non libera il
rinunziante dall'obbligo delle
riparazioni e ricostruzioni a
cui abbia dato causa col fatto
proprio.
Art.883 - Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune - Il proprietario che vuole abbattere un edificio sostenuto da un muro comune può rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.
Art.884
-
Appoggio e immissione di travi e
catene nel muro comune
- Il comproprietario di
un muro comune può fabbricare
appoggiandovi le sue costruzioni
e può immettervi travi purchè le
mantenga a distanza di cinque
centimetri dalla superficie
opposta, salvo il diritto
dell'altro comproprietario di
fare accorciare la trave fino
alla metà del muro, nel caso in
cui egli voglia collocare una
trave nello stesso luogo,
aprirvi un incavo o appoggiarvi
un camino. Il comproprietario
può anche attraversare il muro
comune con chiavi e catene di
rinforzo, mantenendo la stessa
distanza. Egli è tenuto in ogni
caso a riparare i danni causati
dalle opere compiute.
Non può fare incavi nel muro
comune, nè eseguirvi altra opera
che ne comprometta la stabilità
o che in altro modo lo danneggi.
Art.885
-
Innalzamento del muro comune
- Ogni comproprietario può
innalzare il muro comune, ma
sono a suo carico tutte le spese
di costruzione e conservazione
della parte sopraedificata.
Anche questa può dal vicino
essere resa comune a norma
dell'art.874.
Se il muro non è atto a
sostenere la sopraedificazione,
colui che l'esegue è tenuto a
ricostruirlo o a rinforzarlo a
sue spese. Per il maggiore
spessore che sia necessario, il
muro deve essere costruito sul
suolo proprio, salvo che
esigenze tecniche impongano di
costruirlo su quello del vicino.
In entrambi i casi il muro
ricostruito o ingrossato resta
di proprietà comune, e il vicino
deve essere indennizzato di ogni
danno prodotto dall'esecuzione
delle opere. Nel secondo caso il
vicino ha diritto di conseguire
anche il valore della metà del
suolo occupato per il maggiore
spessore.
Qualora il vicino voglia
acquistare la comunione della
parte sopraelevata del muro, si
tiene conto, nel calcolare il
valore di questa, anche delle
spese occorse per la
ricostruzione o per il
rafforzamento.
Art.886 - Costruzione del muro di cinta - Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L'altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.
Art.887
-
Fondi a
dislivello negli abitati
- Se di due fondi posti
negli abitati uno è superiore e
l'altro inferiore, il
proprietario del fondo superiore
deve sopportare per intero le
spese di costruzione e
conservazione del muro dalle
fondamenta all'altezza del
proprio suolo, ed entrambi i
proprietari devono contribuire
per tutta la restante altezza.
Il muro deve essere costruito
per metà sul terreno del fondo
inferiore e per metà sul terreno
del fondo superiore.
Art.888 - Esonero dal contributo delle spese - Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il muro è di proprietà di colui che l'ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi dell'art.874, senza obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito.
Art.889
-
Distanze per pozzi, cisterne,
fosse e tubi -
Chi vuole aprire pozzi,
cisterne, fosse di latrina o di
concime presso il confine, anche
se su questo si trova un muro
divisorio, deve osservare la
distanza di almeno due metri tra
il confine e il punto più vicino
del perimetro interno delle
opere predette.
Per tubi d'acqua pura o lurida,
per quelli del gas e simili e
loro diramazioni deve osservarsi
la distanza di almeno un metro
dal confine.
Sono salve in ogni caso le
disposizioni dei regolamenti
locali.
Art.890 - Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi - Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.
Art.891 - Distanze per canali e fossi - Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via.
Art.892
-
Distanze per gli alberi
- Chi vuole piantare alberi
presso il confine deve osservare
le distanze stabilite dai
regolamenti e, in mancanza,
dagli usi locali. Se gli uni e
gli altri non dispongono, devono
essere osservate le seguenti
distanze dal confine:
1) tre metri per gli alberi di
alto fusto. Rispetto alle
distanze, si considerano alberi
di alto fusto quelli il cui
fusto, semplice o diviso in
rami, sorge ad altezza notevole,
come sono i noci, i castagni, le
querce, i pini, i cipressi, gli
olmi, i pioppi, i platani, e
simili;
2) un metro e mezzo per gli
alberi di non alto fusto. Sono
reputati tali quelli il cui
fusto, sorto ad altezza non
superiore ai tre metri, si
diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli
arbusti, le siepi vive, le
piante da frutto di altezza non
maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di
un metro, qualora le siepi siano
di ontano, di castagno o di
altre piante simili che si
recidono periodicamente vicino
al ceppo, e di due metri per le
siepi di robinie.
La distanza si misura dalla
linea del confine alla base
esterna del tronco dell'albero
nel tempo della piantagione o
dalla linea stessa al luogo dove
fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si
devono osservare se sul confine
esiste un muro divisorio proprio
o comune, purchè le piante siano
tenute ad altezza che non ecceda
la sommità del muro.
Art.893 - Alberi presso strade, canali e sul confine dei boschi - Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall'articolo precedente.
Art.894 - Alberi a distanza non legale - Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.
Art.895
-
Divieto di ripiantare alberi a
distanza non legale
- Se si è acquistato il diritto
di tenere alberi a distanza
minore di quelle sopra indicate,
e l'albero muore o viene reciso
o abbattuto, il vicino non può
sostituirlo, se non osservando
la distanza legale.
La disposizione non si applica
quando gli alberi fanno parte di
un filare situato lungo il
confine.
Art.896
-
Recisione di rami protesi e di
radici - Quegli
sul cui fondo si protendono i
rami degli alberi del vicino può
in qualunque tempo costringerlo
a tagliarli, e può egli stesso
tagliare le radici che si
addentrano nel suo fondo, salvi
però in ambedue i casi i
regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono
diversamente, i frutti
naturalmente caduti dai rami
protesi sul fondo del vicino
appartengono al proprietario del
fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i
frutti appartengono al
proprietario dell'albero, per la
raccolta di essi si applica il
disposto dell'art.843.
Art.897
-
Comunione di fossi
- Ogni fosso interposto tra
due fondi si presume comune. Si
presume che il fosso appartenga
al proprietario che se ne serve
per gli scoli delle sue terre, o
al proprietario del fondo dalla
cui parte è il getto della terra
o lo spurgo ammucchiatovi da
almeno tre anni.
Se uno o più di tali segni sono
da una parte e uno o più dalla
parte opposta, il fosso si
presume comune.
Art.898
-
Comunione di siepi
- Ogni siepe tra due fondi
si presume comune ed è mantenuta
a spese comuni, salvo che vi sia
termine di confine o altra prova
in contrario.
Se uno dei fondi è recinto, si
presume che la siepe appartenga
al proprietario del fondo
recinto, ovvero di quello dalla
cui parte si trova la siepe
stessa in relazione ai termini
di confine esistenti.
Art.899
-
Comunione di alberi
- Gli alberi sorgenti nella
siepe comune sono comuni.
Gli alberi sorgenti sulla linea
di confine si presumono comuni,
salvo titolo o prova in
contrario.
Gli alberi che servono di limite
o che si trovano nella siepe
comune non possono essere
tagliati, se non di comune
consenso o dopo che l'autorità
giudiziaria abbia riconosciuto
la necessità o la convenienza
del taglio.