|
Lo scorso 2 agosto è
stato pubblicato in
Gazzetta il
Decreto 12 luglio 2005
del MAP contenente
l’elenco riepilogativo
delle norme armonizzate
ai sensi della direttiva
89/106 sui prodotti da
costruzione (CPD). È un
elenco decisamente
consistente, dato che
sono ben 229 le
norme citate,
per le quali viene
espressamente indicata
la data di entrata in
vigore (ovvero il
momento dal quale è
possibile, benché non
obbligatorio, marcare CE
i prodotti) e la data di
fine del periodo di
coesistenza (ovvero la
data oltre la quale le
eventuali disposizioni
legislative nazionali in
contrasto con la norma
armonizzata non hanno
più validità).
Sono più
di 30 le famiglie di
prodotto considerate.
Quella con il maggior
numero di norme di
riferimento è
sicuramente quella sugli
impianti antincendio, e
relativi componenti, con
34 norme armonizzate. Si
va dai componenti per
sistemi a CO2
(serie
UNI EN 12094),
ai sistemi per il
controllo di fumo e
calore (serie
UNI EN 12101),
ai componenti per
sistemi a sprinkler e a
spruzzo d'acqua (serie
UNI EN 12259),
fino ai sistemi di
rivelazione e di
segnalazione d'incendio
(serie
UNI EN 54).
Senza ovviamente
dimenticare la serie
UNI EN 671
su naspi e idranti.
Un’altra famiglia
numerosa è quella sugli
isolanti termici (15
norme armonizzate),
nell’ambito della quale
sono contemplate tutte
le principali tipologie
di prodotto oggi
presenti sul mercato.
Altrettante norme sono
previste per gli
elementi per murature,
sia prodotti veri e
propri (serie
UNI EN 771)
sia elementi
complementari (serie
UNI EN 845)
per gli elementi per
pavimentazioni
(principalmente di
calcestruzzo e di pietra
naturale) e per i
prodotti per gli
impianti di raccolta e
smaltimento delle acque
di scarico (tubi,
pozzetti, canalette).
Sui geosintetici le
norme armonizzate sono
14 e sono articolate per
destinazione d’uso
(bacini, dighe, canali,
ferrovie, ecc.) e per
funzione (barriera,
controllo erosione,
ecc.).
Sono invece 10 le norme
armonizzate per i
prodotti prefabbricati
di calcestruzzo
(elementi nervati per
solai, elementi
strutturali lineari,
lastre alveolari, pali
di fondazione, ecc.),
per le canne fumarie,
per i prodotti a base di
gesso e per i serramenti
(porte e finestre) e
relativi accessori.
Da segnalare infine il
pacchetto sul vetro per
edilizia (9 norme
armonizzate), di
imminente entrata in
vigore.
Per quanto concerne i
termini di entrata in
vigore, delle 229 norme
citate 178 sono già in
vigore come armonizzate
e 109 sono di
riferimento obbligatorio
per la marcatura CE dei
prodotti considerati
avendo già concluso il
periodo transitorio (un
anno). Nell’appendice ZA
delle norme è previsto
che il requisito
relativo ad una
determinata
caratteristica non è
applicabile negli Stati
Membri nei quali non vi
siano regolamenti per
tale caratteristica. In
questo caso, i
fabbricanti che
immettono i propri
prodotti sul mercato di
questi Stati Membri non
sono obbligati a
determinare né a
dichiarare le
prestazioni dei propri
prodotti relativamente a
questa caratteristica, e
può essere utilizzata
l'opzione "Nessuna
prestazione determinata"
(NPD) nelle informazioni
che accompagnano il
marchio CE. A tale
proposito sono attese a
breve indicazioni dalle
Autorità competenti
attraverso appositi
decreti. Considerato che
comunque il possibile
ricorso all’opzione NPD
(No Performance
Determined) è solo una
facoltà cui non si è
obbligati a ricorrere,
in assenza di
indicazioni in tal senso
andrebbero ritenute
applicabili, ai fini
della marcatura CE,
tutte le caratteristiche
essenziali di cui
all’appendice ZA.
UNI, Alberto
Galeotto
Comparto Costruzioni
e-mail:
costruzioni@uni.com
|